Co r t e II I C-46 2 /2 00 9 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 0 9 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Beat Weber cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinata dall'avvocato Fabio Colombo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 ottobre 2008; revisione di una rendita). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-4 6 2/ 20 0 9 Fatti: A. Il 13 aprile 2005, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina svizzera, nata il (...), madre di due figli – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2004 a causa di disturbi psichici. Il 25 aprile 2005, il medesimo Ufficio ha deciso di ridurre al 50% il grado d'invalidità e d'erogare a favore dell'assicurata una mezza rendita a decorrere dal 1° dicembre 2004, unitamente alle rendite completive in favore dei figli (doc. 20 e 21). Dette decisioni si fondano in particolare sulla perizia allestita dallo psichiatra dott. B._______ (v. rapporto del 30 agosto 2004; doc. 13) e sull'esame psichiatrico del dott. C._______ del 4 gennaio 2005 (v. rapporto del 12 gennaio 2005; doc. 17). In quest'ultimo rapporto è stata posta la seguente diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa: episodio depressivo di media gravità (F 32.1 secondo l'ICD 10), sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1 secondo l'ICD 10) e personalità narcisista scompensata (F 60.8 secondo l'ICD 10). L'ulteriore diagnosi posta, ossia pregresso abuso di alcool e "cannabinoidi", è stata considerata senza incidenza sulla capacità lavorativa. Il dott. C._______ ha pertanto considerato essere intervenuto un miglioramento nello stato di salute psichico dell'interessata dal mese di settembre del 2004 e ha considerato l'assicurata abile al 50% in qualsiasi attività (cfr. rapporto pag. 6). Alcuna delle due decisioni è stata contestata. Il 27 ottobre 2006, l'interessata ha comunicato alla Cassa cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG che nel corso del mese di gennaio del 2007 si sarebbe trasferita in D._______ (doc. 26). Il 12 dicembre 2006, la Cassa Svizzera di compensazione ha comunicato all'assicurata le prestazioni che avrebbe percepito a partire dal 1° gennaio 2007 in D._______ (doc. 27). B. B.aIl 27 luglio 2007, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ed ha segnalato d'avere avviato il 6 febbraio 2007 la prevista procedura di revisione d'ufficio, che il servizio medico regionale ha ritenuto indicata una valutazione peritale, ma che non è stato possibile effettuare la stessa considerata la partenza dell'assicurata per la Pagi na 2
C-4 6 2/ 20 0 9 D._______ (doc. 35). È stato pure allegato un rapporto psichiatrico del 27 marzo 2007 dello psichiatra dott. E._______ (doc. 32), fondato su un'ultima visita del 28 novembre 2006, da cui risulta che lo stato di salute dell'interessata è stazionario e che la diagnosi è invariata dal 2003. B.bNel mese di novembre del 2007, l'UAIE ha chiesto al Consolato generale svizzero a F., segnatamente sulla base della valutazione del proprio servizio medico (che ha considerato insufficiente il rapporto del 27 marzo 2007 del dott. E.; doc. 39), di provvedere affinché l'assicurata fosse sottoposta a nuovi esami sullo stato di salute generale e su quello psichico. Ha pure indicato quale avrebbe dovuto essere il contenuto minimo dei rapporti relativi a tali esami (doc. 40). B.cDalle conclusioni del rapporto del 4 febbraio 2008 del dott. G._______ (psichiatra), risulta la seguente diagnosi (secondo il sistema multi-assiale DSM): disturbo da attacchi di panico con agorafobia (Asse I; remissione parziale); tratti di personalità ossessivo- compulsiva (Asse II); grande fumatrice, ma sana (Asse III); precedente stress da lavoro, disfunzione della relazione coniugale (Asse IV) e scala per la valutazione globale del funzionamento (GAF) = 60 (Asse V). Inoltre, dalle conclusioni a pagina 3 del rapporto emerge:
C-4 6 2/ 20 0 9 B.dNel suo rapporto del 6 aprile 2008, la dott.ssa H., del servizio medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di disturbi da panico con agorafobia, abuso di cocaina e alcool, stato dopo episodio depressivo e disturbi di personalità. Ha rilevato che dalla perizia psichiatrica risulta che lo stato psichico dell'assicurata è notevolmente migliorato. Quest'ultima soffrirebbe di attacchi di panico ormai solo quattro volte al mese, riuscirebbe a controllare i sintomi con tecniche di rilassamento, sarebbe divorziata dal 2004 e non avrebbe più problemi con i figli. Un ulteriore miglioramento sarebbe possibile mediante psicoterapia. La dott.ssa H. ha quindi fissato un'incapacità al lavoro dell'interessata del 40% nella precedente attività a partire dal 4 febbraio 2008 rispettivamente del 20% in un'attività sostitutiva meno stressante, quale ad esempio segretaria, bibliotecaria o interprete (doc. 52). C. Nel progetto di decisione del 19 maggio 2008, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di un'attività lucrativa confacente alle condizioni di salute dell'interessata sarebbe da considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del 50% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità, ha segnalato alla ricorrente che non sussisterebbe più un diritto ad una rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA. Ha peraltro segnalato che le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50% non sono versate agli assicurati che hanno il loro domicilio all'estero. D. Il 7 ottobre 2008, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° dicembre 2008, la mezza rendita versata fino ad allora. L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. 55). E. Il 22 gennaio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2008 (notificata l'8 dicembre 2008; prodotto un avviso di Pagi na 4
C-4 6 2/ 20 0 9 ricevimento di un ufficio postale in D.), ricorso poi completato il 17 febbraio 2009 dopo avere potuto visionare gli atti di causa. Ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 1° dicembre 2008 e postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in quanto la soppressione della mezza rendita la porrebbe in una situazione finanziaria molto difficile, detta prestazione costituendo la fonte principale di sostentamento per lei ed i figli. Si è altresì doluta di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata, ciò che non le permette di redigere un ricorso con cognizione di causa. La decisione impugnata consta di due scarne pagine colme di inutili trascrizioni di norme di legge e di frasi di rito e dedica solo tre righe per indicare, senza la benché minima motivazione, l'improvviso e ingiustificato diniego dell'erogazione della mezza rendita di invalidità fino ad allora accordata. Il suo diritto d'essere sentita sarebbe altresì stato violato già anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata, non avendo essa mai ricevuto il progetto di decisione del 19 maggio 2008, ciò che l'UAIE non si sarebbe premurato di verificare prima d'emanare il provvedimento litigioso. L'insorgente ha inoltre contestato l'esistenza di un notevole miglioramento delle sue condizioni di salute psichiche come pure l'esigibilità dell'esercizio di un'attività lavorativa confacente al suo stato di salute con una capacità di guadagno di oltre il 50%. Ha poi fatto valere l'inidoneità probatoria del rapporto psichiatrico del 4 febbraio 2008 del dott. G., peraltro basato su un'unica visita di circa un'ora. In particolare, sussiste a suo giudizio un'evidente discrepanza tra le valutazioni dello specialista a pagina 3 del rapporto del 4 febbraio 2008 e la conclusione secondo la quale l'incapacità lavorativa sarebbe del 40% nella sua precedente attività di manager (doc. TAF 1 e 3). Inoltre, la ricorrente ha pure osservato che le attività sostitutive indicate dall'autorità inferiore, e in cui sarebbe limitata solo in misura del 20% (percentuale contestata), non consentirebbero di concludere ad un grado d'invalidità inferiore al 50% (da manager percepiva infatti un salario di fr. 130'000.- annui), e ciò a prescindere dal fatto se tali attività sostitutive siano da lei ragionevolmente esigibili. F. Dopo avere ricevuto l'integralità dell'incarto ricorsuale di questo Tribunale, l'autorità inferiore, nella risposta del 24 marzo 2009, ha proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Ha rilevato che sulla base degli atti in suo possesso e dei rapporti del suo servizio medico (doc. 39, 42, 43, 47, Pagi na 5
C-4 6 2/ 20 0 9 48 e 52), la decisione impugnata non appare manifestamente infondata. Nessun indizio permetterebbe di ammettere che "alla ricorrente sarà dato causa vinta di modo che la reiezione del ricorso in merito è tanto probabile quanto la soddisfazione delle pretese della ricorrente"(doc. TAF 5). G. Nelle osservazioni del 23 aprile 2009, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni di fatto e di diritto, ed ha indicato che, contrariamente a quanto preteso dall'autorità inferiore, la decisione impugnata è manifestamente infondata per le ragioni indicate nel ricorso e nel suo complemento (doc. TAF 8). H. Il 18 giugno 2009, le osservazioni della ricorrente sono state trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Pagi na 6
C-4 6 2/ 20 0 9 1.4ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 2.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). 3. 3.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 3.2Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. Secondo l'art. 29 cpv. 4 LAI, le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera; questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è richiesta una prestazione. Pagi na 7
C-4 6 2/ 20 0 9 3.3La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2). 3.4 3.4.1L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla Pagi na 8
C-4 6 2/ 20 0 9 salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 3.4.2Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 4. 4.1Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 4.2Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità. 4.3L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). Pagi na 9
C-4 6 2/ 20 0 9 4.4Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 4.5Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 25 aprile 2005 (data della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita) ed il 7 ottobre 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 5. 5.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non Pag ina 10
C-4 6 2/ 20 0 9 potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo, Basilea e Ginevra 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 5.2In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). Pag ina 11
C-4 6 2/ 20 0 9 6.1In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 6.2Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 6.3Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien- nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure Pag ina 12
C-4 6 2/ 20 0 9 l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5). 6.4Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 7. 7.1Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dopo l'intervenuto scambio di scritti, gli atti consentono di statuire sul merito della causa. Il ricorrente, ma pure l'autorità inferiore, hanno avuto sufficiente tempo ed occasione per esprimersi, nella sua risposta al ricorso l'UAIE essendosi peraltro espresso, seppure brevemente, sul merito stesso della causa. Ritenuto che per le ragioni che saranno esposte nei considerandi che seguono, il ricorso va parzialmente accolto (nel senso dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi), la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, presentata dalla ricorrente nel gravame del 22 gennaio 2009, è pertanto senza oggetto. 7.2Questo Tribunale rileva altresì che per il medesimo motivo, ossia la cassazione della decisione impugnata, le censure relative alla violazione del diritto d'essere sentito, per non avere l'UAIE dato la possibilità all'insorgente d'esprimersi prima dell'emanazione della decisione impugnata e non avere sufficientemente motivato il provvedimento litigioso, possono essere lasciate indecise. Giova tuttavia rilevare – fermo restando che sulla base degli atti di causa non è possibile determinare se la ricorrente abbia effettivamente ricevuto o meno il progetto di decisione del 19 maggio 2008 trasmesso altresì alla ricorrente direttamente per posta (v. sulla questione della legalità di una notificazione per posta all'estero in materia d'assicurazioni sociali la decisione del Tribunale federale K 18/04 del 18 luglio 2006 e Pag ina 13
C-4 6 2/ 20 0 9 relativi riferimenti) – che nel caso di specie la ricorrente non avrebbe comunque potuto correttamente esercitare il proprio diritto d'essere sentita neppure qualora avesse ricevuto, contrariamente a quanto indicato in sede di ricorso, il progetto di decisione del 19 maggio 2008, visto il contenuto scarno di tale atto e la contemporanea assenza dei documenti determinanti ivi genericamente richiamati ("Sur la base des nouveaux documents reçus,..."; cfr. doc. 53 pag. 2). 8. La ricorrente ha lavorato quale amministratrice e direttrice di vendita, in ragione di 40 ore settimanali, almeno fino a febbraio del 2002 (doc. 5). Non appare dalle carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato, salvo essersi occupata, nella misura del possibile, dal 2005 al 2006 dell'affitto di camere della sua abitazione in Svizzera (doc. 42) ed a partire almeno da gennaio del 2008 della piccola società attiva nel turismo creata in D._______ (doc. 43). Dalla documentazione medica agli atti emerge in particolare che l'interessata soffre di problemi psichici. 9. 9.1La dott.ssa H., medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 6 aprile 2008, su cui si fonda la decisione impugnata, ha ritenuto un notevole miglioramento dello stato di salute psichico e della capacità lavorativa della ricorrente (doc. 52) nella sostanza in considerazione delle risultanze della perizia psichiatrica del 4 febbraio 2008 del dott. G.. L'insorgente stessa fa valere l'inidoneità probatoria di tale perizia. 9.2Questo Tribunale osserva che la citata perizia psichiatrica del 4 febbraio 2008 è succinta e dal contenuto poco chiaro ed impreciso. Essa contiene certo delle indicazioni sull'anamnesi, sui disturbi di cui soffre l'assicurata e su alcuni aspetti dello stato psichico, ma non indicazioni, fra l'altro, né sulla documentazione presa in considerazio- ne (non è dunque dato sapere se e quali documenti medici di cui agli atti di causa siano stati esaminati ed inclusi nelle riflessioni del dott. G._______) né sull'evoluzione della malattia nel tempo né sul tipo di trattamento ritenuto necessario. Il perito non ha segnatamente ritenuto di dovere confrontare le proprie valutazioni con quelle degli altri specialisti che hanno avuto in cura o esaminato in precedenza la ricorrente, onde poter indicare in cosa sarebbe consistito il notevole miglioramento rispetto all'ultima valutazione che aveva originato il Pag ina 14
C-4 6 2/ 20 0 9 riconoscimento di una mezza rendita di invalidità. Lo specialista ha certo indicato, da un lato, una remissione parziale del disturbo da attacchi di panico con agorafobia e, dall'altro lato, una possibilità di miglioramento futuro dello stato psichico della ricorrente nella misura in cui si fosse sottoposta ad una terapia idonea (il perito non ha però segnalato quale avrebbe dovuto essere e i suoi possibili effetti sull'insorgente, che avrebbe sofferto in passato di convulsioni a seguito dell'assunzione di psicofarmaci). Inoltre, il dott. G._______ ha considerato a pagina 3 del suo rapporto peritale del 4 febbraio 2008 che la capacità dell'assicurata di riprendere la sua precedente attività di manager è significativamente compromessa, che quella di fare uso di strategie di gestione dello stress in un ambiente di lavoro stressante è modesta e che la ripresa della sua precedente attività comporta un rischio elevato di una ricaduta maggiore. In quest'ottica, la conclusione secondo la quale l'incapacità lavorativa della ricorrente, fissata nel 40%, si riferirebbe alla precedente attività di manager non poggia manifestamente su una motivazione concludente ed univoca da parte del perito. In virtù dell'apprezzamento della fattispecie di cui a pagina 3 del rapporto specialistico in esame, la possibilità che lo psichiatra volesse indicare un'incapacità lavorativa del 40% in attività sostitutive adeguate non solo non può essere esclusa, ma appare perlomeno altrettanto verosimile che l'ipotesi contraria ritenuta nella decisione litigiosa, forse in virtù delle risultanze del questionario per il medico parzialmente completato dal dott. G._______ (che rinvia però alla motivazione precedentemente analizzata del suo rapporto del 4 febbraio 2008). Da quanto esposto, discende che il rapporto psichiatrico del dott. G._______ è privo di fondate e logiche deduzioni, essendo lo stesso motivato in modo insufficiente e contraddittorio. Detto rapporto peritale non adempie pertanto i requisiti minimi di cui alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. considerando 6 del presente giudizio) per potergli conferire un valore probatorio sufficiente alfine della dimostrazione di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente suscettibile di giustificare una ripresa immediata dell'attività precedente di manager nella misura del 60% invece che del precedente 50%. Infine, non soccorre l'autorità inferiore neppure la valutazione del proprio medico, dott.ssa H._______, secondo cui vi sarebbe stato un notevole miglioramento dello stato psichico dell'interessata per lo svolgimento di attività sostitutive adeguate nella misura dell'80%. In effetti, e a prescindere dal fatto che tale apprezzamento non trova un fondamento esplicito nella perizia del 4 febbraio 2008, va rilevato che l'autorità inferiore non ha effettuato il Pag ina 15
C-4 6 2/ 20 0 9 necessario raffronto dei redditi alfine di determinare il grado di invalidità che ne sarebbe conseguito. Come rettamente rilevato dalla ricorrente in sede di ricorso, in considerazione dell'elevato salario da attiva che percepiva quale manager (Fr. 130'000.-- annui), è poco probabile che una delle attività sostitutive elencate dall'UAIE, nella misura in cui esigibile, avrebbe potuto o possa determinare un grado d'invalidità inferiore al 50% calcolato sulla base delle pertinenti tabelle. 10. Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro stato attuale, non è possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente suscettibile di giustificare una soppressione della rendita d'invalidità finora concessa. Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 11. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo stato di salute – con perizia psichiatrica esauriente ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria – e si pronunci nuovamente – effettuando, se del caso, un nuovo raffronto dei redditi – sull'esistenza di un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA. 12. 12.1Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 12.2Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di Pag ina 16
C-4 6 2/ 20 0 9 un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile relativamente limitato svolto dal patrocinatore della ricorrente, della scarsa complessità del caso e del volume contenuto dell'incarto dell'autorità inferiore (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 17
C-4 6 2/ 20 0 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 7 ottobre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: -rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pag ina 18
C-4 6 2/ 20 0 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 19