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Art. 100a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.
  2. I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.
  3. Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.

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