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Bei gesundheitlich bedingtem Ausscheiden kann die Teilnahme an den Geschäftserträgen für die Zeit der Untätigkeit entfallen; eine Liquidation des Gesellschaftsanteils bleibt jedoch relevant und ist — soweit keine verbindliche vertragliche Regelung besteht — nach Art. 580 OR (bzw. nach vertraglichen Vereinbarungen) zu bestimmen.
“Dopo aver accertato che l’idea alla base del progetto era che tutti e tre i soci avrebbero continuativamente operato nella nascente struttura fornendo le loro prestazioni fisioterapiche e dividendosi poi perdite e ricavi in parti uguali, nonché elencato le cause di scioglimento di cui all’art. 545 CO, il Pretore ha osservato che nessuno dei soci ha mai disdetto il contratto societario. Piuttosto l’attore, dopo aver svolto negli anni 2006-2008 solamente una sporadica attività per la società, è stato poi costretto da motivi di salute ad interromperla del tutto a partire dal 1° gennaio 2009 e ha abbandonato definitivamente la Svizzera, per cui ogni suo apporto all’impresa comune, senza alcuna sua colpa, è diventato impossibile (art. 119 CO), e la società semplice è proseguita con i due soci rimanenti, per poi essere definitivamente chiusa al 31 dicembre 2010 (doc. 10 e 18). Ciò non comporta tuttavia la decadenza dei suoi diritti di socio. Piuttosto, l’uscita di un socio è retta per analogia dall’art. 580 CO, che regola la sua liquidazione, privilegiando eventuali pattuizioni fra i soci, nella fattispecie presenti all’art. 8 della convenzione doc. A. Pur rilevando che l’attore non si è confrontato con il contenuto di tale clausola (accontentandosi piuttosto di far valere alcune posizioni e trascurando del tutto gli elementi che il contratto societario impone di considerare) e che pertanto le sue allegazioni sono insufficienti in quanto non permettono di accertare se una liquidazione sia dovuta o meno e a quanto dovrebbe ammontare, il primo giudice ha ritenuto iniquo privarlo delle sue spettanze, procedendo comunque a un relativo esame. Ne ha derivato che l’attore non ha alcuna pretesa di partecipazione all’utile per il biennio 2009-2010, non avendo in quel periodo più prestato alcuna attività, ritenuto che ciò non è conforme allo spirito della società semplice (che non è una società di capitale), allo scopo del contratto e all’uso nel settore (teste R__________, fisioterapista). Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la partecipazione al Goodwill (ovvero quei valori patrimoniali che non possono essere iscritti a bilancio, quali una redditività sopra alla media, delle aspettative per il futuro, la rete di clienti, il know-how, la reputazione dell’azienda, la qualità dei dipendenti e del management e un’organizzazione efficiente) è regolata all’art.”
Fehlt eine vertragliche Regelung oder gelingt keine Einigung der Beteiligten, setzt das Gericht die dem ausscheidenden Gesellschafter zu zahlende Liquidationssumme fest. Dabei sind insbesondere die Vermögenslage der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens und ein allfälliges Verschulden des Ausscheidenden zu berücksichtigen.
“L’estromissione, in assenza di una relativa base contrattuale, non è ammissibile, nemmeno per motivi gravi (DTF 94 II 119, p. 220). L’uscita di un socio comporta di principio lo scioglimento della società semplice, a meno che una regolamentazione fra i soci preveda il contrario, ovvero che la società possa essere nondimeno continuata con i soci rimanenti (DTF 116 II 49 consid. 4b; Staehelin in: Basler Kommentar, OR II, 5a ed., n. 5 seg. ad art. 545/546). Come il contratto sociale, anche la dichiarazione di uscita di un socio e un accordo sulla prosecuzione della società non sono soggetti a un obbligo di forma, e possono essere espressi anche per atti concludenti. L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art. 545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF 4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2). 8.2 Nel caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze, cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010) mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale (segnatamente gli art.”
“L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art. 545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF 4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2). 8.2 Nel caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze, cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010) mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale (segnatamente gli art. 5, 7 e 10, che prevedevano decisioni unanimi, la durata della società sino ad almeno il 31 dicembre 2014 e il divieto di concorrenza), ciò che il Pretore nella sua decisione avrebbe omesso di trascurare. Difettando di un confronto con il giudizio di primo grado e non spiegando in che modo dovrebbe influenzarlo (se non con riferimento al Goodwill, che verrà trattato nel proseguo della presente decisione), la censura è pertanto carente nella motivazione e irricevibile. Le riflessioni contenute nella replica spontanea, secondo cui l’appellante non avrebbe mai manifestato di voler dare le dimissioni o di aver perso l’animus societatis, sono tardive in quanto non possono sanare le carenze dell’appello e parimenti non assurgono a sufficiente motivazione.”
Wird die Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt, bedarf es für die Zuweisung der Rechte des Ausscheidenden grundsätzlich keiner besonderen formellen Übertragung; die Rechte werden den verbleibenden Gesellschaftern zugeschlagen. Dem ausscheidenden Gesellschafter steht jedoch eine Liquidation zu, die nach Analogie von Art. 580 OR zu berechnen ist.
“L’estromissione, in assenza di una relativa base contrattuale, non è ammissibile, nemmeno per motivi gravi (DTF 94 II 119, p. 220). L’uscita di un socio comporta di principio lo scioglimento della società semplice, a meno che una regolamentazione fra i soci preveda il contrario, ovvero che la società possa essere nondimeno continuata con i soci rimanenti (DTF 116 II 49 consid. 4b; Staehelin in: Basler Kommentar, OR II, 5a ed., n. 5 seg. ad art. 545/546). Come il contratto sociale, anche la dichiarazione di uscita di un socio e un accordo sulla prosecuzione della società non sono soggetti a un obbligo di forma, e possono essere espressi anche per atti concludenti. L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art. 545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF 4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2). 8.2 Nel caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze, cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010) mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale (segnatamente gli art.”
“L’estromissione, in assenza di una relativa base contrattuale, non è ammissibile, nemmeno per motivi gravi (DTF 94 II 119, p. 220). L’uscita di un socio comporta di principio lo scioglimento della società semplice, a meno che una regolamentazione fra i soci preveda il contrario, ovvero che la società possa essere nondimeno continuata con i soci rimanenti (DTF 116 II 49 consid. 4b; Staehelin in: Basler Kommentar, OR II, 5a ed., n. 5 seg. ad art. 545/546). Come il contratto sociale, anche la dichiarazione di uscita di un socio e un accordo sulla prosecuzione della società non sono soggetti a un obbligo di forma, e possono essere espressi anche per atti concludenti. L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art. 545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF 4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2). 8.2 Nel caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze, cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010) mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale (segnatamente gli art.”
Die nach Art. 580 OR festzusetzende Entschädigung umfasst in der Regel den Betrag der Einlage, erhöht oder vermindert um allfällige Gewinne oder Verluste, die laufenden Zinsen sowie die für erbrachte Gesellschaftsdienste geschuldeten Honorare.
“Or, dans ces circonstances, l'associé sortant a droit à une indemnité, fixée selon l'art. 580 CO, comprenant en principe le montant de l'apport, augmenté ou diminué par les bénéfices ou les pertes, les intérêts en cours et les honoraires dus eu égard aux services accomplis pour la société (cf. MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6e éd. 2017, § 8 ch.”
“Or, dans ces circonstances, l'associé sortant a droit à une indemnité, fixée selon l'art. 580 CO, comprenant en principe le montant de l'apport, augmenté ou diminué par les bénéfices ou les pertes, les intérêts en cours et les honoraires dus eu égard aux services accomplis pour la société (cf. MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6e éd. 2017, § 8 ch.”
Auch beim aus Gesundheitsgründen erfolgten Ausscheiden kann eine Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters am Goodwill in Betracht kommen. Ob und in welchem Umfang ein solcher Anspruch besteht, richtet sich nach vertraglichen Vereinbarungen und, fehlen diese, nach der richterlichen Festsetzung unter Berücksichtigung der für die Liquidation relevanten Umstände.
“Dopo aver accertato che l’idea alla base del progetto era che tutti e tre i soci avrebbero continuativamente operato nella nascente struttura fornendo le loro prestazioni fisioterapiche e dividendosi poi perdite e ricavi in parti uguali, nonché elencato le cause di scioglimento di cui all’art. 545 CO, il Pretore ha osservato che nessuno dei soci ha mai disdetto il contratto societario. Piuttosto l’attore, dopo aver svolto negli anni 2006-2008 solamente una sporadica attività per la società, è stato poi costretto da motivi di salute ad interromperla del tutto a partire dal 1° gennaio 2009 e ha abbandonato definitivamente la Svizzera, per cui ogni suo apporto all’impresa comune, senza alcuna sua colpa, è diventato impossibile (art. 119 CO), e la società semplice è proseguita con i due soci rimanenti, per poi essere definitivamente chiusa al 31 dicembre 2010 (doc. 10 e 18). Ciò non comporta tuttavia la decadenza dei suoi diritti di socio. Piuttosto, l’uscita di un socio è retta per analogia dall’art. 580 CO, che regola la sua liquidazione, privilegiando eventuali pattuizioni fra i soci, nella fattispecie presenti all’art. 8 della convenzione doc. A. Pur rilevando che l’attore non si è confrontato con il contenuto di tale clausola (accontentandosi piuttosto di far valere alcune posizioni e trascurando del tutto gli elementi che il contratto societario impone di considerare) e che pertanto le sue allegazioni sono insufficienti in quanto non permettono di accertare se una liquidazione sia dovuta o meno e a quanto dovrebbe ammontare, il primo giudice ha ritenuto iniquo privarlo delle sue spettanze, procedendo comunque a un relativo esame. Ne ha derivato che l’attore non ha alcuna pretesa di partecipazione all’utile per il biennio 2009-2010, non avendo in quel periodo più prestato alcuna attività, ritenuto che ciò non è conforme allo spirito della società semplice (che non è una società di capitale), allo scopo del contratto e all’uso nel settore (teste R__________, fisioterapista). Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la partecipazione al Goodwill (ovvero quei valori patrimoniali che non possono essere iscritti a bilancio, quali una redditività sopra alla media, delle aspettative per il futuro, la rete di clienti, il know-how, la reputazione dell’azienda, la qualità dei dipendenti e del management e un’organizzazione efficiente) è regolata all’art.”
“Dopo aver accertato che l’idea alla base del progetto era che tutti e tre i soci avrebbero continuativamente operato nella nascente struttura fornendo le loro prestazioni fisioterapiche e dividendosi poi perdite e ricavi in parti uguali, nonché elencato le cause di scioglimento di cui all’art. 545 CO, il Pretore ha osservato che nessuno dei soci ha mai disdetto il contratto societario. Piuttosto l’attore, dopo aver svolto negli anni 2006-2008 solamente una sporadica attività per la società, è stato poi costretto da motivi di salute ad interromperla del tutto a partire dal 1° gennaio 2009 e ha abbandonato definitivamente la Svizzera, per cui ogni suo apporto all’impresa comune, senza alcuna sua colpa, è diventato impossibile (art. 119 CO), e la società semplice è proseguita con i due soci rimanenti, per poi essere definitivamente chiusa al 31 dicembre 2010 (doc. 10 e 18). Ciò non comporta tuttavia la decadenza dei suoi diritti di socio. Piuttosto, l’uscita di un socio è retta per analogia dall’art. 580 CO, che regola la sua liquidazione, privilegiando eventuali pattuizioni fra i soci, nella fattispecie presenti all’art. 8 della convenzione doc. A. Pur rilevando che l’attore non si è confrontato con il contenuto di tale clausola (accontentandosi piuttosto di far valere alcune posizioni e trascurando del tutto gli elementi che il contratto societario impone di considerare) e che pertanto le sue allegazioni sono insufficienti in quanto non permettono di accertare se una liquidazione sia dovuta o meno e a quanto dovrebbe ammontare, il primo giudice ha ritenuto iniquo privarlo delle sue spettanze, procedendo comunque a un relativo esame. Ne ha derivato che l’attore non ha alcuna pretesa di partecipazione all’utile per il biennio 2009-2010, non avendo in quel periodo più prestato alcuna attività, ritenuto che ciò non è conforme allo spirito della società semplice (che non è una società di capitale), allo scopo del contratto e all’uso nel settore (teste R__________, fisioterapista). Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la partecipazione al Goodwill (ovvero quei valori patrimoniali che non possono essere iscritti a bilancio, quali una redditività sopra alla media, delle aspettative per il futuro, la rete di clienti, il know-how, la reputazione dell’azienda, la qualità dei dipendenti e del management e un’organizzazione efficiente) è regolata all’art.”
Bei Fortbestand der Gesellschaft ist der auszuzahlende Betrag mangels abweichender vertraglicher Vereinbarung nach Fortführungswerten zu berechnen; dies bedeutet, dass auch der Fortführungswert (Goodwill/Gesellschaftswert) zu berücksichtigen ist, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorsieht.
“Mit dem Ausscheiden eines Gesellschafters aus der einfachen Gesellschaft wächst dessen Anteil den verbleibenden Gesellschaftern an (FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, N. 166 zu Art. 542 OR; HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 2009, N. 191 zu Art. 545-547 OR). Es trifft daher zu, dass - mangels anderweitiger vertraglicher Vereinbarung - der Wert der Gesellschaft zu Fortführungswerten zu berechnen ist, wobei die Regelung über das Ausscheiden eines Kollektivgesellschafters (Art. 580 OR) ergänzend anzuwenden ist (Urteil C 420/84 vom 7. Januar 1985 E. 2 mit Hinweis auf BGE 93 II 391; vgl. auch BGE 100 II 376 E. 2b S. 379 ["Wert des 'lebenden Geschäftes'"]; HANDSCHIN/VONZUN, a.a.O., N. 193 und 195 f. zu Art. 545-547 OR). Bei schwebenden Geschäften, die im Zeitpunkt des Ausscheidens zwar abgeschlossen, aber noch nicht abgewickelt sind, richtet sich die Berechnung nach der vertraglich vereinbarten Methode oder - falls eine solche fehlt - nach objektiven Gesichtspunkten (HANDSCHIN/VONZUN, a.a.O., N. 197 zu Art. 145-147 OR; WERNER VON STEIGER, Die Personengesellschaften, in: Handelsrecht, SPR Bd. VIII/1, 1976, S. 419 f.). Als Beispiele werden in der Literatur etwa Sukzessivlieferungsverträge oder andere Dauerverhältnisse genannt (VON STEIGER, a.a.O., S. 419). Ergebe sich aus dem schwebenden Geschäft ein Gewinn, so sei dieser ebenso zu aktivieren wie zukünftige Erträge, die der Gesellschaft vertraglich zustehen, und Anwartschaften. Letztere lägen vor, wenn von einem "mehraktigen Entstehungstatbestand eines Rechts schon so viele Erfordernisse erfüllt sind, dass von einer gesicherten Rechtsstellung des Erwerbers gesprochen werden kann [.”
“L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art. 545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF 4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2). 8.2 Nel caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze, cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010) mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale (segnatamente gli art. 5, 7 e 10, che prevedevano decisioni unanimi, la durata della società sino ad almeno il 31 dicembre 2014 e il divieto di concorrenza), ciò che il Pretore nella sua decisione avrebbe omesso di trascurare. Difettando di un confronto con il giudizio di primo grado e non spiegando in che modo dovrebbe influenzarlo (se non con riferimento al Goodwill, che verrà trattato nel proseguo della presente decisione), la censura è pertanto carente nella motivazione e irricevibile. Le riflessioni contenute nella replica spontanea, secondo cui l’appellante non avrebbe mai manifestato di voler dare le dimissioni o di aver perso l’animus societatis, sono tardive in quanto non possono sanare le carenze dell’appello e parimenti non assurgono a sufficiente motivazione.”
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