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Art. 103b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/22261, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.2
  2. Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:
    1. 3 i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati relativi ai documenti di viaggio;
    2. l’immagine del volto;
    3. 4 i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l’obbligo del visto;
    4. 5 i dati riguardanti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS accordate, se sussiste l’obbligo di tale autorizzazione;
    5. il momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l’autorità competente per il controllo alla frontiera;
    6. le entrate rifiutate.
  3. Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all’obbligo del visto, oltre ai dati di cui al capoverso 2 l’autorità competente ne registra le impronte digitali e le trasmette all’EES.
  4. I dati dell’EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell’archivio comune di dati di identità (CIR).6

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  4. Introdotta dall’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  5. Introdotta dall’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  6. Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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