Torna alla legge

Art. 100b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.
  2. La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell’asilo.
  3. La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.
  4. La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.
  5. Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.