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Art. 101

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.1
  2. L’autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM e nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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