Co r t e II I C-56 9 1 /20 0 7 {T 0 /2} S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 0 9 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino, Elena Avenati-Carpani, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinata dall'avv. Pierlucio Napoli, via Bonaventura Mazzarella 29, IT-73100 Lecce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2007; revisione di una rendita). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-56 9 1 /20 0 7 Fatti: A. Il 6 gennaio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, casalinga dal 1999 dopo il rientro in Italia (doc. 1 e 10) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003 (doc. 49). È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli atti, che l'interessata era affetta da stato dopo chiusura del forame ovale per via endoscopia nel dicembre 2002, stato dopo parecchi episodi ischemici transitori (TIA in italiano), ipoacusia destra di tipo trasmissione per perforazione timpanica, sovrappeso e probabile nevrosi isterica. Il medico dell'UAIE ha quindi ritenuto che, in virtù delle problematiche principalmente neuro- psicologiche (con segnatamente serio sospetto di nevrosi), l'interessata doveva essere considerata invalida nella misura del 50% per qualsiasi attività, e come casalinga, dal 3 settembre 2002, data da cui è stato ravvisato un aggravamento dei problemi neurologici (cfr. rapporto del 4 giugno 2003; doc. 46). B. Nel mese di maggio del 2006, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita. L'UAIE ha in particolare richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di B._______ di sottoporre l'assicurata a nuove visite mediche, ossia ad un esame sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto), nonché ad esami neurologico (rapporto dattiloscritto) e neuro- psichiatrico (rapporto dattiloscritto con indicazioni precise sul contenuto del citato esame) (doc. 50). B.aDalle carte processuali, risultano essere stati prodotti i seguenti documenti: •un certificato medico del giugno del 2006, da cui appare che la paziente è portatrice segnatamente di device intracardiaco posizionato a cavaliere del setto interatriale (20.12.02), è in sovrappeso, lamenta facile faticabilità e parziale impotenza funzionale a carico dell'arto superiore sinistro e dal punto di vista cardiologico è in equilibrio emodinamico; l'interessata è Pagi na 2
C-56 9 1 /20 0 7 stata ritenuta inabile in occupazioni confacenti alle proprie abitudini (doc. 56); •un breve referto di esame neurologico del 26 giugno 2006 (doc. 57); •la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana, effettuata il 29 giugno 2006, attestante esiti di emiparesi sinistra con parziale impotenza funzionale a carico dell'arto superiore sinistro, note ansioso-depressive, esiti di intervento di correzione di difetto interatriale da pervietà del forame ovale, labirintite cronica, spondiloartrosi in soggetto con marcato sovrappeso corporeo; le condizioni di salute dell'assicurata sono state definite come stazionarie ed è stato ritenuto che la stessa non può svolgere a tempo pieno né il suo ultimo lavoro né uno adeguato alle sue condizioni, ferma restando un'invalidità del 70% nel suo Paese di residenza (doc. 58); •un rapporto psichiatrico del 3 luglio 2006, da cui emerge la diagnosi di note ansiose-depressive con incidenza funzionale di lieve entità (doc. 59); •un rapporto neurologico del 3 luglio 2006, in cui è evidenziata segnatamente la diagnosi di emisindrome deficitaria sinistra, esito di disturbo ischemico con incidenza funzionale di lieve- media gravità (doc. 59.1); •il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del 25 ottobre 2006, nel quale l'interessata ha affermato di non essere più in grado di svolgere le mansioni domestiche che competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente dei familiari) (doc. 54); •il questionario per la revisione della rendita AI del 25 ottobre 2006, nel quale l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività lavorativa (doc. 55). B.bNel suo rapporto del 7 febbraio 2007, il dott. C._______, del Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi di esiti di un'emisindrome sensitivo-motoria sinistra 2002, TIA (ischemia transitoria) nel 2000 e stato dopo chiusura del forame ovale 2002 (con Pagi na 3
C-56 9 1 /20 0 7 ripercussioni sulla capacità lavorativa). Ha inoltre ritenuto, in virtù dei rapporti sullo stato di salute generale nonché neurologico e psichiatrico, che le condizioni dell'interessata sono migliorate (lo “steppage” e la deambulazione assistita non vengono più menzionati, l'andatura è normale e le limitazioni funzionali sono lievi dal profilo psichiatrico e lievi a medie da quello neurologico). Ha quindi valutato l'assicurata abile al 100% in un'attività adeguata alle sue condizioni (attività seduta o semisedentaria, lavori leggeri con sollevamento di pesi non superiore ai 2-3 kg con il braccio sinistro), quali sorvegliante di posteggio/museo, cassiera, venditrice di biglietti, registrazione di dati/classificazione/archiviazione, distribuzione della posta inter- na/commissioni, accettazione/ricezionista, centralinista/telefonista, re- gistrazione di dati/ scansione ottica di documenti, a far tempo dal luglio del 2006 (doc. 61). B.cIl 10 aprile 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessata sulla base di un salario mensile da valida di fr. 3'902.45, conseguibile in Svizzera nel 2004, come responsabile di cucina presso un istituto per bambini, e l'ha contrapposto ad un salario da invalida per le attività di sostituzione nel settore terziario proposte dal dott. C._______ di fr. 3'794.70 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari 2004). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 5% (3'794.70 – 189.73 = 3'604.97), per tenere conto del lungo periodo d'inattività dell'interessata e del fatto che quest'ultima può esercitare solo delle attività leggere e adeguate alle sue condizioni. Perciò, l'ufficio ha confrontato un reddito da valida di fr. 3'902.45 ad uno teorico da invalida di fr. 3'604.97. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(3'902.45 – 3'604.97) x 100] : 3'902.45 = 7,62% (doc. 62). C. L'11 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che, in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera (quale ad esempio custode, custode di un museo, cassiere, venditore di biglietti, registrazione, classificazione, archivio, attività in un ufficio o nell'amministrazione) sarebbe da considerare esigibile dal mese di luglio del 2006 e permetterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità. Pertanto, la mezza rendita dovrebbe essere soppressa (doc. 63). Ha quindi accordato all'assicurata la facoltà d'esprimersi sulla prevista soppressione della mezza rendita. Pagi na 4
C-56 9 1 /20 0 7 D. Il 7 aprile 2007 (doc. 66), l'interessata ha invitato l'autorità inferiore a volere desistere dalla soppressione della rendita finora versata dal momento che il suo stato di salute non le consente di compiere alcuno sforzo, quindi tantomeno di svolgere un'attività lucrativa leggera. Ha esibito due nuovi documenti medici del 27 febbraio e del 5 maggio 2007 (doc. 64 e 65) e segnalato che dagli stessi e da quello del cardiologo del giugno 2006 (già agli atti, doc. 56) risulta che, malgrado l'intervento chirurgico, persiste tuttora un passaggio di bolle attraverso il settore interatriale che provoca una marcata astenia, impotenza funzionale a carico dell'arto superiore sinistro e un'impossibilità di compiere un qualsivoglia sforzo (anche lieve), e che è affetta da lombosciatalgia causata da artrosi del rachide lombare, protrusioni discali multiple e sacralizzazione del tratto L5-S1 che le impediscono una sufficiente mobilità e la prolungata stazione eretta o supina. Anche per tali patologie, che si aggiungono agli esiti di emiparesi sinistra, non può essere svolta con sufficiente profitto neppure un'attività lavorativa leggera, fermo restando il non trascurabile riflesso psicologico che causa tale situazione (ansia generalizzata e crisi di panico con possibilità del ripetersi di nuovi episodi ischemici). E. L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. C._______, il quale, nel suo rapporto del 20 giugno 2007, ha ritenuto che la documentazione prodotta non comporta elementi clinici oggettivi di cui non sia già stato tenuto conto o tali da giustificare una modifica del suo precedente apprezzamento del 7 febbraio 2007 (doc. 68). F. Il 6 luglio 2007, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che sulla scorta dei documenti medici ricevuti l'interessata è di nuovo in grado di svolgere le mansioni consuete di casalinga nella misura di più del 60%, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2007, la mezza rendita pagata fino ad allora (doc. 69 e 70). G. Il 22 agosto 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 6 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 1° settembre 2007. Ha esibito copie di documenti Pagi na 5
C-56 9 1 /20 0 7 già agli atti (doc. 56, 64 e 65) e un nuovo referto ecocardiografico del 3 agosto 2007. Ha contestato il miglioramento delle sue condizioni di salute e fatto valere che non si può esigere da lei l'esercizio di una qualsivoglia attività, neanche leggera (doc. TAF 1). H. H.aInvitata ad esprimersi, l'autorità inferiore ha sottoposto gli atti al dott. C._______. Quest'ultimo, nel suo rapporto del 25 gennaio 2008, ha confermato la precedente presa di posizione secondo cui esistono a suo giudizio riscontri di miglioramento dello stato di salute dell'interessata. Ha osservato, in particolare, che dall'esame ecocardiografico dell'agosto del 2007 non risulta alcuna insufficienza cardiaca e, per conseguenza, limitazione funzionale. Ha concluso che secondo la descrizione di cui alla perizia medica particolareggiata (E 213 del 29 giugno 2006) non è più indicata un'emiparesi, ma un'andatura normale e una leggera debolezza del braccio sinistro. L'interessata non avrebbe altresì più bisogno d'aiuti per camminare. Conseguentemente, può essere ritenuto un miglioramento significativo e obiettivo del suo stato di salute. Infine – e dopo avere precisato che nel precedente apprezzamento ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente unicamente in un lavoro adeguato alle sue condizioni – ha precisato che quest'ultima presenta un'incapacità al lavoro del 25 % come casalinga (segnatamente le attività che richiedono degli sforzi con l'arto superiore sinistro sono difficilmente eseguibili) (doc. 72). H.bNella risposta al ricorso del 22 febbraio 2008, l'UAIE ha ribadito che la soppressione del diritto alla mezza rendita merita conferma ed ha quindi proposto la reiezione del gravame, ritenuto altresì che anche un'incapacità lavorativa del 25% in ambito casalingo non consente comunque di raggiungere il livello minimo del 40% per avere diritto ad una rendita (doc. TAF 7). I. Il 27 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. J. Il 24 aprile 2008, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il versamento di un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili Pagi na 6
C-56 9 1 /20 0 7 spese processuali. Il 21 maggio 2008, la ricorrente ha versato l'importo di fr. 288.-- (doc. TAF 10-13). K. Con scritti del 9 settembre e del 17 dicembre 2008, l'insorgente ha chiesto informazioni sul suo caso e segnalato d'avere provveduto al pagamento dell'anticipo spese a suo tempo richiesto dal Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 14-16). L. Il 5 gennaio 2009, questo Tribunale ha segnalato all'insorgente che le cause sono trattate nell'ordine cronologico in rapporto alla loro entrata (doc. TAF 17). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Pagi na 7
C-56 9 1 /20 0 7 1.4ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.1Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.2L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.3Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità Pagi na 8
C-56 9 1 /20 0 7 secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. 4.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore Pagi na 9
C-56 9 1 /20 0 7 dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2 bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Pag ina 10
C-56 9 1 /20 0 7 4.4Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 5. 5.1Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità. 5.3L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 5.4Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, Pag ina 11
C-56 9 1 /20 0 7 quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.5Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 6 gennaio 2004 (data della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita) ed il 6 luglio 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. 6.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Pag ina 12
C-56 9 1 /20 0 7 Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 6.2In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a Pag ina 13
C-56 9 1 /20 0 7 disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad esempio, affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien- nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle Pag ina 14
C-56 9 1 /20 0 7 regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5). Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8. 8.1Dopo il rimpatrio nel 1999, la ricorrente non ha più lavorato e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 1, 6, 10, 54 e 55). 8.2Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata soffre segnatamente degli esiti di un'emiparesi sinistra con parziale impotenza funzionale a carico dell'arto superiore, andatura falciante a sinistra e carico sul piede sinistro incerto, esito di disturbo ischemico, esiti di intervento di correzione di difetto interatriale da pervietà del forame ovale, note ansioso-depressive, labirintite cronica e spondiloartrosi in soggetto con marcato sovrappeso corporeo. 8.3Il dott. C., medico dell'UAIE, nei suoi rapporti del 7 febbraio e 20 giugno 2007 e del 25 gennaio 2008, su cui si fonda la decisione impugnata, ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa della ricorrente quale casalinga (doc. 61, 68 e 72) nella sostanza in considerazione del fatto che rispetto alla valutazione della dott.ssa D. del 4 giugno 2003, su cui si era fondata all'epoca la decisione d'assegnazione alla ricorrente di una mezza rendita, non sussisterebbe più un'emiparesi sinistra ma, secondo quanto emergerebbe dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 29 giugno 2006 (doc. 58), vi sarebbe semplicemente una leggera debolezza del braccio sinistro. L'andatura sarebbe divenuta normale e non vi sarebbe pertanto più il problema legato al piede (strisciato al suolo). Sennonché, gli esami oggettivi eseguiti in Italia per il tramite dell'INPS non corroborano le conclusioni apodittiche del Pag ina 15
C-56 9 1 /20 0 7 dott. C.. In effetti, da un lato, nella menzionata perizia medica particolareggiata E 213 la diagnosi fa stato d'esiti d'emiparesi sinistra, di stato di salute stazionario e di capacità lavorativa solo parziale. Inoltre, nel richiesto rapporto neurologico del 3 luglio 2006 del dott. E. (doc. 59.1), di cui si dirà in dettaglio ulteriormente, è indicata la diagnosi d'emisindrome deficitaria sinistra con incidenza funzionale di lieve-media entità e precisato che il carico sul piede sinistro è incerto e un'andatura falciante a sinistra. Date queste premesse, e benché nella perizia medica particolareggiata E 213 non sia stato esplicitamente indicato un deficit funzionale agli arti inferiori, non è consentito concludere obiettivamente, allo stato attuale degli atti di causa, ad un notevole miglioramento dello stato di salute della ricorrente dal profilo neurologico, quest'ultimo determinante per la decisione di concessione della mezza rendita nel gennaio del 2004, nel senso di una limitazione funzionale ormai limitata solamente all'arto superiore sinistro. Già per questo motivo la decisione impugnata non merita tutela, lo stato di salute della ricorrente non apparendo migliorato notevolmente ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma piuttosto siccome stazionario, come altresì rilevato nella perizia particolareggiata E 213 del 2006. 8.4Peraltro, questo Tribunale osserva che dal profilo neurologico e neuropsichiatrico, la dott.ssa D._______ aveva a suo tempo postulato la necessità d'ulteriori accertamenti nell'ambito di una futura procedura di revisione del diritto alla rendita (v. doc. 46; presa di posizione del 4 giugno 2003). Ora, il rapporto neurologico del 3 luglio 2006 del dott. E._______ (doc. 59.1) appare, oltre che mal leggibile, dal contenuto estremamente succinto ed impreciso e non include alcuna indicazione in merito alle conseguenze sulla capacità dell'insorgente a svolgere l'attività di casalinga. Queste lacune sono tanto più significative ove si rilevi come, nella sostanza, l'aspetto neurologico è stato determinante nella concessione della mezza rendita alla ricorrente (come dimostrato anche dall'analisi del dott. C._______ all'origine della decisione impugnata). Va pure osservato che l'autorità inferiore stessa ha chiesto all'INPS l'effettuazione di un rapporto neuropsichiatrico che doveva contenere l'anamnesi e doveva pronunciarsi sull'evoluzione della malattia, sullo stato attuale, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia, sulle limitazioni funzionali e sull'incapacità lavorativa (in percentuale). Nulla di tutto ciò è stato fatto, né nel menzionato rapporto neurologico né in quello psichiatrico del 3 luglio 2006, sempre del dott. E._______, rapporto pure Pag ina 16
C-56 9 1 /20 0 7 quest'ultimo, mal leggibile, particolarmente superficiale e privo dei necessari requisiti per fondare un giudizio convincente sul caso in esame. Nei referti del dott. C._______ non è altresì preteso che vi sia stato un miglioramento notevole dello stato di salute psichico della ricorrente rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia della decisione dell'OAIE del 6 gennaio 2004, né indicato un motivo plausibile per cui un completamento dell'istruttoria dal profilo neurologico e neuropsichiatrico non sarebbe necessario prima di procedere alla soppressione della mezza rendita finora concessa alla ricorrente. Da questo profilo, non va dimenticato che un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve chiaramente risultare dall'incarto, la regolamentazione sulla revisione non costituendo un fondamento giuridico sufficiente per un riesame senza condizioni del diritto ad una rendita (sentenza del Tribunale federale I 8/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.1 e relativi riferimenti). 8.5Infine, questo Tribunale osserva che dalla documentazione medica agli atti di data anteriore alla decisione impugnata (v. segnatamente la perizia medica particolareggiata, effettuata il 29 giugno 2006) emerge altresì che la ricorrente è affetta da spondiloartrosi in marcato sovrappeso corporeo. In sede di osservazioni al progetto di decisione, l'insorgente ha esibito un certificato medico del dott. F._______ del maggio del 2007 (doc. 65), unitamente ad un referto di esame TC (lombo-sacrale) del febbraio del 2007 (doc. 64), da cui risulta che è affetta da lombosciatalgia bilaterale da lomboartrosi (sacralizzazione sinistra di L5, protrusione discale L3 – L4 e L4 – L5 e discopatia L5 – S1). La problematica ortopedica – la cui insorgenza, in considerazione della documentazione esibita, non può farsi risalire ad una data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è però stata oggetto dei necessari accertamenti da parte del dott. C._______. Quest'ultimo nelle sue prese di posizione del 7 febbraio e 20 giugno 2007 e 25 gennaio 2008 non ha reputato di includere nella diagnosi un'affezione ortopedica e non si è espresso sul motivo per cui un complemento d'istruttoria per tale problematica sarebbe stato inutile. Anche da questo profilo vi è stato un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. 9. Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro stato attuale, non è possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente Pag ina 17
C-56 9 1 /20 0 7 suscettibile di giustificare una soppressione della rendita d'invalidità finora concessa. In altri termini, l'incapacità lavorativa del 25% ritenuta nella decisione impugnata in virtù delle prese di posizione del dott. C._______ non può essere confermata, non fondandosi la stessa su un accertamento sufficiente. Infine, va ancora rilevato che non è ipotizzabile una valutazione delle capacità della ricorrente a svolgere le mansioni consuete di casalinga sulla sola base dell'apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica compilato dall'insorgente medesima il 25 ottobre 2006. Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 10. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo stato di salute – con perizia neurologica, psichiatrica, ortopedica ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria – ed alla capacità lavorativa della ricorrente tra il 6 gennaio 2004 ed il momento dell'emanazione del nuovo provvedimento e a pronunciare una nuova decisione. 11. 11.1Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 288.--, versato il 21 maggio 2008, è restituito alla ricorrente. 11.2Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili Pag ina 18
C-56 9 1 /20 0 7 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 19
C-56 9 1 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 6 luglio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 288.--, versato il 21 maggio 2008, è restituito alla ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 20