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Art. 5

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale

Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:

  1. le autorità federali;
  2. le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
  3. i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20071sullo Stato ospite.

Footnotes

  1. RS 192.12

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