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Der Anhang dient der Transparenz der Jahresrechnung; neben den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben sind weitergehende, erläuternde Angaben zulässig und werden als empfehlenswert bezeichnet. In der Praxis wurden im Anhang beispielsweise Beteiligungen und Finanzierungen (inkl. aktive Darlehen mit Angabe der Beträge) ausgewiesen; es kann daher angezeigt sein, solche Posten — gegebenenfalls einzeln — zu quantifizieren, soweit dies eine verlässliche Beurteilung der Vermögenslage ermöglicht.
“Nell’allegato al bilancio 2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti: · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 364'360.50; · Prestito a __________) – Eur 2'200'000.-; · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 100'000. In particolare, i prestiti attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-. L’allegato al bilancio, che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime. La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n.”
“Nell’allegato al bilancio 2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti: · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 364'360.50; · Prestito a __________) – Eur 2'200'000.-; · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 100'000. In particolare, i prestiti attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-. L’allegato al bilancio, che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime. La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n.”
Fakultative zusätzliche Angaben sind zulässig und sind insoweit zu veröffentlichen, als sie eine verlässliche Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermöglichen.
“L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime. La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).”
“L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime. La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).”