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Art. 109g

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:
    1. il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP1o dell’articolo 49a o 49a bisCPM2deve essere eseguita;
    2. che lasciano la Svizzera volontariamente;
    3. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.
  2. Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:
    1. il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
    2. i dati biometrici;
    3. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 20033sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
    4. il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
    5. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
    6. i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
    7. i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
    8. i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
    9. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
    10. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
    11. le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
    12. i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
    13. i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
    14. i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.
  3. I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.
  4. La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 321.0

  3. RS 142.51

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