725.116.2
Legge federale
concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo
(LUMin)
del 22 marzo 1985 (Stato 1° gennaio 2026)
Titolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
- La presente legge disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a–f, nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
- l’imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione;
- i supplementi riscossi sui carburanti di cui alla lettera a;
- la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
- l’imposta di consumo sulle automobili e le loro parti costitutive;
- l’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.;
- la sanzione di cui all’articolo 13 della legge del 23 dicembre 2011sul CO
2;
- i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
- Essa disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo:
- l’imposta di consumo riscossa sui carburanti per l’aviazione;
- i supplementi riscossi sui carburanti per l’aviazione.
- Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte.
Art. 2 Rapporto
Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all’utilizzazione dei mezzi di cui all’articolo 1.
Titolo 2: Compiti e spese connessi alla circolazione stradale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 3
Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti
- Nell’ambito del preventivo, l’Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all’articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all’articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost.
- La quota per i contributi di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.
- Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un’evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata.
Art. 5 Compensazione delle spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali
- Al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. sono attribuiti 60 milioni di franchi all’anno per compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali operata con l’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 2012concernente la rete delle strade nazionali.
- I relativi mezzi sono versati dai Cantoni che cedono strade alla Confederazione. La loro quota è determinata in funzione delle tratte riprese.
- I mezzi di cui al capoverso 1 sono ottenuti come segue:
- mediante la riduzione proporzionale dei contributi alle spese per le strade principali operata dall’Assemblea federale nel decreto federale concernente il preventivo, fermo restando che tale riduzione è operata in funzione delle strade principali cedute;
- i mezzi eventualmente mancanti sono ottenuti riducendo in modo corrispondente i contributi non vincolati alle opere destinati al Cantone in questione e fatturando a quest’ultimo l’importo residuo di cui la Confederazione è creditrice.
- L’importo di cui al capoverso 1 è aumentato in proporzione dell’incremento dei contributi alle spese per le strade principali.
Art. 6 Concessione dei contributi
- I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.
- Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.
Capitolo 2: Finanziamento delle strade nazionali
Art. 7 Principio
- Il finanziamento comprende:
- le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;
- la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionalisecondo l’articolo 11.
- Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell’articolo 7 della legge federale dell’8 marzo 1960sulle strade nazionali compete ai Cantoni.
Art. 8 Costruzione e sistemazione
- Per costruzione si intende l’edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio.
- Costruzione e sistemazione comprendono:
- la pianificazione, l’ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l’amministrazione;
- l’acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;
- l’esecuzione dell’opera e i necessari lavori d’adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri;
- i provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura;
- le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d’intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio;
- le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.
- Le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSNche sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali sono a carico dei Cantoni o dei terzi in questione. Le spese della futura manutenzione corrente devono essere incluse. Le prestazioni dei Cantoni o di terzi sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
- La Confederazione può partecipare alle spese computabili. Il Consiglio federale ne determina la partecipazione caso per caso, tenendo conto che:
- per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 2016concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, essa non può superare il 60 per cento delle spese supplementari derivanti dalla realizzazione di misure alternative quali altri tracciati e varianti in galleria;
- negli altri casi, non può superare il 30 per cento delle spese.
Art. 8a Prefinanziamento
- Se un progetto figura in un decreto federale di cui all’articolo 11b LSN, l’USTRA può anticiparne la realizzazione nell’ambito di una fase di potenziamento qualora il Cantone ne assicuri il prefinanziamento. La capacità della rete stradale non può tuttavia risultarne ridotta in misura maggiore di quanto inizialmente previsto.
- Possono essere prefinanziati sia i costi di progettazione, sia quelli di costruzione.
- La Confederazione non deve alcun interesse sull’importo prefinanziato. Il rimborso ha luogo a decorrere dalla data in cui era prevista la realizzazione del progetto.
- L’USTRA concorda con il Cantone lo scadenzario, il finanziamento e il rimborso.
Art. 9 Manutenzione
- Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente.
- Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.
- I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 1960sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Le prestazioni dei Cantoni sono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.Il Consiglio federale definisce i dettagli.
- Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.
Art. 10 Esercizio
- Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.
- La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l’agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d’assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d’esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni.
- Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate.
- La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente:
- regolazione, ripartizione e controllo del traffico;
- informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l’allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.
- La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell’ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni.
- Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.
Art. 11 Completamento della rete delle strade nazionali
- Per il completamento della rete delle strade nazionali, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo 8 capoverso 2:
a. per le strade nazionali di prima e seconda classe – fuori dalle città il 75–90 per cento,
– nelle città il 50–80 per cento;
b. per le strade nazionali di terza classe – nella regione delle Alpi e nel Giura il 75–90 per cento,
– fuori da queste regioni il 55–70 per cento,
– nelle città il 50–70 per cento.
- Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.
- Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.
- Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili.
- Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo 8 capoverso 3.
- La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.
Capitolo 3: Contributi alle spese delle strade principali
Art. 12 Rete delle strade principali
- Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.
- La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d’importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali.
- Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per:
- il traffico di transito nazionale o internazionale;
- il promovimento del turismo;
- il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche.
- Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:
- importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere;
- strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese;
- strade d’accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni.
Art. 13 Contributi globali
- La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.
- I contributi globali sono calcolati in base a:
- la lunghezza delle strade;
- l’intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale;
- l’altitudine e il carattere di strada di montagna.
- Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.
Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
- La Confederazione accorda contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Tali contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade.
- Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.
Art. 15
Art. 16 Diritto d’espropriazione
I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d’espropriazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge suddetta.
Art. 17 Costruzione, manutenzione ed esercizio
I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all’esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.
Capitolo 4: Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati
Art. 17a Scopo
- La Confederazione accorda contributi per infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati.
- I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d’agglomerato e se il loro finanziamento mediante altri mezzi della Confederazione è escluso.
2bis. Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capillare permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile.
- Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrispondenti nelle regioni estere limitrofe.
- Sono esclusi i contributi d’esercizio.
Art. 17b Aventi diritto ai contributi
- I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale.
- Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. A tal fine, si basa sulla classificazione dell’Ufficio federale di statistica.
- I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato sono versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Il contributo all’ente responsabile è ridotto di conseguenza.
Art. 17c Condizioni
I contributi possono essere versati se in un programma d’agglomerato gli enti responsabili provano che:
- i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali;
- i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali;
- il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall’esercizio è comprovata;
- gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo.
Art. 17d Entità dei contributi
- I contributi sono calcolati in funzione dell’effetto complessivo dei programmi d’agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
- L’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:
- migliore qualità del sistema dei trasporti;
- maggior sviluppo centripeto degli insediamenti;
- minor carico ambientale e minor impiego di risorse;
- maggior sicurezza del traffico.
- Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi di traffico e ambientali.
- Si tiene debitamente conto di tutte le regioni del Paese nonché delle aree urbane di piccole e medie dimensioni e dei capoluoghi.
Art. 17e Aliquote di contribuzione
- L’aliquota di contribuzione fissata per un programma d’agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
- Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito.
Art. 17f Mezzi destinati al traffico d’agglomerato
I contributi iscritti nel preventivo concernenti provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati si basano sui relativi crediti d’impegno e ammontano di norma al 9–12 per cento delle spese previste dal fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere
Sezione 1: Contributi per binari di raccordo, nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati
Art. 18
- Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell’ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di rinnovo di impianti di trasbordo e di carico secondo l’articolo 2 lettera c della legge del 21 marzo 2025sul trasporto di merci (LTM), nonché contributi d’investimento e d’esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati.
- I contributi sono accordati nella misura necessaria ad assicurare l’autonomia finanziaria. La Confederazione provvede affinché sia garantito un esercizio non discriminatorio.
- I contributi per il trasporto di veicoli stradali accompagnati sono accordati nella misura in cui consentano riduzioni tariffali.
- Sono applicabili gli articoli 10−12 LTM.
Art. 19e20
Sezione 2: .
Art. 21e22
Sezione 3: .
Art. 23e24
Sezione 4: Contributi per i provvedimenti protettivi dell’ambiente, resi necessari dal traffico stradale
Art. 25 Principio
La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti di protezione ecologica che, secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente, devono essere presi lungo le strade o, in via subordinata, negli edifici. Partecipa inoltre alle spese dei provvedimenti generali di protezione dell’ambiente, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, in particolare dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste.
Art. 26 Entità dei contributi
- I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente.
- Il Consiglio federale assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.
- La Confederazione contribuisce alle spese dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste nella misura in cui siano stati causati dal traffico motorizzato.
Art. 27 Rapporto con altre quote ed altri contributi
Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l’articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.
Sezione 5: Contributi per i provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale
Art. 28 Principio
La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.
Art. 29 Entità dei contributi
- I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sul promovimento della conservazione dei monumenti storici.
- Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.
Art. 30 Rapporto con altre quote ed altri contributi
Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio secondo l’articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.
Sezione 6: Contributi per le spese delle opere di protezione, lungo le strade, contro le forze della natura
Art. 31 Principio
- La Confederazione accorda contributi per il rimboschimento, le opere di protezione contro le valanghe, gli smottamenti e le cadute di pietre, le gallerie, la canalizzazione di torrenti e la correzione di corsi d’acqua, necessarie per proteggere dalle forze della natura le strade aperte al traffico motorizzato nonché impianti ferroviari che, durante una parte dell’anno, assorbono il traffico motorizzato in vece della strada.
- La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.
- Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).
Art. 32 Entità dei contributi
- I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge forestale del 4 ottobre 1991e della legge federale del 21 giugno 1991sulla sistemazione dei corsi d’acqua.
- Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza.
Art. 33 Rapporto con altre quote ed altri contributi
Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l’articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.
Capitolo 6: Contributi non direttamente vincolati alle opere
Art. 34 Contributi generali
- I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:
- la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali;
- gli oneri stradali dei Cantoni;
[tab] c. e d.
- Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.
- Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.
- I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.
Art. 35 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali
- .
- Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all’onere stradale di questi Cantoni.
2bis. Se strade esistenti sono integrate nella rete delle strade nazionali, i contributi compensativi sono versati al Cantone interessato fintanto che su tali strade situate sul suo territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.
- Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito questi Cantoni.
- I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.
Capitolo 7: Conto stradale e ricerca nel settore stradale
Art. 36 Conto stradale
- Il Consiglio federale fa compilare un conto stradale indicante, da un lato, i ricavi computabili dei poteri pubblici dal traffico motorizzato e, dall’altro, i costi corrispondenti.
- I Cantoni sono tenuti a fornire al Consiglio federale, a sua domanda, i documenti necessari per l’allestimento del conto.
Art. 37 Ricerca nel settore stradale
- La Confederazione promuove i lavori di ricerca e gli studi inerenti alla costruzione e alla manutenzione stradali, agli effetti della circolazione stradale e ad altri compiti connessi con il traffico stradale.
- Il DATEC disciplina la procedura per il promovimento della ricerca nel settore stradale.
Titolo 3: Spese connesse al traffico aereo
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 37a Ripartizione dei mezzi
- La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all’articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:
- dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.
- Il Consiglio federale definisce:
- il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione;
- le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione.
- L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all’interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate.
Art. 37b Concessione dei contributi
- Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi.
- I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.
- Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura.
Art. 37c Importo dei contributi
- Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d , 37e e 37f lettere b–d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all’80 per cento.
- Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l’UFAC determina l’importo nel singolo caso.
Capitolo 2: Contributi
Art. 37d Protezione dell’ambiente
Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull’ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti:
- provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo;
- provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell’infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili;
- provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive;
- lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull’ambiente;
- osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull’ambiente;
- sviluppo di procedure di volo rispettose dell’ambiente, nonché formazione e formazione continua ai fini della loro applicazione;
- provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.
Art. 37e Prevenzione di atti illeciti
Al fine di prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti:
- controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli registrati e degli aeromobili;
- provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da influssi fisici o elettronici;
- formazione del personale di sicurezza negli aerodromi;
- ricerca, sviluppo e garanzia della qualità.
Art. 37f Sicurezza tecnica
Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:
- il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea;
- programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo;
- provvedimenti di costruzione;
- lo sviluppo di sistemi tecnici;
- la formazione e la formazione continua.
Titolo 4: Disposizioni finali
Art. 38 Esecuzione
- Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all’assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi.
- Le spese per l’esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.
Art. 39 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
1. Il decreto federale del 23 dicembre 1959concernente l’uso della quota del prodotto dei dazi d’entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali;
2. il decreto federale del 17 marzo 1972concernente il finanziamento delle strade nazionali;
3. il decreto federale del 21 febbraio 1964concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell’adozione di misure di sicurezza.
Art. 40 Modificazioni
.
Art. 41 Disposizioni transitorie
- Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell’entrata in vigore degli articoli 36biscapoverso 4 e 36terdella Costituzione federale:
- contributi per l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali (art. 36biscpv. 4 Cost.);
- contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale (art. 36tercpv. 1 lett.e Cost.);
- contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e ai Cantoni privi di strade nazionali (art. 36tercpv. 1 lett.f Cost.).
- La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l’entrata in vigore degli articoli 36bise 36terdella Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva.
Art. 41a Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999
Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).
Art. 41b Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 ottobre 2006
- Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 2006, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.
- I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.
- Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore.
- I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all’articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere.
- La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell’ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.
Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017
La chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a capoverso 1 stabilita con la modifica del 16 giugno 2017 si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per tutto il periodo in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.
Art. 42 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.