Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
06.10.2006
In Kraft seit
01.01.2008
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

831.30

Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2026)

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1
  1. Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
  2. Gli articoli 32 e 33 LPGA si applicano alle prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica di cui al capitolo 3.

Capitolo 2: Prestazioni complementari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Principio
  1. La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
  2. I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa.
Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari
  1. Le prestazioni complementari comprendono:
    1. la prestazione complementare annua;
    2. il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
  2. La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Sezione 2: Diritto alle prestazioni complementari

Art. 4 Condizioni generali
  1. Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se: a. ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS); abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell’AVS finché non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); ater. in virtù dell’articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia; aquater. hanno diritto a una rendita per orfani dell’AVS; b. avrebbero diritto a una rendita dell’AVS se: 1. avessero compiuto la durata di contribuzioneminima prevista dall’articolo 29 capoverso 1 LAVS, o 2. la persona deceduta avesse compiuto tale durata di contribuzione, e, quali persone vedove, non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS; c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità (AI) o hanno beneficiato di un’indennità giornaliera dell’AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure d. avrebbero diritto a una rendita dell’AI se avessero compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
  2. Hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell’AVS o dell’AI.
  3. La dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:
    1. soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o
    2. soggiorna all’estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.
  4. Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione della dimora abituale in Svizzera.
Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri
  1. Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d’attesa).
  2. Per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni.
  3. Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI, il termine d’attesa è di:
    1. cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell’AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall’articolo 36 capoverso 1 LAI;
    2. cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVSe ha diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall’articolo 29 capoverso 1 LAVS;
    3. cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS o ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI;
    4. dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS o ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell’AVS né a una rendita dell’AI.
  4. Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d’attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
  5. Se uno straniero soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d’attesa.
  6. Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione del termine d’attesa.
Art. 6 Età minima

Le persone aventi diritto a un assegno per grandi invalidi hanno diritto alle prestazioni complementari solo se hanno compiuto i 18 anni di età.

Art. 7 Esclusione di restrizioni cantonali

Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici.

Art. 8 Rifiuto della prestazione complementare

Le prestazioni complementari sono rifiutate definitivamente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell’articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA.

Sezione 3: Prestazione complementare annua

Art. 9 Calcolo e importo
  1. L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
    1. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell’aiuto sociale;
    2. il 60 per cento dell’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d.
    1bis. Finché non adempiono il termine d’attesa secondo l’articolo 5 capoverso 1, gli stranieri di cui all’articolo 5 capoverso 3 hanno diritto a una prestazione complementare annua non eccedente l’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.
  2. Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
  3. Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti:
    1. le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono; la spesa che concerne entrambi i coniugi è imputata per metà a ognuno di essi;
    2. di norma, i redditi computabili sono divisi a metà, eccezion fatta per il consumo della sostanza; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per i redditi che riguardano soltanto uno dei coniugi;
    3. la sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi; se uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest’ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa.
  4. Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
  5. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
    2. la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
    3. il conteggio dei proventi di un’attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;
    cbis. il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta; d. i redditi e le spese determinanti nel tempo; e. l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall’usufruttuario; f. l’importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario; g. il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie (LAMal); h. la nozione di istituto ai sensi della presente legge.
Art. 9a Condizioni relative alla sostanza
  1. Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
    1. 100 000 franchi per le persone sole;
    2. 200 000 franchi per le coppie sposate;
    3. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
  2. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
  3. La sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
  4. Se adegua le prestazioni di cui all’articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.
Art. 10 Spese riconosciute
  1. Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 20 670 franchi per le persone sole, 2. 31 005 franchi per i coniugi, 3. 10 815 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno compiuto gli 11 anni di età; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo, 4. 7590 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante; per ogni altro figlio l’importo si riduce di un sesto dell’importo applicabile al figlio precedente; l’importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 18 900 franchi nella regione 1, 18 300 franchi nella regione 2 e 16 680 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole, 2. se più persone vivono nella stessa economia domestica: – un supplemento di 3420 franchi nella regione 1, 3420 franchi nella regione 2 e 3480 franchi nella regione 3 per la seconda persona – un supplemento di 2460 franchi nella regione 1 e 2040 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona – un supplemento di 2280 franchi nella regione 1, 2160 franchi nella regione 2 e 1800 franchi nella regione 3 per la quarta persona, 3. 6900 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella; c. in luogo della pigione, il valore locativo dell’immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia. 1bis. Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona. 1ter. Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non è effettuato un calcolo comune conformemente all’articolo 9 capoverso 2, l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo per: a. i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone; b. le persone che condividono l’alloggio insieme a orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. 1quater. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell’Ufficio federale di statistica. 1quinquies. Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un’ordinanza. Riesamina la ripartizione quando l’Ufficio federale di statistica modifica i livelli geografici sui quali essa si fonda. 1sexies. I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni complementari è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 1septies. Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari di prestazioni complementari e pubblica i risultati del suo esame. Anticipa l’esame e la pubblicazione se l’indice delle pigioni si è modificato di oltre il 10 per cento dall’ultimo esame.
  2. Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
    1. la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall’istituto o dall’ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall’aiuto sociale;
    2. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.
  3. Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
    1. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;
    2. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;
    3. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattie;
    4. importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo;
    5. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia;
    6. spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età, sempre che la custodia sia necessaria e comprovata.
Art. 11 Redditi computabili
  1. Sono computati come reddito:
    1. due terzi dei proventi in denaro o in natura dell’esercizio di un’attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1300 franchi per le persone sole e 1950 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell’attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, è computato interamente;
    2. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
    3. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
    4. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e dell’AI;
    dbis. la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell’articolo 39 capoverso 1 LAVSoppure anticipata in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; f. gli assegni familiari; g. . h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia; i. la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente prestazioni complementari. 1bis. In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione quale sostanza soltanto il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi se: a. uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare e abita in un immobile del quale lei stessa o il suo coniuge sono proprietari. 1ter. Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell’AI secondo gli articoli 10 e 22 LAInon è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.
  2. Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.
  3. Non sono computati:
    1. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile;
    2. le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale;
    3. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
    4. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
    5. le borse di studio e altri aiuti all’istruzione;
    6. i contributi per l’assistenza versati dall’AVS o dall’AI;
    7. i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal;
    8. il supplemento di rendita secondo l’articolo 34bisLAVS;
    9. la 13amensilità della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34terLAVS.
  4. Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
Art. 11a Rinuncia a proventi e parti di sostanza
  1. Se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall’articolo 11 capoverso 1 lettera a.
  2. Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
  3. È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
  4. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.
Art. 12 Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua
  1. Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
  2. Se la domanda è presentata entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
  3. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.
  4. Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata fissata dall’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
Art. 13 Finanziamento
  1. Le prestazioni complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni.
  2. Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto la somma dell’importo destinato al fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, dell’importo di 13 200 franchi destinato alla pigione e degli importi destinati alle spese riconosciute secondo l’articolo 10 capoverso 3 non sia coperta dai redditi computabili; non sono considerati i redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni.
  3. Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell’imposizione del tabacco e delle bevande distillate. L’importo residuo è coperto mediante le risorse generali.
  4. Il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale; ne disciplina la procedura di versamento.

Sezione 4: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità da parte dei Cantoni

Art. 14 Spese di malattia e d’invalidità
  1. I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell’anno civile in corso:

    1. di dentista;
    2. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;

    bbis. di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all’articolo 10 capoverso 2, a partire dall’inizio del soggiorno;

    c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;

    d. per diete;

    e. di trasporto al più vicino luogo di cura;

    f. di mezzi ausiliari; e

    g. di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal.

  2. I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell’ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

  3. Per le spese di malattia e d’invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:| a. per le persone che vivono a casa | | | --- | --- | | 1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale | 25 000 franchi | | 2. coppie sposate | 50 000 franchi | | 3. orfani di padre e di madre | 10 000 franchi | | b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale | 6 000 franchi |

  4. Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l’assistenza non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI.Il Consiglio federale disciplina l’aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell’importo per coniugi.

  5. L’importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS se l’assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell’AI.

  6. Le persone che in seguito a un’eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi.

  7. I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.

Art. 15 Termine per esercitare il diritto al rimborso

Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate se:

  1. il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e
  2. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4–6.
Art. 16 Finanziamento

I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all’articolo 14.

Sezione 5: Restituzione delle prestazioni percepite legalmente

Art. 16a Entità della restituzione
  1. Le prestazioni percepite legalmente in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 devono essere restituite dall’eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l’importo di 40 000 franchi.
  2. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al capoverso 1 siano ancora adempiute.
Art. 16b Perenzione

Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capoverso 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

Capitolo 3: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 17 Sussidi
  1. La Confederazione versa annualmente:
    1. un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
    2. un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all’Associazione svizzera Pro Infirmis;
    3. un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.
  2. Nel fissare le nuove rendite conformemente all’articolo 33terLAVS, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1.
  3. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi annui. Emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.
  4. I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell’AVS; il sussidio all’Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell’AI.
Art. 18 Utilizzazione
  1. I sussidi sono impiegati per:
    1. prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;
    2. prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;
    3. il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane.
  2. Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b.
  3. Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell’utilizzazione dei sussidi.
  4. Il Consiglio federale può:
    1. emanare disposizioni completive sull’utilizzazione dei sussidi;
    2. prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell’AI;
    3. delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Art. 19 Adeguamento delle prestazioni

Nel ricalcolare le rendite conformemente all’articolo 33terLAVS, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1), dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1) e delle spese di malattia e d’invalidità (art. 14 cpv. 3 e 4).

Art. 20 Esecuzione forzata e compensazione
  1. Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
  2. Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni seguenti:
    1. le prestazioni complementari esigibili;
    2. le prestazioni complementari esigibili versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste leggi prevedano la possibilità della compensazione;
    3. le prestazioni esigibili della previdenza professionale.
  3. Prima di procedere alla compensazione il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGAè esaminato d’ufficio.
  4. Se un servizio incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale o a un altro istituto di previdenza, questi ultimi non possono più liberarsi versando la prestazione all’assicurato fino a concorrenza della compensazione.
Art. 21 Organizzazione e procedura
  1. La determinazione e il versamento delle prestazioni complementari competono al Cantone di domicilio del beneficiario. 1bis. Il Cantone di domicilio resta competente se il beneficiario è ricoverato in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura di un altro Cantone oppure se, per decisione di un’autorità, una persona maggiorenne è collocata a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone. 1ter. Il Cantone di domicilio è competente anche se il diritto alle prestazioni complementari è nato solo dopo il ricovero in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura o dopo il collocamento a fini assistenziali. 1quater. Se una persona trasferisce il proprio domicilio nel luogo di ubicazione dell’istituto o della struttura, è competente il Cantone in cui essa era domiciliata prima del ricovero nell’istituto o nella struttura. 1quinquies. Se una persona proveniente dall’estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura in Svizzera, è competente il Cantone in cui essa stabilisce il proprio domicilio.
  2. I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d’assistenza sociale.
  3. I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.
  4. Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI.
Art. 21a Versamento dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
  1. In deroga all’articolo 20 LPGA, l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all’assicuratore-malattie.
  2. Se la prestazione complementare annua è inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo della prestazione complementare annua è versato all’assicuratore-malattie.
  3. In deroga all’articolo 20 LPGA, l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a può essere ceduto e versato direttamente al fornitore delle prestazioni.
Art. 22 Contabilità

Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni sulla contabilità per gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2.

Art. 23 Revisione
  1. Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all’anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.
  2. La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all’ufficio di revisione competente in virtù dell’articolo 68 LAVS.
  3. Il Cantone designa l’ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d’esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo.
  4. L’articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia.
Art. 24 Ripartizione delle spese amministrative
  1. Le spese amministrative per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni in proporzione alle loro quote di partecipazione alle spese per le prestazioni complementari secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2.
  2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari e prevedere che la partecipazione della Confederazione alle spese amministrative sia adeguatamente ridotta in caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente legge, delle relative ordinanze o delle direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Art. 25 Responsabilità per danni

In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità degli organi secondo l’articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale.

Art. 26 Disposizioni applicabili della LAVS
  1. Si applicano per analogia le disposizioni della LAVSconcernenti:
    1. i sistemi d’informazione (art. 49a , 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
    2. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
    3. la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);
    4. l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b –153i LAVS).
  2. Gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al registro centrale delle prestazioni in denaro correnti dell’Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).
Art. 26a Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 lettera dterdella legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all’articolo 33 LPGA, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26b Sistema d’informazione sulle PC

L’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 LAVSgestisce un sistema d’informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari (sistema d’informazione sulle PC), in particolare per garantire la trasparenza riguardo alle prestazioni complementari versate e sostenere gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 nell’esecuzione della presente legge.

Art. 26c Accesso mediante procedura di richiamo
  1. Possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione sulle PC:
    1. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2;
    2. l’UFAS;
    3. i Comuni cui il Cantone ha delegato la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari.
  2. Per adempiere i compiti di cui all’articolo 18, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l’Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute possono accertare, accedendo alle informazioni mediante procedura di richiamo, se una persona percepisce una prestazione complementare annua o è compresa nel calcolo della stessa e quale organo la versa.
Art. 27
Art. 28 Vigilanza della Confederazione
  1. Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
  2. Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72a e 72b lettere a–c e i LAVS.
Art. 29 Approvazione delle disposizioni d’esecuzione e dei principi
  1. Le disposizioni d’esecuzione emanate dai Cantoni sono sottoposte per approvazione alla Confederazione.
  2. I principi delle istituzioni di utilità pubblica sono sottoposti per approvazione all’UFASe sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.
Art. 30 Esclusione del regresso

Gli articoli 72–75 LPGAnon sono applicabili*.*

Art. 31 Disposizioni penali
  1. È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penalecommina una pena più grave, chiunque:
    1. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
    2. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
    3. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio;
    4. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).
  2. È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque:
    1. violando l’obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,
    2. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.
  3. L’articolo 90 LAVSè applicabile.

Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 32
  1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
  4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 34 Disposizione transitoria

Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l’articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3–18 dell’ordinanza del 29 dicembre 1997sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 1965sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è abrogata.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008

Zitiert in

Decisioni

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