Co r t e I A-25 8 7 /2 00 9 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 0 Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Markus Metz, cancelliere Davide Gozzer; A., patrocinato da B., ricorrente; contro Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna, autorità inferiore; decisione dell'11 marzo 2009; esame di capacità per la guida di veicoli motore delle ferrovie. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
A- 25 87 /2 0 0 9 Fatti: A. In data 27 agosto 2008, A._______ (in seguito: ricorrente) ha sostenuto per la seconda volta l'esame orale teorico di capacità per la guida di veicoli motore delle ferrovie, organizzato da FFS Cargo. A seguito dell'esame espletato, gli esperti hanno comunicato al ricorrente che la valutazione della sua prova di riparazione era insufficiente e che pertanto la medesima non era stata superata. B. B.aConformemente alla Direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFT, autorità inferiore) sugli esami di capacità ed esami periodici per conducenti di veicoli motore (in seguito: Direttiva esami), il ricorrente, in data 30 agosto 2008, ha contestato il risultato dell'esame presso l'UFT. Su richiesta dell'UFT, il ricorrente è stato invitato a fornire informazioni dettagliate circa lo svolgimento e il contenuto dell'esame e a precisare i motivi della contestazione. B.bIl 6 novembre 2008, il ricorrente ha fatto valere la violazione della Direttiva esami, in particolare per quanto concerne lo svolgimento della prova, e ha invocato una discrepanza, a suo dire incomprensibile, tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e quello dell'esame orale (insufficiente). B.cIl ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esame orale del 27 agosto 2008 e la ripetizione di tale esame in tempi brevi. C. Gli esaminatori sono stati invitati dall'UFT a pronunciarsi sulla contestazione e a rispondere ad una serie di domande precise e dettagliate. D. Con decisione dell'11 marzo 2009, l'UFT ha confermato il risultato dell'esame di riparazione del 27 agosto 2008, respinto la domanda di ripetizione dell'esame stesso e sospeso il ricorrente per un periodo di due anni da qualsiasi attività prevista nell'ambito delle categorie contemplate dagli art. 7, 8 Categorie C e D dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle Pagi na 2
A- 25 87 /2 0 0 9 comunicazioni (DATEC) del 30 ottobre 2003 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.142.1). E. Contro la decisione dell'UFT, il ricorrente è insorto con ricorso del 22 aprile 2009 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), concludendo, protestate tasse, spese e ripetibili, all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione dell'UFT, all'ammissione del ricorrente all'esame di riparazione orale in data da stabilire ed alla revoca della sospensione per un periodo di due anni da qualsiasi attività prevista nell'ambito delle categorie contemplate dagli art. 7, 8 Categorie C e D OVF. Egli reitera i gravami già addotti dinanzi all'autorità inferiore e, a sostegno delle sue argomentazioni, chiede al TAF di procedere all'audizione di un testimone. F. La risposta dell'UFT al ricorso data del 27 agosto 2009. Nella stessa, l'UFT contesta gli argomenti addotti dal ricorrente e conclude alla reiezione del ricorso. Una copia della risposta e dell'elenco degli atti ad essa acclusi (atti di prima istanza) è stata inviata al ricorrente per conoscenza. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e l'UFT è una delle autorità menzionate all'art. 33 let. d LTAF. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1, litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla Pagi na 3
A- 25 87 /2 0 0 9 forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). In linea di massima, il TAF esamina con piena cognizione le censure di cui sopra. In merito alla valutazione di prestazioni di esame, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione (DTF 106 Ia 1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 62.62, GAAC 60.41; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltunsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n° 67B III, p. 211-212). Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, a cui anche questo Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone tuttavia un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTF 131 I 467, consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTAF A-6306/2008, consid. 2; DTAF B-3063/2008, consid. 3; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76, consid. 2). In effetti, la valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto Pagi na 4
A- 25 87 /2 0 0 9 estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DTF 131 I 467). La restrizione del potere cognitivo non poggia su una base legale esplicita; tuttavia, essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), quando si tratta di valutazioni di prestazioni d'esame. 3. Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della communicazione (DATEC) del 27 novembre 2009 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.21). Essa ha abrogato l'OVF del 30 ottobre 2003. Anche la Direttiva esami dell'UFT ha subito delle modifiche (ultima modifica del 26 gennaio 2010) dopo l'emanazione della decisione oggetto del presente ricorso. Nel valutare quale diritto debba essere applicato in occasione di un cambiamento di legislazione, vale il principio secondo cui sono determinanti quelle disposizioni giuridiche valide al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (MAX IMBODEN/RENÉ RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5 a ed., n. 15 B I). Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento dell'emanazione dello stesso (DTF 130 V 329, consid. 2.3, DTF 125 II 591, consid. 5e/aa). Questa formula si basa principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche legislative intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (DTF 106 Ib 325, consid. 2; MARCO BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). L'autorità di ricorso, quindi, ha da esaminare esclusivamente la Pagi na 5
A- 25 87 /2 0 0 9 questione se la decisione è conforme alle disposizioni legali in vigore al momento della sua emanazione. Questo principio conosce tuttavia un'eccezione, in quanto l'autorità deve comunque procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, segnatamente quando motivi impellenti depongono per un'applicazione subitanea del nuovo diritto. Tale ponderazione degli interessi, secondo costante giurisprudenza, è implicitamente prevista dall'art. 2 tit. fin. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210; DTF 112 Ib 39, consid. c; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 153). Secondo il primo capoverso di questa disposizione, le normative fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della loro entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge. Se quindi il diritto entrato in vigore nelle more della procedura risponde ad un interesse pubblico preponderante rispetto agli opposti interessi privati, quali segnatamente la protezione della fiducia nell'applicazione del precedente assetto legale, quest'ultimo deve cedere il passo alla nuova legislazione (DTF 127 III 19, consid. 3; DTF 122 II 26). Nel caso in esame, nessun interesse pubblico preponderante, rispetto agli opposti interessi privati, depone per un'applicazione subitanea del nuovo diritto. Pertanto, il TAF ha da esaminare la questione se la decisione dell'UFT datata 11 marzo 2009 è conforme alle disposizioni legali in vigore al momento della sua emanazione. 4. 4.1Al momento dell'esame sostenuto dal ricorrente e dell'emanazione della decisione dell'autorità inferiore, i contenuti e lo svolgimento degli esami di capacità per conducenti di veicoli motore delle ferrovie erano definiti nell'OVF del 30 ottobre 2003 e nella Direttiva esami dell'UFT (stato: 1° gennaio 2007). L'OVF è un'ordinanza del DATEC basata sulla sotto-delega di competenze – dal CF al Dipartimento – prevista all'art. 81 dell'Ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (Oferr, RS 742.141.1). La Direttiva esami dell'UFT non ha il carattere di legge materiale. Si tratta di una direttiva amministrativa. Questo tipo di direttive rende esplicita una linea guida. Esse permettono di unificare e razionalizzare una certa pratica, garantendo l'uguaglianza di trattamento degli Pagi na 6
A- 25 87 /2 0 0 9 amministrati e la prevedibilità dell'azione amministrativa (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 2 a ed., Berna 1994, pag. 265 segg.; DTF 98 Ib 433). Siffatte direttive facilitano anche il controllo giudiziario, in quanto dotano il giudice dello strumento necessario per verificare che l'amministrazione agisca secondo criteri razionali, coerenti e continui. Il giudice ne tiene conto nella misura in cui contribuiscono all'interpretazione giusta ed equa della norma legislativa. Quando sono accessibili agli amministrati, tali direttive costituiscono una pratica pubblicata, della quale gli amministrati possono prevalersi (DTF 118 Ib 618, consid. 4b; DTF 86 I 320; DTAF A-8728/2007, consid. 3.1). La Direttiva esami è diffusa sul sito Internet dell'UFT. Essa specifica gli aspetti pratici dell'Oferr e dell'OVF. La legalità e l'applicabilità dell'OVF e della Direttiva esami dell'UFT, peraltro non contestate, sono da considerarsi acquisite. 4.2La guida di veicoli motore delle ferrovie costituisce un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario. Chi intende svolgere un'attività rilevante per la sicurezza, deve dimostrare mediante un esame di capacità di poter garantire lo svolgimento sicuro dell'attività in questione. Giusta l'art. 33 cpv. 1 OVF, chi intende ottenere una licenza per la guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di capacità di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la relativa categoria di licenza. L'Ufficio federale rilascia direttive concernenti gli esami di capacità (art. 33 cpv. 4 OVF). Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori (art. 33 cpv. 6 OVF). Secondo l'art. 34 OVF, l'esame comprende una parte teorica (scritta e orale) e una parte pratica. I candidati sono ammessi all'esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza (art. 35 cpv. 1 OVF). Le domande dell'esame teorico devono essere conformi alle direttive dell'Ufficio federale (art. 36 cpv. 1 OVF). Giusta l'art. 39 cpv. 1 OVF, i periti verbalizzano l'andamento e il risultato dell'esame di capacità su un modulo ufficiale, che trasmettono all'UFT. I periti notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oralmente e, su richiesta, per iscritto, il non superamento dell'esame. Qualora la persona che ha sostenuto l'esame lo richieda, l'Ufficio federale emette una decisione che può essere impugnata (art. 39 cpv. 2 OVF). Secondo l'art. 40 cpv. 1 OVF, se il candidato non supera l'esame teorico in un numero di materie pari o inferiore alla Pagi na 7
A- 25 87 /2 0 0 9 metà, il perito esaminatore decide se far ripetere l'esame nelle singole materie non superate. Se il candidato non supera l'esame in un numero di materie superiore alla metà, ripete l'intero esame teorico. Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esaminatore (art. 40 cpv. 3 OVF). Giusta l'art. 40 cpv. 4 OVF, i candidati che per la seconda volta non superano l'esame per una categoria di licenza, per un periodo di due anni non possono svolgere nessuna attività nell'ambito previsto da quella categoria. Ulteriori dettagli e precisazioni concernenti la procedura d'esame saranno ripresi nell'ambito della valutazione dei singoli gravami invocati dal ricorrente. 5. 5.1Innanzitutto, il ricorrente lamenta che l'impresa responsabile della formazione, violando la Direttiva esami dell'UFT, non avrebbe sufficientemente approfondito l'interrogativo se il candidato all'esame fosse preparato adeguatamente per iscriversi allo stesso. Questi sostiene che non è stata fatta un'efficace verifica in tal senso neppure dall'UFT, in quanto la decisione impugnata si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni e le motivazioni dei due esaminatori. A detta del ricorrente, il risultato globalmente negativo della classe presentatasi al primo esame teorico del 30 giugno 2008 (11 candidati su 12 non hanno superato l'esame) avvalorerebbe la tesi che l'adeguatezza della preparazione fosse stata poco approfondita. Questi ritiene che l'esaminatore avrebbe dovuto posticipare l'effettuazione del primo esame teorico e avrebbe dovuto attivare o richiedere giornate di formazione supplementari a complemento delle competenze dei candidati. Il modo di procedere dell'esaminatore avrebbe "bruciato" al ricorrente una possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della licenza. 5.2Secondo la cifra 1.2 della Direttiva esami, l'impresa responsabile della formazione si assicura che all'esame si iscrivano soltanto candidati adeguatamente preparati. La norma summenzionata comporta l'uso di nozioni giuridicamente imprecise o indeterminate: "l'impresa si assicura" e "candidati adeguatamente preparati". Il contenuto di tali nozioni, che si presta a interpretazione, varia necessariamente secondo la concezione soggettiva di colui che le applica e secondo le circostanze del caso Pagi na 8
A- 25 87 /2 0 0 9 specifico. Altrimenti detto, l'autorità esecutiva dispone di un ampio potere d'apprezzamento nell'interpretazione della norma stessa. L'esercizio del potere d'apprezzamento è limitato dal principio dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrario (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 a ed., Basilea – Francoforte sul Meno 1991, pag. 33 segg.). Dagli atti processuali di prima istanza risulta che durante il percorso di formazione sono state effettuate delle verifiche di apprendimento dei canditati. In particolare, con circa 3 settimane di anticipo rispetto al primo esame teorico, il 10 giugno 2008, è stata effettuata la verifica di apprendimento QS 3 (garanzia della qualità 3). L'ente di formazione Login e FFS Cargo hanno ritenuto che la classe fosse pronta a sostenere l'esame, riscontrando tuttavia lacune da colmare per quanto riguardava le conoscenze tecniche dei veicoli e le prescrizioni d'esercizio. Risulta dalle dichiarazioni degli esperti, come pure dagli atti, che il ricorrente – alla stregua degli altri candidati – ha ricevuto le indicazioni necessarie per colmare le lacune riscontrate. Gli esperti hanno precisato che poiché l'esame teorico si sarebbe svolto tre settimane dopo e che in questo lasso di tempo erano previste lezioni pratiche sulle locomotive, si poteva supporre che i candidati si sarebbero presentati all'esame con buone prospettive di successo. In seguito, per i candidati che non hanno superato l'esame del 30 giugno 2008 è stato allestito un programma di "recupero mirato", contenente delle verifiche di apprendimento. Per determinare se i candidati fossero pronti a sostenere l'esame teorico di riparazione, il 4 agosto 2008 è stata effettuata la verifica di apprendimento QS 4 (garanzia della qualità 4). Sulla base di tale verifica, gli esperti hanno ritenuto i candidati pronti per l'esame. Si nota peraltro che, come constatato dall'UFT nella decisione impugnata, il periodo di formazione del ricorrente fino al primo esame è durato 10 mesi; tale lasso di tempo, sulla base delle esperienze fatte con altre classi in tutta la Svizzera, è sufficiente per assolvere la formazione completa e per acquisire una preparazione sufficiente. Da quanto precede, risulta che gli esperti hanno verificato che il ricorrente abbia svolto un iter formativo completo, integrato da controlli delle conoscenze acquisite. Pertanto, il gravame attinente alla preparazione insufficiente è respinto. Pagi na 9
A- 25 87 /2 0 0 9 Per quanto concerne l'obiezione che il primo esame teorico sarebbe stato organizzato troppo presto, "bruciando" quindi al ricorrente una possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della licenza, si deve evidenziare che tale censura non è giuridicamente rilevante. In effetti, il risultato del primo esame teorico, peraltro non impugnato dal ricorrente, non è oggetto del presente procedimento. Anzi, paradossalmente, non avendo superato il primo esame, il ricorrente ha "prolungato" il suo periodo di formazione, aumentando quindi il livello della sua preparazione, considerata peraltro già adeguata dagli esperti al momento del primo esame. Infine, la censura secondo la quale l'autorità inferiore si sarebbe basata, per accertare i fatti e verificare il rispetto della Direttiva esami, sostanzialmente solo sulle dichiarazioni dei due esperti esaminatori (C._______ e D._______), è pure priva di pertinenza giuridica. Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie. Nel caso in esame, l'autorità inferiore, prima di emanare la sua decisione, ha sentito le parti. In particolare, ha sottoposto agli esaminatori una serie di domande, sedici in tutto, delle quali ben cinque portavano proprio sulla questione della preparazione all'esame. Tale modo di procedere, è conforme a quanto previsto all'art. 12 PA. Le risposte degli esaminatori, sono state precise e dettagliate. I programmi delle verifiche di apprendimento QS 3 e QS 4 sono state allegate alle prese di posizione (documentazione versata agli atti). Alla luce della documentazione raccolta, l'autorità di prime cure ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi di fatto utili all'emanazione della sua decisione e che non fosse necessario assumere ulteriori prove. Il TAF condivide tale valutazione. In effetti, non si vede chi se non gli esaminatori, in quanto responsabili anche della formazione, avrebbe potuto illustrare all'UFT come si è svolta la preparazione all'esame e fornire indicazioni sul grado di preparazione dei candidati alla vigilia dell'esame stesso. Alla luce di quanto precede, occorre concludere che gli esaminatori hanno effettuato la verifica richiesta dalla Direttiva esami e che l'UFT ha accertato i fatti giuridicamente pertinenti prima di emanare la sua decisione. Pertanto, su questo punto, la decisione impugnata deve essere confermata. Pag ina 10
A- 25 87 /2 0 0 9 6. 6.1Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame, segnatamente l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, una pretesa confusione da parte degli esperti del suo nome con quello del collega d'esame e viceversa, l'impossibilità di rispondere compiutamente alle domande poste in quanto ripetutamente interrotto dagli esaminatori. Infine, il ricorrente lamenta lungaggini nella comunicazione del risultato dell'esame e un "via vai" tra responsabile FFS Cargo e periti esaminatori. Siffatto modo di agire, denoterebbe poca serietà, severità e disciplina da parte di chi è chiamato a dare il proprio giudizio in un momento determinante per il candidato. Per i motivi esposti, il ricorrente ritiene che la Direttiva esami dell'UFT sia stata violata. 6.2L'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento dell'esame con piena cognizione (consid. 2). Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (DTAF 2008/14, consid. 3.3, GAAC 61.32, consid. 7.2). 6.3Per quanto attiene l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, la Direttiva esami dell'UFT, alla cifra 1.10, indica che "gli esami possono (nella versione in tedesco können) essere sostenuti in tedesco, francese o italiano". L'uso del verbo "potere" concede all'autorità esecutiva un certo potere d'apprezzamento nell'interpretazione della normativa e quindi nella sua applicazione. L'esercizio del potere d'apprezzamento è limitato dal principio dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrario. In considerazione di quanto precede, l'uso di una "lingua" diversa - prescindendo dal fatto se il dialetto ticinese sia da considerarsi un'altra lingua rispetto all'italiano - da quelle menzionate nella Direttiva esami, a priori, non è una decisione arbitraria, costitutiva di una violazione della normativa in oggetto. Il ricorrente lamenta che il perito esaminatore D._______ abbia deciso unilateralmente il dialetto quale lingua dell'esame. Questa scelta non Pag ina 11
A- 25 87 /2 0 0 9 sarebbe stata seria e professionale. Inoltre, il ricorrente si chiede come abbia potuto adempiere ai suoi compiti il secondo perito C., in quanto questi non parla il dialetto ticinese. Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorrente non espone in maniera puntuale quali conseguenze avrebbe avuto la scelta del dialetto sullo svolgimento dell'esame e sul suo esito. Per questo, la censura sembra avere piuttosto il carattere di una generica osservazione ricorsuale. In aggiunta, come risulta dal ricorso e dagli atti di prima istanza, va tenuto conto che il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione contro la scelta della lingua né all'inizio né durante l'esame e che ha concordato con gli esperti che la formazione supplementare del 4 agosto 2008, assai importante per il ricorrente in vista dell'esame, avvenisse proprio in dialetto, avvalorando quindi la tesi che tale "lingua" non costituisse per lui un ostacolo alla comprensione. Infine, il Signor C., invitato dall'UFT ad esprimersi sulla questione se il dialetto ticinese avesse reso più difficile il suo lavoro, ha innanzitutto evidenziato di avere ricevuto in forma scritta le domande poste durante l'esame ed ha poi confermato di avere potuto adempiere ai suoi compiti, conformemente a quanto stabilito dalle pertinenti direttive dell'UFT. A titolo abbondanziale, si rileva che la Direttiva esami dell'UFT, nella nuova versione del 1° gennaio 2010, prevede espressamente l'uso del dialetto durante gli esami previo accordo e consenso di tutti gli interessati (cifra 1.8). Alla luce dell'insieme delle considerazioni precedenti, il gravame è respinto. 6.4Neppure le altre critiche in merito allo svolgimento dell'esame permettono di sostanziare in cosa e semmai in che misura il ricorrente sarebbe stato svantaggiato. In particolare, dagli atti di prima istanza risulta che gli esperti esaminatori hanno adottato un metodo per l'annotazione delle risposte, che scongiura la possibilità di attribuzione errata della valutazione, anche qualora il candidato dovesse essere interpellato con il nome sbagliato. Inoltre, l'interruzione da parte dell'esperto nel mentre della risposta è avvenuto quando il candidato si discostava troppo dal tema della domanda posta, ciò per assicurare che egli rispondesse alla domanda formulata. In sunto, niente permette di ammettere che le censure sollevate dal ricorrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere Pag ina 12
A- 25 87 /2 0 0 9 che abbiano influito sul risultato dell'esame. Le censure del ricorrente sono respinte. 7. 7.1Infine, il ricorrente lamenta una discrepanza, a suo dire, incomprensibile tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e quello dell'esame orale (insufficiente). A questo proposito, viene chiesta la visione delle tabelle con le domande, rispettivamente con le risposte. Il ricorrente fa anche valere che le domande poste, in alcuni casi, concernevano situazioni distanti dalla realtà o molto particolari. 7.2La censura del ricorrente, attinente la discrepanza tra i due risultati, concerne il merito della valutazione di prestazioni d'esame. Lo scrivente Tribunale non può che ribadire il principio che impone di mantenere un certo riserbo nella valutazione delle prestazioni (consid. 2), nel senso che non può discostarsi senza un valido motivo dalla valutazione degli esaminatori. Nel caso in esame, il ricorrente si è presentato all'esame di capacità teorico (parte scritte e orale) per la seconda volta. Come risulta dalle spiegazioni degli esaminatori (atti di prima istanza), i questionari dell'esame di ripetizione differiscono da quelli del primo esame unicamente in un ordine di grandezza che varia fra il 10-20%. Ciò vale a dire che nel questionario dell'esame di ripetizione vengono sostituite mediamente da 2 a 4 domande. Poiché il restante 80-90% del questionario dell'esame di ripetizione è identico a quello del primo esame, il candidato ripetente è ovviamente "facilitato" nel rispondere alle domande, ciò che spiega il buon risultato del ricorrente. Per contro, come ciascuno sa, l'esame orale ha quale scopo di verificare se i candidati, oltre ad avere mandato a memoria certe nozioni, le hanno veramente comprese e le sanno applicare. La prova orale di ripetizione non è una copia del primo esame e quindi il "vantaggio" di essersi già presentato una volta all'esame è molto meno evidente per l'esaminando. Pertanto, nella fattispecie, il fatto che il ricorrente ha superato a pieni voti l'esame scritto ma non quello orale non ha niente di sorprendente. Per quanto attiene il merito della valutazione orale, gli esaminatori hanno giudicato le conoscenze del ricorrente globalmente insufficienti sia per quanto concerne le prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT), sia a proposito delle conoscenze del veicolo motore. Tale Pag ina 13
A- 25 87 /2 0 0 9 valutazione risulta dai verbali d'esame firmati dal ricorrente, consegnati agli atti di prima istanza. La valutazione d'esame deve essere lasciata alla libertà specifica degli esaminatori, non potendo un'autorità giudiziaria sostituirsi a questi in assenza di motivazioni convincenti. Gli esaminatori, alla luce della loro esperienza e delle normative pertinenti, hanno espresso un parere vincolante per questo Tribunale. Il giudizio degli esaminatori, per di più espresso in un ambito rilevante per la sicurezza ferroviaria, va sostanzialmente tutelato. Da un esame generale dei loro compiti, non risulta che gli stessi abbiano manifestamente oltrepassato il loro potere di apprezzamento. 7.3In merito alla richiesta del ricorrente di visionare le tabelle d'esame redatte dagli esperti con le domande e le risposte, facenti parte degli atti di prima istanza, alla stessa non viene dato seguito. In effetti, l'art. 26 cpv. 1, let. b PA indica che "nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova". Ciò significa che tutti i documenti oggettivamente utili per stabilire i fatti giuridicamente pertinenti ai fini della decisione devono essere a disposizione del ricorrente (STEPHAN C. BRUNNER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 393). "A contrario", dei documenti senza pertinenza o influenza sulla decisione non devono essere comunicati (BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 145). La richiesta del ricorrente sottintende che l'esame delle tabelle in questione permetterebbe di delucidare la discrepanza, a suo dire incomprensibile, tra i risultati dell'esame scritto e orale. Posto che la discrepanza non è affatto incomprensibile ed è già stata spiegata, occorre pure evidenziare che le tabelle non fanno altro che riportare, seppure in modo più esteso, il giudizio degli esperti ancorato nei verbali d'esame controfirmati dal ricorrente e che tale giudizio, come detto, va tutelato. Pertanto, la documentazione menzionata, che non esercita alcuna influenza sulla decisione dello scrivente Tribunale, non deve essere comunicata al ricorrente. 8. 8.1A sostegno dei gravami invocati, in particolare della mancanza di serietà degli esaminatori, il ricorrente chiede di acquisire quale mezzo Pag ina 14
A- 25 87 /2 0 0 9 di prova la testimonianza di una terza persona, che avrebbe assistito, in un luogo pubblico e prima dello svolgersi dell'esame, ad una discussione durante la quale un esaminatore avrebbe dichiarato che due candidati sarebbero stati bocciati. 8.2La giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere sentito, consacrato in termini identici sia all'art. 29 cpv. 2 Cost., sia all'art. 29 PA, il diritto di fornire prove su fatti suscettibili d'influire sulla decisione e d'esigerne l'assunzione. Ma il diritto di fornire delle prove non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione delle stesse da parte dell'autorità giudicante. In effetti, il diritto di essere sentito ha per corollario solo un obbligo limitato di assumere le prove offerte. Conformemente a quanto previsto all'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua intima convinzione (PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458 segg.; DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006). Nel caso in esame, come risulta dai considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale ritiene che le modalità d'esame siano state rispettate e che le prestazioni d'esame del ricorrente non siano state sottovalutate in modo evidente. L'eventuale assunzione di un'ulteriore prova non modificherebbe quindi la presente decisione. Peraltro, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente definisce la presunta discussione raccolta dal suo testimone come "voce di corridoio inevitabile", domandandosi come la stessa debba essere interpretata. Per il TAF si tratta solo di una generica illazione di poca serietà degli esperti o peggio di parzialità, che non ha trovato alcun riscontro o conferma nei fatti constatati e che, anche se ripetuta dal testimone, non sarebbe tale da influenzare l'opinione, già costituita, dell'autorità giudicante. Per le ragioni sopra esposte, tale mezzo di prova non viene assunto. Pag ina 15
A- 25 87 /2 0 0 9 9. In conclusione, il ricorso presentato contro la decisione dell'UFT dell'11 marzo 2009 si rivela infondato e va pertanto respinto. 10. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS- TAF; RS 173.320.2). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo spese versato dal ricorrente. 11. Visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. art. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 TS-TAF, al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono compensate integralmente con l'anticipo spese da lui versato. 3. Non vengono assegnate ripetibili. Pag ina 16
A- 25 87 /2 0 0 9 4. Comunicazione a: -ricorrente (raccomandata) -autorità inferiore (raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Claudia Pasqualetto PéquignotDavide Gozzer Data di spedizione: Pag ina 17