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Art. 109f

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP1o dell’articolo 49a o 49a bisCPM2e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).
  2. Il sistema d’informazione serve a:
    1. trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP o dell’articolo 49a o 49a bisCPM, del ritorno volontario, dell’aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
    2. gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP o dell’articolo 49a o 49a bisCPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
    3. allestire statistiche;
    4. 3 trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/18964.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 321.0

  3. Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462;FF 2020 6219).

  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.

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