Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono chiedere all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/13581. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.
In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione nell’Eurodac e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.
Ai sensi del capoverso 1, sono considerati:
reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260sexiese 275 CP2nonché secondo l’articolo 74 della legge federale del 25 settembre 20153sulle attività informative;
reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 20094sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109k cpv. 1. ↩