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Art. 103c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/22261:
    1. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;
    2. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
    3. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.
  2. Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
    1. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;
    2. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a );
    3. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero;
    4. 2 la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (unità nazionale ETIAS).
  3. Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
  4. Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:3
    1. fedpol;
    2. il SIC;
    3. il Ministero pubblico della Confederazione;
    4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
    5. 4 i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) addetti al perseguimento penale.
  5. .5
  6. La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.6

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.

  2. Introdotta dall’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147;FF 2020 2577).

  4. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell’UE), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 350;FF 2022 1421).

  5. Abrogato dalla cifra III della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 147;FF 2020 2577).

  6. Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147;FF 2020 2577).

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