742.141.21
Ordinanza del DATEC
concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore
delle ferrovie
(OVF)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° febbraio 2014)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie;
- la nomina dei periti esaminatori;
- la nomina dei medici di fiducia;
- la nomina degli psicologi di fiducia.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie (Lferr) e ad altre imprese che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Capitolo 2: Licenze e certificati
Sezione 1: Durata di validità
Art. 3
- La durata di validità delle licenze per conducenti di veicoli motore è di dieci anni.
- La durata di validità dei certificati per conducenti di veicoli motore è di cinque anni.
- La durata di validità dei certificati per i macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 è disciplinata dall’articolo 16 capoverso 2 della direttiva 2007/59/CE.
- La durata di validità decorre dal superamento dell’ultimo esame di capacità o esame periodico. Se l’esame periodico è superato durante i dodici mesi che precedono la scadenza di una licenza o di un certificato, la nuova durata di validità decorre dalla data di scadenza.
- La validità delle licenze e dei certificati scade al compimento dei 70 anni d’età del titolare. Il certificato scade inoltre quando il conducente di veicoli motore cessa l’attività sulla rete ferroviaria.
Sezione 2: Categorie
Art. 4 Guida diretta di veicoli motore
-
Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano i macchinisti a svolgere le attività specificate sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:| a. categoria A40: | movimenti di manovra in stazione e movimenti di manovra semplici su binari di tratta sbarrati, a una velocità massima di 40 km/h; |
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| b. categoria A: | movimenti di manovra in stazione e sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b; |
| c. categoria B60: | tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 60 km/h sulle ferrovie con condizioni d’esercizio semplici menzionate nell’allegato 1 lettera b; l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può nel singolo caso riconoscere le condizioni d’esercizio semplici per altre ferrovie; |
| d. categoria B80: | tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 80 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 1200 t sulle tratte a scartamento normale, le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b; |
| e. categoria B100: | tutti i movimenti di manovra e guida dei treni a una velocità massima di 100 km/h; il peso rimorchiato non deve superare le 600 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera a e le 200 t sulle tratte in pendenza menzionate nell’allegato 2 lettera b; |
| f. categoria B: | tutti i movimenti di manovra e guida di tutti i treni. |
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Le licenze e i certificati delle categorie B, B100 e B80 autorizzano anche la guida di veicoli motore sulle reti tranviarie menzionate nell’allegato 3.
-
Le licenze e i certificati di cui ai capoversi 1 e 2 autorizzano, nella categoria corrispondente, anche la guida indiretta e il pilotaggio
-
Le licenze e i certificati della categoria A40 autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e, con l’estensione per la preparazione dei treni, anche la preparazione operativa dei treni.
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Le licenze e i certificati delle categorie A, B60, B80, B100 e B autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e la preparazione operativa dei treni.
Art. 5 Guida indiretta
Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano a svolgere le attività specificate qui di seguito sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:| a. categoria Ai40: | 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
2. interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
3. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio,
4. con l’estensione per la preparazione dei treni: preparazione operativa dei treni; |
| --- | --- |
| b. categoria Ai: | 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
2. guida indiretta di movimenti di manovra sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h,
3. interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
4. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio; |
| c. categoria Bi: | 1. guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione,
2. guida indiretta di corse-treno a una velocità massima di 60 km/h,
3. guida indiretta e pilotaggio di tutti i movimenti di manovra e corse-treno, se nella cabina di guida i comandi non sono predisposti solo per una persona e se una seconda persona svolge la guida indiretta,
4. accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio. |
Art. 6 Pilotaggio
Deve essere pilotato chi:
- svolge un’attività ai sensi dell’articolo 4 senza disporre della relativa licenza o del relativo certificato;
- non conosce o conosce solo in parte le prescrizioni specifiche per l’impiego; oppure
- non ha dimestichezza con le tratte e le stazioni.
Art. 7 Estensioni e limitazioni dei certificati
- Se le esigenze d’esercizio e di circolazione lo richiedono, l’UFT può prevedere estensioni e limitazioni dei certificati di cui agli articoli 4 e 5.
- Le estensioni e le limitazioni sono iscritte nel certificato.
- L’UFT emana direttive concernenti le estensioni e le limitazioni dei certificati.
Sezione 3: Forma e contenuti
Art. 8 Licenza
La forma e i contenuti delle licenze per conducenti di veicoli motore figurano nell’allegato 4.
Art. 9 Certificato
I contenuti dei certificati per conducenti di veicoli motore figurano nell’allegato 5.
Sezione 4: Esenzione dall’obbligo di licenza e di certificato
Art. 10
- Una licenza o un certificato non sono necessari per i conducenti di veicoli motore che:
- effettuano direttamente o indirettamente movimenti di manovra all’interno di parti di stazione e di impianti di stazione con binari di raccordo nonché in perimetri aziendali, sempre che sia disponibile una protezione laterale assoluta da eventuali percorsi treno o un sistema di sicurezza che garantisca tale protezione laterale;
- con veicoli motore, con o senza peso rimorchiato, effettuano movimenti di manovra semplici su binari sbarrati;
- effettuano movimenti di manovra con veicoli automotori di servizio di peso totale massimo di 500 t per le ferrovie a scartamento normale e di 200 t per le ferrovie a scartamento ridotto o guidano treni a una velocità massima di 100 km/h, a condizione che in tali attività siano pilotati;
- effettuano corse semplici con veicoli automotori con o senza peso rimorchiato lungo fasci di binari di una tramvia menzionata nell’allegato 3;
- effettuano corse all’interno di impianti di manutenzione di tramvie.
- Le imprese istruiscono i loro conducenti di veicoli motore e li sottopongono a esame. Esse tengono elenchi delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta. Gli esami devono essere svolti da periti esaminatori.
- Le imprese redigono un piano del settore d’attività per le persone che svolgono esclusivamente le attività di cui al capoverso 1 lettera a, da presentare all’UFT su richiesta.
Capitolo 3: Conseguimento dell’abilitazione
Sezione 1: Requisiti personali per la formazione
Art. 11 Età minima
Chi intende seguire una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore, deve avere compiuto i 15 anni d’età.
Art. 12 Requisiti professionali
- Può seguire una formazione di conducente di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai o Bi chi ha concluso la scuola dell’obbligo.
- Può seguire una formazione di macchinista della categoria B100 chi:
- ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno due anni;
- ha superato l’esame di maturità;
- è in possesso da almeno due anni di una licenza e di un certificato delle categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai o Bi.
- .
- Può seguire una formazione di macchinista della categoria B chi:
- ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni;
- ha superato l’esame di maturità;
- è in possesso da almeno tre anni di una licenza e di un certificato delle categorie A40, A, B60, B80, B100 o Bi.
- .
Art. 13 Requisiti medici
- Chi si candida per una formazione alla guida diretta o indiretta di veicoli motore ai sensi degli articoli 4, 5 o 10 deve sottoporsi a un esame medico.
- Nell’ambito dell’esame, un medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a effettuare la guida diretta o indiretta di veicoli motore.
- È accertata sotto il profilo medico l’idoneità:
- alla guida diretta di veicoli motore (livello di requisiti 1);
- alla guida indiretta di veicoli motore (livello di requisiti 2);
- alla guida diretta o indiretta di veicoli motore in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, secondo le disposizioni della decisione 2011/314/UEemanata in virtù della direttiva 2008/57/CE(livelli di requisiti 1 e 2).
- Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.
- Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile.
- La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato di salute. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni o di documentazione di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o dei medici specialisti incaricati di effettuare esami specifici.
- L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.
- L’UFT emana direttive concernenti i requisiti medici.
Art. 14 Requisiti psicologici
- Chi si candida per seguire una formazione di macchinista delle categorie B80, B100 o B o una formazione di conducente di tram deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica per la categoria corrispondente.
- Chi si candida per seguire una formazione in una delle altre categorie deve sottoporsi a un esame psicologico se sussistono dubbi riguardo alla sua idoneità psicologica.
- Nell’ambito dell’esame psicologico, uno psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a guidare veicoli motore.
- Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.
- Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni. Su richiesta della persona esaminata, l’UFT emette una decisione impugnabile.
- La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.
- Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte; può essere ripetuto una sola volta in caso di formazione per una categoria superiore.
- Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione:
- non ha concluso la formazione;
- svolge l’attività soggetta all’obbligo di licenza; oppure
- conduce autobus sulle reti stradali delle imprese di trasporto menzionate nell’allegato 3, in previsione della successiva formazione di conducente di tram.
8bis. L’esito dell’esame può essere riconosciuto entro 12 mesi ai fini della valutazione di una categoria superiore o inferiore.
- L’UFT può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.
- L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.
Art. 14a Competenze linguistiche
- I conducenti di veicoli motore devono disporre di competenze sufficienti nelle lingue ufficiali in uso nei propri settori di impiego per operare in caso di esercizio normale, di perturbazioni dell’esercizio e di emergenze. Devono in particolare essere in grado di ricevere e impartire istruzioni rilevanti per la sicurezza e compilare moduli.
- Le imprese ferroviarie stabiliscono quali competenze linguistiche sono necessarie per lo svolgimento delle attività e ne disciplinano la verifica.
Art. 15 Estratto del casellario giudiziale e altre informazioni
- Chi si candida per seguire la formazione di conducente di veicoli motore di cui all’articolo 4 o 5 presenta, su richiesta dell’UFT, un estratto del casellario giudiziale informatizzato o un certificato corrispondente del proprio Paese d’origine.
- L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura dall’impresa responsabile.
Sezione 2: Licenza di aspirante conducente
Art. 16 Durata di validità
- La durata di validità della licenza di aspirante conducente è di tre anni.
- La validità scade con l’interruzione della formazione.
Art. 17 Autorizzazioni
- La licenza di aspirante conducente autorizza la presenza in qualità di passeggero nella cabina di guida nell’ambito della corrispondente categoria.
- La licenza autorizza inoltre, nell’ambito della corrispondente categoria, a svolgere:
- corse d’istruzione, se è presente l’iscrizione specifica;
- corse autonome, se è presente l’iscrizione specifica.
- Il perito esaminatore iscrive le indicazioni di cui al capoverso 2.
- L’istruttore provvede affinché le corse d’istruzione si svolgano in sicurezza e l’aspirante non contravvenga alle prescrizioni.
Art. 18 Iscrizioni
La licenza di aspirante conducente contiene:
- i dati personali con foto;
- la categoria;
- le autorizzazioni secondo l’articolo 17, comprese le eventuali estensioni e limitazioni;
- la durata di validità secondo l’articolo 16;
- eventualmente l’obbligo di portare un ausilio ottico o acustico;
- luogo, data e firma dell’impresa che rilascia la licenza.
Art. 19 Proroga
La licenza di aspirante conducente può essere prorogata se sono soddisfatti i requisiti personali di cui agli articoli 11–15.
Sezione 3: Corse d’istruzione
Art. 20 Età minima
L’età minima per le corse d’istruzione è di:
- 17 anni per le categorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai e Bi;
- 18 anni per le categorie B100 e B.
Art. 21 Svolgimento
Le corse d’istruzione possono essere effettuate soltanto con l’accompagnamento di:
a. conducenti di veicoli motore che hanno raggiunto il ventesimo anno d’età e:
1. sono in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno tre anni o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,
2. sono in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due anni o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 500 ore,
3. sono in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai o Bi da almeno un anno o dimostrano di avere una pratica di guida minima di 250 ore;
b. periti esaminatori.
Sezione 4: Esami di capacità
Art. 22 In generale
- Chi intende ottenere una licenza o un certificato per la guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di capacità, di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la categoria corrispondente.
- L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa ferroviaria a formare alla guida di veicoli motore, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa e a sottoporle ai relativi esami.
- Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori.
- Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni. L’UFT può concedere eccezioni.
- L’UFT emana direttive concernenti gli esami di capacità.
Art. 23 Struttura
L’esame di capacità comprende un esame teorico e uno pratico. L’esame teorico si suddivide in una parte scritta e in una orale. L’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe.
Art. 24 Ammissione all’esame
- I candidati sono ammessi all’esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza e del certificato.
- I candidati sono ammessi all’esame pratico se:
- hanno superato l’esame teorico; e
- hanno seguito la formazione pratica richiesta per il conseguimento della licenza di condurre e del certificato; in casi particolari l’UFT può ammettere eccezioni.
- Per l’ammissione all’esame è necessario disporre di una licenza di aspirante conducente completamente aggiornata.
Art. 25 Svolgimento
- L’esame teorico di capacità deve essere effettuato nell’arco di 14 giorni.
- Se l’esame pratico si svolge più di sei mesi dopo quello teorico, le conoscenze teoriche del candidato devono essere nuovamente verificate.
- Per quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni sulle capacità da verificare nell’esame pratico, queste sono stabilite dai periti esaminatori.
- L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.
Art. 26 Estensione
- Per ottenere un’estensione o l’annullamento di una limitazione occorre superare il relativo esame di capacità.
- L’UFT emana direttive concernenti lo svolgimento dell’esame.
Art. 27 Sospensione, interruzione
- Sono considerati non superati gli esami di capacità nel corso dei quali il veicolo utilizzato subisce danni o la sicurezza del traffico risulta pregiudicata per un errore del candidato.
- I periti esaminatori possono sospendere in ogni momento un esame a causa di capacità insufficienti del candidato; in questo caso l’esame è considerato non superato.
- I periti esaminatori possono sospendere un esame pratico per cause di forza maggiore; essi decidono dove e quando l’esame potrà essere proseguito.
- Un esame o una parte d’esame non possono essere interrotti per consentire al candidato di effettuare altre prestazioni di guida o di svolgere altre attività.
Art. 28 Risultato
- I periti esaminatori verbalizzano lo svolgimento e il risultato dell’esame di capacità.
- I periti esaminatori notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oralmente e, su richiesta, per scritto, il non superamento dell’esame. Su richiesta del candidato, l’UFT emette una decisione impugnabile.
Art. 29 Ripetizione degli esami
- Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.
- Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esaminatore. Gli esami teorici orali devono essere svolti come esame individuale.
- I candidati che per la seconda volta non superano l’esame per una categoria o per un’estensione, per un periodo di due anni non possono svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria o estensione.
- Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento della licenza e del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.
Art. 30 Contenuti dell’esame teorico
Le domande dell’esame teorico riguardano gli ambiti parziali delle prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr(Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni), delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.
Art. 31 Contenuti dell’esame pratico
- L’esame pratico per la guida diretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Nella guida del veicolo, il candidato deve dimostrare in particolare di essere in grado di:
- rispettare le velocità prescritte;
- fermarsi con sicurezza nel punto voluto;
- possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche;
- applicare le proprie conoscenze teoriche;
- mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.
- L’esame pratico per la guida indiretta presenta un grado di difficoltà che varia a seconda della categoria. Il candidato deve dimostrare in particolare di:
- dare gli ordini in modo tale che il veicolo possa fermarsi con sicurezza nel punto voluto;
- possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche;
- applicare le proprie conoscenze teoriche;
- mantenere in ogni momento il controllo del veicolo, in modo da non dare adito a seri dubbi sulla riuscita della prestazione di guida richiesta.
- L’UFT emana direttive concernenti i contenuti dell’esame pratico.
Sezione 5: Permesso di guida provvisorio
Art. 32
- I candidati che hanno superato l’esame di capacità ottengono dal perito esaminatore un permesso di guida provvisorio per la categoria corrispondente, sempre che siano adempiuti gli altri requisiti per il rilascio di una licenza e di un certificato.
- Il permesso di guida è iscritto nella licenza di aspirante conducente. Esso è valido fino al rilascio della licenza e del certificato, ma al massimo per 60 giorni.
Sezione 6: Età minima per l’inizio dell’attività
Art. 33
- L’età minima per l’inizio dell’attività è di 18 anni per:
- conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai e Bi;
- conducenti di veicoli motore che sono esentati dall’obbligo di licenza e di certificato in virtù dell’articolo 10.
- L’età minima è di 19 anni per i macchinisti della categoria B.
- Per i macchinisti della categoria B che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 l’età minima è disciplinata dall’articolo 10 della Direttiva 2007/59/CE.
Capitolo 4: Pratica di guida
Art. 34 In generale
- La pratica di guida è acquisita mediante lo svolgimento di attività nell’ambito del certificato.
- I macchinisti delle categorie B60, B80, B100 e B nonché i conducenti di tram possono acquisire metà della loro pratica di guida mediante pilotaggio; un’ora di pilotaggio conta come mezz’ora di guida.
Art. 35 Pratica di guida minima
- La pratica di guida minima è di:
- 200 ore nell’arco di dodici mesi per i macchinisti della categoria B;
- 100 ore nell’arco di dodici mesi per:
1. macchinisti della categorie B100 e B80,
2. conducenti di tram con trasporto di viaggiatori;
c. 50 ore nell’arco di dodici mesi per:
1. conducenti di veicoli motore delle categorie A40, A, B60, Ai40, Ai e Bi,
2. conducenti di tram senza trasporto di viaggiatori.
- La metà della pratica di guida minima deve essere acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità.
2bis. I macchinisti in possesso di un’abilitazione di capomovimento della categoria A o B possono acquisire metà della loro pratica di guida minima mediante altrettante ore di direzione della circolazione.
- In singoli casi motivati, l’UFT può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza.
- I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni.
Art. 36 Prova della pratica di guida
Il titolare di un certificato di cui all’articolo 4 o 5 deve provare la corrispondente pratica di guida. La prova deve essere conservata per sei anni e va presentata su richiesta all’UFT.
Art. 37 Permesso di pratica di guida
- Chi non è in grado di provare la pratica di guida deve sostenere un esame pratico stabilito dal perito esaminatore.
- Dopo un’interruzione della pratica di guida di 12 mesi o in caso di un’interruzione durante la quale vi siano state modifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni o delle prescrizioni d’esercizio, il perito esaminatore può esigere la completa o parziale ripetizione dell’esame teorico.
Capitolo 5: Rinnovo dell’abilitazione
Sezione 1: Esami periodici
Art. 38 In generale
- Chi intende rinnovare una licenza o un certificato deve provare periodicamente, mediante un esame, di possedere le conoscenze specifiche. Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 25–29.
- Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori.
2bis. Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico o l’esame periodico non viene superato per la terza volta, per un periodo di due anni la persona in questione non può svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria.
- L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa a sottoporre a esame periodico, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa.
- Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni.
- I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza in virtù dell’articolo 10 devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste.
Art. 39 Struttura
- L’esame periodico è un esame teorico suddiviso in una parte scritta e in una orale.
- L’esame periodico comprende gli ambiti parziali delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni, delle prescrizioni d’esercizio per le reti ferroviarie delle imprese menzionate nell’allegato 1 e delle prescrizioni d’esercizio delle imprese ferroviarie. Il grado di difficoltà varia a seconda della categoria.
Sezione 2: Esami medici e accompagnamenti periodici
Art. 40 Esami medici
- Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti:
- per i macchinisti e i conducenti di tram ai sensi dell’articolo 4, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantesimo anno d’età e successivamente ogni anno;
- per i macchinisti ai sensi dell’articolo 4 che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6, ogni tre anni fino al cinquantacinquesimo anno d’età e successivamente ogni anno, secondo le indicazioni dell’allegato II numero 3 della Direttiva 2007/59/CE;
- per conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 5 e 10, ogni tre anni a partire dal cinquantesimo anno d’età e ogni anno a partire dal sessantaduesimo anno d’età; se questi conducenti di veicoli motore eseguono esclusivamente movimenti di manovra semplici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o e, è applicabile l’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 2013sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF);
- per accompagnatori dei treni ai sensi dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla decisione 2011/314/UE, ogni cinque anni fino al quarantesimo anno d’età, ogni tre anni fino al sessantatreesimo anno d’età e successivamente ogni anno, se operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6.
- La periodicità della durata di validità decorre dal primo esame medico o dall’ultimo esame periodico. Se l’idoneità è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità, la nuova periodicità decorre dalla data di scadenza.
Art. 41 Accompagnamento da parte di un perito esaminatore
Dopo i sessantasei anni d’età i conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 4 e 5, che non sono periti esaminatori devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore per una verifica dell’idoneità al servizio.
Sezione 3: Rinnovo e sostituzione delle licenze e dei certificati
Art. 42 Rinnovo
- L’UFT rinnova le licenze su richiesta delle imprese se la documentazione e le informazioni di cui all’articolo 15 non vi si oppongono.
- Le imprese ferroviarie rinnovano i certificati, previo superamento dell’esame periodico, su richiesta dei periti e sulla base della valutazione finale dei medici e, se del caso, psicologi, a condizione che sia fornita la prova della pratica di guida.
Art. 43 Sostituzione
- Lo smarrimento della licenza va notificato immediatamente all’UFT.
- Se una licenza è stata smarrita o è divenuta inutilizzabile, l’UFT ne rilascia una nuova.
Capitolo 6: Conducenti di veicoli motore provenienti dall’estero
Sezione 1: Corse sulle tratte e in stazioni in prossimità del confine
Art. 44 Licenze straniere
I conducenti di veicoli motore che sono in possesso di una licenza straniera riconosciuta dall’UFT e di un certificato possono guidare veicoli sulle tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 1983sulle ferrovie (Oferr).
Art. 45 Esame
- Chi intende effettuare corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve superare un esame teorico concernente le conoscenze specifiche richieste delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio. Lo stesso vale per gli esami periodici.
- Sulla base di un accordo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OASF, i periti esaminatori possono iscrivere nella licenza straniera o nel certificato straniero un permesso di guida per le corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numero 3 se il conducente di veicoli motore possiede conoscenze delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo motore. L’impresa ferroviaria istruisce tali conducenti e li sottopone a esame. Essa tiene un elenco delle persone autorizzate, da presentare all’UFT su richiesta.
- L’UFT può riconoscere gli esami sostenuti all’estero.
Art. 46 Pratica di guida minima
Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 35 sulla pratica di guida minima. Le ore di guida all’estero contano come pratica di guida.
Sezione 2: Corse al di fuori delle tratte e delle stazioni in prossimità del confine
Art. 47 Requisiti professionali
- I macchinisti che sono in possesso di una licenza straniera valida e riconosciuta dall’UFT possono svolgere l’attività soggetta all’obbligo di licenza al di fuori delle tratte di cui all’articolo 11a capoverso 2 Oferrse hanno seguito una formazione di conducenti di veicoli motore sul veicolo che devono guidare. Devono essere pilotati.
- Per effettuare corse non pilotate, previo superamento di un esame di capacità:
- è possibile rilasciare una licenza svizzera e un certificato svizzero;
- l’UFT può autorizzare l’autorità estera competente a iscrivere un complemento nei certificati stranieri; questo complemento autorizza a effettuare corse sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1.
- Se l’UFT richiede un esame pratico, questo è effettuato in Svizzera secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.
Art. 48 Riconoscimento di attestati ed esami stranieri
L’UFT può riconoscere:
- attestati stranieri d’idoneità medica e psicologica di conducenti di veicoli motore;
- esami teorici sostenuti all’estero.
Art. 49 Pratica di guida minima
La metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35 deve essere svolta sulle tratte e in stazioni secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.
Capitolo 7: Servizi competenti per la valutazione
Sezione 1: Periti esaminatori
Art. 50 Requisiti
- Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore deve:
- essere in possesso di una licenza e di un certificato per conducente di veicoli motore che lo abilitino almeno alle attività da esaminare;
- avere svolto le attività soggette all’obbligo di licenza e di certificato senza aver violato le prescrizioni della circolazione e d’esercizio per negligenza grave e:
1. essere in possesso del certificato per la categoria B o B100 da almeno tre anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 1500 ore,
2. essere in possesso del certificato per la categoria B80 da almeno due anni o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 500 ore, oppure
3. essere in possesso del certificato per la categoria A40, A, B60, Ai40, Ai o Bi da almeno un anno o dimostrare di avere una pratica di guida minima di 250 ore;
c. aver superato l'ultimo esame di capacità o esame periodico almeno con buon esito;
d. avere sensibilità per le questioni tecniche inerenti alla sicurezza;
e. avere capacità metodiche e didattiche;
f. essere incensurato;
g. avere una buona competenza sociale;
h. avere capacità di imporsi.
- Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore di un’impresa ferroviaria estera per corse sulle tratte e nelle stazioni menzionate nell’allegato 6 numeri 2 e 3 deve adempiere soltanto i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a nonchè d–h.
Art. 51 Formazione e aggiornamento
- Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori e provvedono al loro aggiornamento.
- L’UFT organizza corsi per la formazione e l’aggiornamento dei periti esaminatori relativi ai loro compiti
Art. 52 Nomina
L’UFT nomina i periti esaminatori su richiesta dell’impresa ferroviaria che si occupa della loro formazione. La nomina avviene per scritto dopo la conclusione della formazione.
Art. 53 Durata dell’attività
- La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente per altri cinque anni se il perito esaminatore:
- ha svolto esami in almeno dieci giorni per anno civile; l’UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe;
- ha frequentato i corsi di aggiornamento prescritti;
- ha svolto la metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35, nella misura in cui non svolge esclusivamente esami secondo l’articolo 45.
- L’UFT può sospendere i periti esaminatori dalla loro funzione qualora non soddisfino più i requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 54 Specialisti dell’UFT
L’UFT può incaricare propri specialisti di presenziare in qualità di secondo perito esaminatore alla ripetizione degli esami secondo l’articolo 29 capoverso 2 se tali specialisti sono presenti per anno civile ad almeno tre esami ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Gli specialisti non sono tenuti a svolgere la pratica di guida minima di cui all’articolo 35.
Art. 55 Ricusa
- Se il perito esaminatore conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.
- Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Sezione 2: Medico di fiducia
Art. 56 Requisiti
- Possono diventare medico di fiducia i medici titolari del diploma federale di «Medico specialista FMH in medicina del lavoro».
- I medici riconosciuti in Svizzera con un diploma di «Medico specialista FMH in medicina generale o interna» possono diventare medici di fiducia se:
- hanno lavorato per almeno sei mesi in un servizio riconosciuto di medicina dei trasporti; oppure
- negli ultimi cinque anni hanno effettuato almeno 100 esami medici nell’ambito dei trasporti.
Art. 57 Candidatura
- Chi si candida come medico di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito medico e della presenza di locali adeguati e delle apparecchiature mediche necessarie.
- L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura.
- L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.
Art. 58 Nomina
- I medici di fiducia sono nominati dall’UFT.
- Possono essere nominati istituti medici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 56 e 57 e se è garantito che l’attività di medico di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità.
- La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto.
- Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.
- L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.
Art. 59 Attività del medico di fiducia
- I medici di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami all’anno nell’ambito della medicina dei trasporti, di cui almeno 15 su conducenti di veicoli motore.
- Sotto la propria responsabilità possono impiegare medici senza il diploma di medico specialista in «medicina del lavoro».
- L’UFT può verificare in ogni momento l’attività del medico di fiducia.
Art. 60 Ricusa
- Non è consentita la valutazione dei propri pazienti o dei propri parenti.
- Se il medico di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame in qualità di medico di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.
- Del rimanente è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Art. 61 Conclusione dell’attività del medico di fiducia
L’attività del medico di fiducia termina:
- in seguito a ritiro del medico di fiducia;
- se l’UFT non rinnova la nomina;
- se l’UFT decide la rimozione del medico di fiducia;
- al termine dell’anno in cui il medico di fiducia compie i 70 anni d’età.
Art. 62 Conservazione degli atti
I medici di fiducia devono conservare i documenti medici dei conducenti di veicoli motore per tutto il periodo durante il quale questi sono in possesso di una licenza valida. Le imprese comunicano ai medici di fiducia i relativi cambiamenti. Il medico di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi medici di fiducia autorizzati.
Sezione 3: Psicologi di fiducia
Art. 63 Requisiti
Possono diventare psicologi di fiducia gli psicologi che:
- sono titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Svizzera o di un titolo di scuola universitaria professionale cui l’UFT riconosce valore equivalente;
- negli ultimi cinque anni hanno svolto per almeno un anno attività diagnostica all’interno di un servizio psicologico nell’ambito dei trasporti, occupandosi soprattutto del settore ferroviario; e
- possono dimostrare di avere effettuato 50 esami diagnostici supervisionati nel settore del traffico ferroviario.
Art. 64 Candidatura
- Chi si candida come psicologo di fiducia deve presentare all’UFT una richiesta con la prova delle formazioni e delle attività svolte in ambito psicologico e della disponibilità di locali adeguati e delle apparecchiature necessarie.
- L’UFT può richiedere ulteriori informazioni relative al candidato. Questi ne è informato durante la procedura di candidatura.
- L’UFT emana direttive concernenti le apparecchiature necessarie.
Art. 65 Nomina
- Gli psicologi di fiducia sono nominati dall’UFT.
- Possono essere nominati istituti psicologici il cui primario soddisfa i requisiti di cui agli articoli 63 e 64 e se è garantito che l’attività di psicologo di fiducia è svolta sotto la sua responsabilità.
- La nomina ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente se è fornita la prova della frequenza dell’aggiornamento richiesto.
- Se i requisiti per la nomina non sono più soddisfatti, l’UFT deve esserne informato immediatamente.
- L’UFT emana direttive concernenti l’aggiornamento.
Art. 66 Attività dello psicologo di fiducia
- Gli psicologi di fiducia si impegnano a effettuare almeno 30 esami su conducenti di veicoli motore all’anno.
- Sotto la propria responsabilità possono impiegare psicologi che non dispongono dell’esperienza richiesta.
- L’UFT può verificare in ogni momento l’attività dello psicologo di fiducia.
Art. 67 Ricusa
- Se lo psicologo di fiducia conosce la persona da esaminare in seguito a un’altra attività, può effettuare l’esame in qualità di psicologo di fiducia solo se non sussiste legittimo sospetto di prevenzione.
- Del rimanente, è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Art. 68 Conclusione dell’attività dello psicologo di fiducia
L’attività dello psicologo di fiducia termina:
- in seguito a ritiro dello psicologo di fiducia;
- se l’UFT non rinnova la nomina;
- se l’UFT decide la rimozione dello psicologo di fiducia;
- al termine dell’anno in cui lo psicologo di fiducia compie i 70 anni d’età.
Art. 69 Conservazione degli atti
Gli psicologi di fiducia devono conservare i documenti psicologici dei conducenti di veicoli motore per almeno per dieci anni. Le imprese comunicano le relative modifiche. Lo psicologo di fiducia che termina la sua attività deve garantire l’accesso agli atti da parte dei nuovi psicologi di fiducia autorizzati.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 70 Esecuzione
- L’UFT è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
- L’UFT può definire più precisamente in direttive i requisiti e singoli dettagli concernenti l’esecuzione.
Art. 71 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DATEC del 30 ottobre 2003concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie è abrogata.
Art. 72 Disposizioni transitorie
Per poter continuare a svolgere l’attività:
- i conducenti di tram che hanno superato l’esame di capacità o l’esame periodico dopo il 1° gennaio 2006 devono chiedere un certificato all’impresa ferroviaria entro sei anni dall’esame; l’impresa ferroviaria o, in singoli casi, il conducente di tram deve chiedere una licenza all’UFT;
- i conducenti di veicoli motore esentati dall’obbligo di licenza in virtù del diritto anteriore ma soggetti all’obbligo di licenza secondo il nuovo diritto e che hanno superato l’ultimo esame di capacità o esame periodico prima del 1° gennaio 2010 devono chiedere un certificato all’impresa entro sei anni dall’esame; l’impresa o, in singoli casi, il conducente di veicoli motore deve chiedere una licenza all’UFT.
Art. 73 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Allegato 1(art. 4 cpv. 1)
Reti ferroviarie
a. Ferrovie con condizioni d’esercizio normali
| asm | Aare Seeland mobil AG |
|---|
| BDWM | BDWM Transport AG |
| BLS | BLS AG |
| BLT | Baselland Transport AG |
| BOB | (Berner Oberland Bahn) Berner Oberland–Bahnen AG |
| CJ | Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento normale) |
| CJ | Compagnie des Chemins de fer du Jura (scartamento ridotto) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
| FART | Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA |
| FB | Forchbahn AG |
| FFS | Ferrovie federali svizzere SA |
| FLP | (Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA |
| FR | Ferrovia retica SA |
| FW | Frauenfeld–Wil-Bahn AG |
| GAW/SGA/AG | Appenzeller Bahnen AG (AB) Linien GAW/SGA/AG |
| HBS | Hafenbahn Schweiz AG |
| LEB | Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA |
| MBC | Transports de la région Morges–Bière–Cossonay SA |
| MGB | (Matterhorn Gotthard Bahn) Matterhorn Gotthard Verkehrs AG |
| MOB | Montreux–Berner Oberland Bahn AG |
| MVR | Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (Ligne Pléiades) |
| NStCM | Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA |
| OeBB | Oensingen–Balsthal-Bahn AG |
| RBS | Regionalverkehr Bern–Solothurn AG |
| SOB | Schweizerische Südostbahn AG |
| STB | Sensetalbahn AG |
| SZU | Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG |
| TB | AB Linie St. Gallen–Trogen |
| THURBO | (Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG |
| TL | Transports publics de la région lausannoise (M1) |
| TMR | Transports de Martigny et Régions SA (scartamento normale) |
| TMR | Transports de Martigny et Régions SA (scartamento ridotto) |
| TPC | AL Aigle–Leysin |
| TPC | AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry |
| TPC | ASD Aigle–Sépey–Diablerets |
| TPC | BVB Bex–Villars–Bretaye |
| TPF | Transports publics fribourgeois (scartamento normale) |
| TPF | Transports publics fribourgeois (scartamento ridotto) |
| TRAVYS | Orbe– Chavornay |
| TRAVYS | Yverdon– Sainte-Croix |
| TRAVYS | Le Pont–Le Brassus |
| TRN | Buttes–Travers |
| TRN | La Chaux de Fonds–Ponts de Martel |
| TRN | Neuchâtel–Boudry |
| VBG | Verkehrsbetriebe Glatttal AG |
| WB | Waldenburgerbahn AG |
| WSB | Wynen- und Surentalbahn |
| zb | Zentralbahn AG |
b. Ferrovie con condizioni d’esercizio semplici
| BLM | Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG |
|---|
| BRB | Brienz Rothorn Bahn AG |
| Db | Dolderbahn |
| DFB | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG |
| GGB | Gornergrat-Bahn AG |
| JB | Jungfraubahn AG |
| MG | Ferrovia Monte Generoso SA |
| MIB | (Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG |
| MVR | Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Blonay–Chamby) |
| MVR | Transports Montreux Vevey Riviera SA (Ligne Naye) |
| PB | PILATUS-Bahnen AG |
| RB | RIGI BAHNEN AG |
| RHB | AB Linie Rorschach–Heiden |
| RhW | AB Linie Rheineck–Walzenhausen |
| RiT | (Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG |
| | SEFT | | | |
| | --- | --- | | SEFT |
| SEFT | |
| SEHR | Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen–Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl |
| SPB | (Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG |
| ST | Sursee–Triengen-Bahn AG |
| TL | Transports publics de la Région Lausannoise (M2) |
| TRN | Le Locle–Les Brenets |
| VVT | Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes) |
| WAB | Wengernalpbahn |
Tratte con peso rimorchiato limitato per macchinisti
delle categorie A, B80 e B100
a. Scartamento normale
| Infrastruttura | Tratta |
|---|
| |
| FFS | Le Pont–Le Day |
| Iselle–Domodossola |
| Puidoux–Vevey |
| Convers–Vauseyon |
| Reuchenette–Bienne |
| Court–Moutier |
| Bure–Courtemaîche |
| Läufelfingen–Sissach |
| Läufelfingen–Olten |
| Göschenen–Erstfeld |
| Airolo–Bodio |
| Rivera–Giubiasco |
| St. Fiden–Rorschach |
| Wattwil–Uznach |
| Gibswil–Rüti |
| BLS | Kandersteg–Frutigen |
| Goppenstein–Briga |
| Oberdorf–Soletta Ovest |
| Gänsbrunnen–Moutier |
| SOB | Biberbrugg–Wädenswil |
| Altmatt–Freienbach |
| Rothenthurm–Arth-Goldau |
| TMR | Martigny-Bourg–Orsières |
| Sembrancher–Le Châble |
b. Scartamento ridotto
| Infrastruttura | Tratta |
|---|
| |
| RhB | Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis |
| Davos Frauenkirch–Filisur |
| Disentis–Trun |
| Preda–Thusis |
| Spinas–Bever |
| Ardez–Scuol |
| Arosa–Sand |
| Ospizio Bernina–Pontresina |
| Ospizio Bernina–Poschiavo |
| Miralago–Tirano |
| MOB | Montreux–Montbovon |
Tramvie
| BVB | Basler Verkehrsbetriebe |
|---|
| SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern |
| TPG | Transports publics genevois |
| VBZ | Verkehrsbetriebe Zürich |
Indicazioni nella licenza
1La licenza può essere dotata di un supporto di memoria (microchip) per le informazioni relative all’impresa.2La licenza contiene le seguenti indicazioni:
- cognome;
- nome;
- data e luogo di nascita / luogo di origine;
- nazionalità;
- data di rilascio della licenza;
- data di scadenza della validità della licenza;
- autorità di rilascio della licenza;
- numero di licenza;
- fotografia del titolare;
- firma del titolare;
- lingua madre;
- limitazioni per motivi di salute.Allegato 5(art. 9)
Indicazioni nel certificato
1.
Dati personali:
- cognome;
- nome;
- data e luogo di nascita / luogo di origine;
- nazionalità;
- fotografia;
- firma;
- numero della licenza;
- categoria;
- estensioni, limitazioni;
- indicazioni supplementari delle autorità;
- conoscenze linguistiche;
- datore di lavoro, se diverso dall’impresa ferroviaria.
2.
Dati riguardanti l’impresa ferroviaria:
- designazione ufficiale;
- indirizzo postale;
- data di emissione;
- data di scadenza della validità;
- timbro e firma dell’impresa ferroviaria di rilascio;
- indicazioni sulle reti ferroviarie di cui nell’allegato 1;
- indicazioni sui veicoli motore.Allegato 6(art. 45)
Tratte transfrontaliere e stazioni in territorio straniero e svizzero
1. Tratte e stazioni con prescrizioni estere sulla circolazione dei treni
Ginevra–La Plaine (corse conformi alla segnalazione)Basilea Bad Bhf–(Weil/-Lörrach/-Grenzach)Erzingen–(Sciaffusa)–Thayngen
2. Tratte e stazioni con prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni
Vernier-Meyrin–La Plaine (movimenti di manovra)(Morteau)–Locle–Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds(St-Louis)–St. Johann–Basilea FFS–Basilea RB(Basilea Bad Bhf)–Basilea FFS–Basilea RB–(Basilea Bad Bhf)(Erzingen)–Sciaffusa–(Singen)(Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz)(Bregenz)–St. Margrethen(Feldkirch)–Buchs(Pontarlier)–Les Verrières (servizi delle costruzioni)(Domodossola)–Locarno
3. Stazioni con prescrizioni svizzere ed estere sulla circolazione dei treni
(Frasne)–Vallorbe(Como)–ChiassoVallorcine–Châtelard-Frontière