Co r t e II I C-60 2 5 /20 0 7 {T 0 /2} S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 0 9 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato ENCAL, piazza Isonzo 4, IT-73020 Cursi, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 luglio 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-60 2 5 /20 0 7 Fatti: A. Il 31 marzo e il 30 aprile 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato l'(...), coniugato con figli – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998 ed una mezza rendita a decorrere dal 1° giugno 1998, unitamente alle rendite completive in favore dei famigliari (doc. 73 e 74). È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli atti, che l'interessato era affetto da sindrome dolorosa lombovertebrale e lombosacrale con leggera insufficienza alle colonne lombare e cervicale, alterazioni degenerative e alterazioni di tipo Scheuermann a livello Th12/L1 (doc. 25). È stato considerato che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere il suo precedente lavoro di muratore, ma a lui sarebbero state proponibili attività leggere semisedentarie al 50% (doc. 64). Il calcolo comparativo dei redditi ha evidenziato una perdita di guadagno del 64% (doc. 72). Il 3 marzo 2000, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) (doc. 85). B. Nel mese di marzo del 2001, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 89). Il 28 settembre 2001, l'UAIE ha comunicato all'interessato che, in virtù della documentazione assunta agli atti (doc. 91 a 94) nonché della presa di posizione del 26 settembre 2001 del dott. C._______ (doc. 95), il grado di invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. 97). C. C.aIl 1° ottobre 2002, l'assicurato ha formulato una domanda di revisione del diritto alla rendita. Il 15 novembre 2002, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che, sulla base della documentazione medica fornita (doc. 99 e 100) come pure del rapporto dell'8 novembre 2002 del dott. D._______ (doc. 101), non risulta una modifica rilevante del grado di invalidità. Pertanto, la domanda di revisione non avrebbe potuto essere esaminata (doc. 102). Pagi na 2
C-60 2 5 /20 0 7 C.bIl 10 ottobre 2002, l'assicurato ha riaffermato che il suo stato di salute si è aggravato (doc. 105). Il 17 gennaio 2003, l'UAIE ha constatato (secondo il parere del 13 gennaio 2003 del dott. D.; v. doc. 106) che la documentazione medica prodotta (doc. 103 e 104) non porta elementi clinici tali da modificare il precedente apprezzamento. Ha quindi confermato di non poter esaminare la domanda di revisione (doc. 107). C.cIl 4 febbraio 2003, l'interessato ha formulato opposizione alla decisione del 17 gennaio 2003 dell'UAIE. Ha ribadito che il suo stato di salute si è ulteriormente aggravato (doc. 108 e 109). Il 4 marzo 2003, l'autorità inferiore ha rilevato che, in virtù del preavviso del 2 marzo 2003 del dott. C. (doc. 113), non vi sono nuove patologie tali da poter ammettere una modifica in misura rilevante del grado di invalidità. Ha perciò respinto l'opposizione (doc. 114). D. D.aIl 14 novembre 2003, l'interessato ha formulato una seconda domanda di revisione del diritto alla rendita. Ha segnalato che le sue condizioni di salute si sono aggravate in misura rilevante (doc. 115). Il 24 giugno 2004, l'UAIE ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 2004 la mezza rendita pagata fino ad allora è sostituita da tre quarti di rendita. Ha precisato che il cambiamento della rendita è dovuto ad una modifica della legge (entrata in vigore della IV revisione della legge federale per l'assicurazione invalidità) e non ad una modifica del tasso d'invalidità. A tal proposito, ha considerato (sulla base della presa di posizione del 23 aprile 2004 del dott. E._______; v. doc. 122) che la documentazione medica presentata (doc. 116 e 117) non modifica il grado di invalidità esistente (64%). Ha constatato in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è da considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del 30% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità (doc. 126). D.bIl 29 luglio 2004, l'interessato ha formulato opposizione alla decisione del 24 giugno 2004 dell'UAIE (doc. 127). Il 9 novembre 2004, l'autorità inferiore, dopo avere concluso che non è possibile ritenere né un peggioramento dello stato di salute né un corrispondente aumento dell'incapacità al lavoro e del grado di invalidità, ha respinto l'opposizione (doc. 129). Pagi na 3
C-60 2 5 /20 0 7 E. Il 14 dicembre 2004, l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2004 dell'UAIE mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità sulla base della documentazione prodotta (doc. 131 e 132). Il 20 giugno 2005, la Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata del 9 novembre 2004 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente alla situazione medica dell'interessato a partire dalla data di presentazione della domanda di revisione (con perizia medica dettagliata ed ogni altro esame che dovesse rendersi necessario) ed alla pronuncia di una nuova decisione (doc. 137). F. F.aIl 24 gennaio 2006, l'UAIE ha richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di F._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche, ossia ad un esame sullo stato di salute generale (accompagnato da un'indicazione della terapia e dei medicamenti assunti), nonché ad esami ematico, cardiologico, neurologico e ortopedico (doc. 144). F.bÈ stato prodotto un insieme di documenti, segnatamente: •un referto di esame lombo-sacrale dell'11 febbraio 2006 (doc. 159); •un referto di esame eco-color-doppler cardiaco e di esame elettrocardiografico del 13 aprile 2006 (doc. 160 e 161); •i risultati di esami di laboratorio del 22 aprile 2006 (doc. 162); •i referti di esame cardiaco dell'8 maggio 2006 (doc. 163 e 164); •un referto di esame eco-epato biliare del 18 maggio 2006 (doc. 165 e 166); •una relazione di visita neurologica del 7 giugno 2006 (doc. 167); Pagi na 4
C-60 2 5 /20 0 7 •un referto di prova ergometrica dell'8 giugno 2006 (doc. 168); •un referto di visita cardiaca e di esame elettrocardiogramma e ecocolordoppler cardiaco e vascolare del 14 luglio 2006, da cui appare la diagnosi di cardiopatia ipertensiva in II stadio NYHA, in soggetto con sindrome di WPW (doc. 169); •una relazione di visita specialistica ortopedica del 18 agosto 2006, secondo cui l'interessato è affetto segnatamente da spondilodiscoartrosi con radicolopatia L4-L5 a sinistra e radicolopatia L3-L4 a destra, piccola ernia discale L4-L5 e protrusione discale L3-L4 con incidenza funzionale di grado medio (doc. 170); •la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana del 23 ottobre 2006, attestante cardiopatia ipertensiva in II stadio NYHA in soggetto con S. di Wolfe- Parkinson-Withe, spondilodiscoartrosi con radicolopatia L4-L5 a sin e L3-L4 a dx in documentate piccola ernia discale L4-L5 e protrusione discale L3-L4 (RMN) con incidenza funzionale di grado medio; secondo la stessa l'interessato è invalido nella misura del 70% sia nella precedente attività che in attività adeguate alle sue condizioni (doc. 171); •il questionario per la revisione della rendita AI del 23 gennaio 2007, nel quale l'assicurato ha dichiarato di non esercitare alcuna attività lavorativa (doc. 157). F.cIn virtù della documentazione ricevuta (doc. 157 e 159 a 171), il dott. E._______, nel suo rapporto del 1° aprile 2007, ha esposto la diagnosi segnatamente di “sindrome dolorosa spondilogena lombosacrale cronica nota sin dal 1987, ipertensione arteriosa essenziale Grado I complicata da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico (triterapia: betabloccante, sartano e diuretico) e episodi di tachicardia parossistica intermittente anamnestici (sindrome WPW rilevata nel 02-03/1998), epatopatia steatosica e obesità: BMI 35 (pesa 95 kg per 165 cm di altezza)”. Ha osservato che l'assicurato soffre di una ben documentata affezione alla colonna vertebrale lombare che credibilmente limita l'esercizio di attività lavorative gravose quali quelle precedentemente svolte nel ramo dell'edilizia, di un'ipertensione arteriosa grado 1 responsabile di un sovraccarico del cuore (ovvero di cardiopatia ipertensiva Pagi na 5
C-60 2 5 /20 0 7 clinicamente oggettivato all'esame ecocardiografico ma senza disturbo della funzione ventricolare ovvero senza segni di insufficienza cardiaca o di ischemia miocardica) e di un disturbo della conduzione elettrica del cuore, definito sindrome di Wolf-Parkinson-White (responsabile di episodi di tachicardia parossistica di imprevedibile insorgenza) nonché di un signorile sovrappeso. Ha considerato che il recente ed esauriente riesame del caso (possibile sulla scorta di adeguata documentazione medica specialistica) conferma la stabilità delle condizioni di salute dell'assicurato che soffre tuttora delle affezioni già note le quali non si sono aggravate sull'arco degli ultimi 10 anni in maniera tale da modificare il grado di esigibile residua abilità lavorativa in attività adeguate. Ha quindi concluso ad un'incapacità al lavoro del 100% in qualità di muratore a decorrere dal 9 dicembre 1996 e del 50% in attività di sostituzione a far tempo dal 1° marzo 1998 (doc. 175). F.dIl 4 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che, in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del 30% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità. Pertanto, il diritto ai tre quarti di rendita sarebbe confermato (doc. 176). F.eIl 10 maggio 2007, l'assicurato ha ribadito l'esistenza delle condizioni per l'erogazione di una rendita intera. Ha segnalato che le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate in misura rilevante. Ha fatto valere che i medici curanti hanno accertato un'incapacità lavorativa del 100% (doc. 177). Ha esibito una relazione medica del 4 maggio 2007 del dott. G._______ (doc. 179). F.fL'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. E._______, il quale, nel suo rapporto del 22 luglio 2007 – dopo avere premesso che la documentazione medica specialistica è specifica, esauriente e recente – ha rilevato che il rapporto medico del maggio del 2007 riferisce di affezioni mai documentate anteriormente, pur confermando gli elementi medici principali noti. Ha ritenuto che la documentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da modificare il precedente apprezzamento (doc. 181). F.gIl 27 luglio 2007, l'autorità inferiore, dopo avere rilevato che la documentazione medica dimostra dei pregiudizi alla salute già conosciuti, ha confermato il diritto ai tre quarti di rendita (doc. 183). Pagi na 6
C-60 2 5 /20 0 7 G. Il 7 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 27 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera, sulla base della documentazione medica esibita, segnatamente della relazione medica del 5 settembre 2007 del dott. G.. Ha segnalato che il suo stato di salute è peggiorato in misura rilevante. Ha confermato di non essere in grado di svolgere alcun lavoro. Ha fatto valere che i medici curanti hanno accertato un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di muratore e del 90% in attività sostitutive con conseguente incapacità di guadagno dal 90% al 95% (doc. TAF 1). Il 31 ottobre 2007, ha prodotto un certificato medico dell'8 ottobre 2007 del dott. H. ed i risultati del test MMPI-2 dell'8 ottobre 2007 del dott. I._______ (doc. TAF 3). H. H.aInvitata ad esprimersi, l'autorità inferiore ha sottoposto gli atti al dott. E._______. Quest'ultimo nel suo rapporto del 16 marzo 2008, ha esposto la diagnosi segnatamente di sindrome dolorosa spondilogena lombosacrale cronica nota sin dal 1987, ipertensione arteriosa essen- ziale Grado I, epatopatia steatosica, obesità, disturbo depressivo en- doreattivo medio-grave e coxartrosi bilaterale. Ha asserito in partico- lare che il rapporto medico del settembre del 2007, da un lato, conferma gli elementi medici principali e già noti e, dall'altro, riferisce di affezioni quali coxartrosi bilaterale, valvulopatia mitroaortica, cardiopatia ipertrofica mai documentate anteriormente, nonché di grave stato depressivo. Ha concluso che l'unica nuova problematica appurata è quella dell'esistenza di spunti depressivi reattivi a una condizione di cronica malattia (con credibile sofferenza soggettiva), che verosimilmente accompagna l'assicurato da parecchio tempo e che influisce solo marginalmente sull'apprezzamento della esigibile residua abilità lavorativa in attività adeguate. Pertanto, ha confermato la precedente presa di posizione (doc. 185). H.bNella risposta al ricorso del 7 aprile 2008, l'UAIE ha ribadito che il mantenimento del diritto ai tre quarti di rendita merita conferma ed ha quindi proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 10). Pagi na 7
C-60 2 5 /20 0 7 I. Con replica del 26 febbraio 2008, il ricorrente ha esibito una relazione medica del 14 febbraio 2008 del dott. G._______ (doc. TAF 12). J. Nella duplica del 3 giugno 2008, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che la documentazione medica prodotta non comporta elementi di cui non sia già stato tenuto conto nei rapporti del medico dell'UAIE rispettivamente tali da giustificare una modifica della valutazione alla base della decisione impugnata, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 15). K. Il 9 giugno 2008, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a voler versare un anticipo di fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese processuali, anticipo che è stato tempestivamente versato il 2 luglio 2008 (doc. TAF 16-19). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione Pagi na 8
C-60 2 5 /20 0 7 per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.1Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.2L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. Pagi na 9
C-60 2 5 /20 0 7 2.3Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. 4.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre Pag ina 10
C-60 2 5 /20 0 7 quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2 bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Pag ina 11
C-60 2 5 /20 0 7 4.4Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 5. 5.1Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. 5.3 5.3.1Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferimenti). 5.3.2La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione Pag ina 12
C-60 2 5 /20 0 7 deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 5.4L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI). 5.5Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.6Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della Pag ina 13
C-60 2 5 /20 0 7 presente vertenza è quello intercorrente tra il 31 marzo 1999 (data della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza intera) ed il 27 luglio 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 5.7Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 1 consid. 1.2, DTF 127 V 466 consid. 1 e DTF 121 V 362 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 156 consid. 2d e DTF 103 V 52 consid. 1). In questo contesto occorre tenere conto altresì di tutta la documentazione medica prodotta dall'assicurato nell'ambito della presente procedura nella misura in cui permette di accertare retrospettivamente lo stato di salute dell'assicurato nel periodo di riferimento. 6. 6.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di Pag ina 14
C-60 2 5 /20 0 7 essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 6.2In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Pag ina 15
C-60 2 5 /20 0 7 Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad esempio, affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien- nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli Pag ina 16
C-60 2 5 /20 0 7 sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5). Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8. 8.1Il ricorrente ha lavorato quale muratore, in ragione di 41 ore settimanali, almeno fino a novembre del 1996 (doc. 3). In seguito, non risulta che abbia ancora lavorato, neppure dopo il rimpatrio che è avvenuto nel marzo del 2000 (doc. 82, 91 e 157). 8.2Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato soffre segnatamente di sindrome dolorosa spondilogena lombosacrale cronica (nota sin dal 1987), ipertensione arteriosa essenziale Grado I complicata da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico e episodi di tachicardia parossistica intermittente anamnestici (sindrome di WPW rilevata nel febbraio-marzo del 1998), epatopatia steatosica, obesità, disturbo depressivo endoreattivo medio-grave e coxartrosi bilaterale. 8.3L'insorgente fa valere che il suo stato di salute è peggiorato in modo notevole. Segnala che i medici che l'avrebbero esaminato l'avrebbero considerato completamente inabile per qualsiasi attività lavorativa ed avrebbero ritenuto un grado di invalidità dal 90 al 95%. 8.4Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che i referti medici alla base delle prese di posizione di aprile e luglio 2007 del dott. E._______, segnatamente la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana, risalgono al periodo febbraio–ottobre 2006, ossia ad almeno 9 mesi prima della decisione impugnata del 27 luglio 2007, senza che il medico dell'UAIE abbia ritenuto necessario richiedere un aggiornamento di tale documentazione medica. Va altresì rilevato che dalla relazione medica del maggio del 2007 del Pag ina 17
C-60 2 5 /20 0 7 dott. G._______ (doc. 179; di data anteriore alla decisione impugnata) emerge che il ricorrente soffre di sindrome ansioso depressiva (facies depressa e alterazioni del tono dell'umore con stati d'ansia). In sede di ricorso, l'insorgente ha esibito dei documenti medici, fra cui un certificato medico del dott. H._______ ed i risultati del test MMPI del dott. I._______ dell'ottobre del 2007 (doc. TAF 3), da cui risulta che è affetto da disturbo depressivo endoreattivo di grado medio–grave con note psicotiche a connotazione paranoidea. Lo specialista riferisce in particolare che il paziente mostra una condizione di disagio emotivo, variazioni del tono dell'umore, un livello di autostima molto basso, ha difficoltà ad intraprendere nuove iniziative ed elabora in senso depressivo le situazioni vitali insoddisfacenti. Ha rilevato gravi problemi di socializzazione attiva e inserimento al gruppo, un'accentuata tendenza al distacco autistico ed alla perdita della capacità di distinguere tra realtà interna e realtà esterna. Secondo detto medico, le capacità di effettuare un corretto giudizio di realtà sembrano essere compromesse e le capacità di controllo e di difesa sono molto deboli. In replica, il ricorrente ha inoltre prodotto una relazione medica del febbraio del 2008 del dott. G._______ (doc. TAF 12), da cui emerge segnatamente la diagnosi di sindrome fobico ossessiva con spunti psicotici. Già da quanto qui esposto, consegue che il ricorrente ha reso ampiamente plausibile un peggioramento del suo stato di salute che giustificava un'entrata nel merito della sua domanda di revisione e un conseguente esame della fattispecie da parte dell'autorità inferiore rispettoso dei principi sanciti all'art. 43 LPGA e all'art. 69 OAI, segnatamente dal profilo dell'accertamento d'ufficio dei fatti giuridicamente rilevanti. 8.5Certo, il dott. E._______ nel suo ultimo rapporto del 16 marzo 2008 ha ritenuto di includere nella diagnosi un'affezione psichiatrica (disturbo depressivo endoreattivo medio-grave). Ha asserito che i sintomi di sofferenza psichica sono ben giustificabili da una condizione di limitazione funzionale di lunga durata (scarsa autostima, spunti depressivi, tendenze interpretativo-proiettive, perdita della capacità critica, ecc.). Ha nondimeno concluso che la presenza di spunti depressivi reattivi a una condizione di cronica malattia (con verosimile sofferenza soggettiva) costituisce una situazione che credibilmente accompagna l'assicurato da parecchio tempo e che per le sue stesse caratteristiche di variabilità in funzione di fattori esterni (conflittualità famigliare, situazioni contingenti di ordine svariato) influisce solo marginalmente sull'apprezzamento della esigibile residua abilità Pag ina 18
C-60 2 5 /20 0 7 lavorativa in attività adeguate. La problematica psichiatrica – la cui insorgenza, in considerazione dell'insieme della documentazione esibita, non può farsi risalire ad una data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è però stata oggetto dei necessari approfondimenti (leggi accertamenti fattuali) da parte del dott. E., il quale, nel suo ultimo rapporto del 16 marzo 2008, non si è neppure pronunciato sul motivo per cui un complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato inutile. Infine, questo Tribunale osserva che il medico dell'UAIE, nelle sue prese di posizione del 22 luglio 2007 (di data anteriore alla decisione impugnata) e del 16 marzo 2008, ha rilevato che dalla documentazione medica esibita, fra cui la relazione medica del maggio e del settembre del 2007 del dott. G. (v. doc. 179 e doc. TAF 1), emerge che l'insorgente soffre di affezioni, segnatamente coxartrosi bilaterale, valvulopatia mitroaortica e cardiopatia ipertrofica, che non erano mai state anteriormente documentate. A torto, né il dott. E._______ né l'autorità inferiore hanno ritenuto di dovere richiedere ulteriori accertamenti ortopedici e cardiaci e neppure si sono espressi sui motivi per i quali un complemento d'istruttoria per tali problematiche sarebbe stato inutile. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo psichiatrico, ortopedico e cardiaco. 9. Per quanto emerge dagli atti di causa al loro stato attuale, non è pertanto possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente suscettibile di giustificare un aumento della rendita d'invalidità. In altri termini, l'incapacità lavorativa del 50% in attività di sostituzione ritenuta nella decisione impugnata in virtù delle prese di posizione del dott. E._______ non può essere confermata. Infine, va ancora rilevato che dal formulario E 213 appare che, nel corso degli anni, il medico incaricato dell'esame ha dapprima considerato l'interessato inabile al 55% (2001) ed in seguito al 70% (2006) per qualsiasi attività lucrativa (v. doc. 95 e 171). Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 10. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Pag ina 19
C-60 2 5 /20 0 7 Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo stato di salute – con perizia psichiatrica, ortopedica, cardiaca ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria – ed alla capacità lavorativa del ricorrente tra il 31 marzo 1999 ed il momento dell'emanazione del nuovo provvedimento e a pronunciare una nuova decisione. 11. 11.1Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato il 2 luglio 2008, è restituito al ricorrente. 11.2Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2], in particolare l'art. 9). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 1'500.--, in funzione del tempo necessario dedicato alla rappresentanza del ricorrente in una causa che non presenta particolari difficoltà né in fatto o in diritto né dal profilo dello studio della documentazione agli atti. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 20
C-60 2 5 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 27 luglio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il 2 luglio 2008, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 21