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Art. 109lquinquies

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.
  2. Un esperto controlla l’immagine del volto se la consultazione automatica di Eurodac si basa unicamente sull’immagine del volto e dà un risultato positivo.
  3. La SEM definisce le qualifiche che gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2 devono possedere.
  4. Se l’interessato contesta un risultato che non è stato controllato da un esperto, la SEM ordina un tale controllo qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l’esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e le immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.

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