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Art. 103d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Di norma, i dati provenienti dall’EES non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
  2. La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/22261, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
  3. Ai dati dell’EES registrati nel CIR si applica l’articolo 110h .2

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.

  2. Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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