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Art. 4

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.
  2. Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l’assistono sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.

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