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Die vom Liquidator gewählte der in Art. 744 OR vorgesehenen Massnahmen muss tatsächlich dem Gläubigerschutz dienen. Eine bloss angekündigte oder offensichtlich vorgeschobene Absicht, die Verteilung des Gesellschaftsvermögens zu verzögern, ist hierfür nicht ausreichend. Ergibt sich, dass die behauptete Aussetzung der Verteilung offenkundig untauglich oder eine Scheinbehauptung ist, kann das Gericht den richterlichen Hinterlegungsanspruch der Gläubiger anordnen.
“2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Poiché in concreto il ricorso non contiene alcuna censura diretta contro gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale che soddisfa le predette esigenze di motivazione, la presente sentenza è basata sulla fattispecie riportata nella sentenza impugnata. 6. 6.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). L'art. 744 CO reca il titolo marginale protezione dei creditori e recita al cpv. 2 che " sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime ". 6.2. Nel gravame in esame la ricorrente insiste sul tenore dell'appena citata norma, affermando che la scelta di come procedere spetta al suo liquidatore. Con tale argomentazione essa pare dimenticare che pure i giudici cantonali riconoscono che la scelta fra le predette opzioni spetta in linea di principio al liquidatore della società. L'autorità inferiore ha però - rettamente, visto anche il titolo marginale della norma - indicato che le tre opzioni devono garantire la protezione dei creditori. Ha quindi ritenuto che i creditori potevano chiedere il deposito giudiziale, perché in concreto l'asserita intenzione del liquidatore di differire la ripartizione del patrimonio sociale era del tutto inidonea a raggiungere tale scopo, trattandosi di una promessa fasulla, tanto più che nemmeno dopo 4 anni dall'inosservato ordine cautelare del Pretore gli attivi della società sono conosciuti.”
“2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Poiché in concreto il ricorso non contiene alcuna censura diretta contro gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale che soddisfa le predette esigenze di motivazione, la presente sentenza è basata sulla fattispecie riportata nella sentenza impugnata. 6. 6.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). L'art. 744 CO reca il titolo marginale protezione dei creditori e recita al cpv. 2 che " sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime ". 6.2. Nel gravame in esame la ricorrente insiste sul tenore dell'appena citata norma, affermando che la scelta di come procedere spetta al suo liquidatore. Con tale argomentazione essa pare dimenticare che pure i giudici cantonali riconoscono che la scelta fra le predette opzioni spetta in linea di principio al liquidatore della società. L'autorità inferiore ha però - rettamente, visto anche il titolo marginale della norma - indicato che le tre opzioni devono garantire la protezione dei creditori. Ha quindi ritenuto che i creditori potevano chiedere il deposito giudiziale, perché in concreto l'asserita intenzione del liquidatore di differire la ripartizione del patrimonio sociale era del tutto inidonea a raggiungere tale scopo, trattandosi di una promessa fasulla, tanto più che nemmeno dopo 4 anni dall'inosservato ordine cautelare del Pretore gli attivi della società sono conosciuti.”
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