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Art. 109e

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
  2. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3;
  3. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
  4. l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c ;
  5. la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d ;
  6. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
  7. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  8. la collaborazione con i Cantoni;
  9. la responsabilità del trattamento dei dati;
  10. l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.

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