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Nach Rechtsprechung kann bei fehlenden oder strittigen Zahlungsinstruktionen eine gerichtliche Hinterlegung nach Art. 168 OR angeordnet werden; der Schuldner kann in diesem Fall verpflichtet werden, den streitigen Betrag bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen.
“dell’Accordo. Spetta però alle parti dargli istruzioni – ch’egli ha sollecitato (doc. G dell’inc. di sequestro) – per il bonifico delle rispettive quote, pena il deposito giudiziale (art. 168 CO) del saldo netto presso la Pretura in cui si trova lo studio legale del notaio (art. 19 CPC e 37 cpv. 2 LOG). Essendo le istruzioni delle parti dichiarazioni soggette a ricezione, a prima vista vanno eseguite allo studio legale del notaio (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_686/2012 del 21 ottobre 2013 consid. 4.3 nel caso di una dichiarazione di cessione). Il luogo d’esecuzione dell’obbligo della reclamante di tollerare il pagamento delle spese di cui al punto”
Bei umstrittener Forderungsabtretung ist eine Hinterlegung nach Art. 168 OR nur zulässig, wenn ernsthafte, nicht vom Schuldner verschuldete Zweifel an der Person des Gläubigers bestehen, die trotz pflichtgemässer Abklärung nicht eindeutig geklärt werden können. Keine Hinterlegung ist gegeben, wenn aus vorliegenden Dokumenten eindeutig hervorgeht, wer der Gläubiger ist, oder wenn die Unsicherheit vom Schuldner (z. B. durch unklare Vertragsbestimmungen) verursacht wurde.
“Nel gravame l’istante, dopo aver premesso che nel caso di specie sarebbe venuto in essere un contratto di escrow nell’ambito del quale a garanzia di entrambe le parti le era stata demandata l’esecuzione del sinallagma contrattuale (pagamento del residuo del prezzo contro consegna dell’immobile in uno stato conforme agli intendimenti), ha sostenuto che a fronte della presunta difettosità dei fondi compravenduti e delle altre presunte inadempienze dei venditori riferite a quanto da loro promesso nell’atto, e dunque a fronte della disputa tra loro circa la destinazione della somma depositata, essa, non volendo entrare nella vertenza in essere, si fosse venuta a trovare in uno stato di incertezza non colposa sulla persona del creditore. Ed ha escluso che questa incertezza potesse essere stata ingenerata da lei sulla scorta di un contratto non chiaro. 6. Ai sensi dell’art. 96 CO il debitore, tra le altre cose, può procedere al deposito giudiziale, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla persona del creditore. L’art. 168 CO è invece applicabile, quale norma speciale dell’art. 96 CO, se a seguito di una cessione è controverso a chi spetti il credito (cfr. DTF 143 III 102 consid. 2.1). Sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (cfr. DTF 134 III 348 consid. 5.1). In base alla dottrina non si è segnatamente in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore, qualora il debitore o il creditore possiedano un documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (cfr. Staehelin, Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972 p. 227; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 20 ad art. 96 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 96 CO), qualora vi sia solo incertezza sull’esistenza del debito (cfr. Schraner, op. cit., ibidem), oppure qualora l’insicurezza sulla persona del creditore sia stata provocata dal debitore (segnatamente redigendo un contratto non chiaro, cfr.”
“Nel gravame l’istante, dopo aver premesso che nel caso di specie sarebbe venuto in essere un contratto di escrow nell’ambito del quale a garanzia di entrambe le parti le era stata demandata l’esecuzione del sinallagma contrattuale (pagamento del residuo del prezzo contro consegna dell’immobile in uno stato conforme agli intendimenti), ha sostenuto che a fronte della presunta difettosità dei fondi compravenduti e delle altre presunte inadempienze dei venditori riferite a quanto da loro promesso nell’atto, e dunque a fronte della disputa tra loro circa la destinazione della somma depositata, essa, non volendo entrare nella vertenza in essere, si fosse venuta a trovare in uno stato di incertezza non colposa sulla persona del creditore. Ed ha escluso che questa incertezza potesse essere stata ingenerata da lei sulla scorta di un contratto non chiaro. 6. Ai sensi dell’art. 96 CO il debitore, tra le altre cose, può procedere al deposito giudiziale, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla persona del creditore. L’art. 168 CO è invece applicabile, quale norma speciale dell’art. 96 CO, se a seguito di una cessione è controverso a chi spetti il credito (cfr. DTF 143 III 102 consid. 2.1). Sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (cfr. DTF 134 III 348 consid. 5.1). In base alla dottrina non si è segnatamente in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore, qualora il debitore o il creditore possiedano un documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (cfr. Staehelin, Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972 p. 227; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 20 ad art. 96 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 96 CO), qualora vi sia solo incertezza sull’esistenza del debito (cfr. Schraner, op. cit., ibidem), oppure qualora l’insicurezza sulla persona del creditore sia stata provocata dal debitore (segnatamente redigendo un contratto non chiaro, cfr. Staehelin, op. cit., ibidem; Weber, op. cit., n. 24 ad art. 96 CO). Atteso che l’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere ammessa solo in presenza di seri dubbi che non possano essere chiariti dal debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr.”
“Nel gravame l’istante, dopo aver premesso che nel caso di specie sarebbe venuto in essere un contratto di escrow nell’ambito del quale a garanzia di entrambe le parti le era stata demandata l’esecuzione del sinallagma contrattuale (pagamento del residuo del prezzo contro consegna dell’immobile in uno stato conforme agli intendimenti), ha sostenuto che a fronte della presunta difettosità dei fondi compravenduti e delle altre presunte inadempienze dei venditori riferite a quanto da loro promesso nell’atto, e dunque a fronte della disputa tra loro circa la destinazione della somma depositata, essa, non volendo entrare nella vertenza in essere, si fosse venuta a trovare in uno stato di incertezza non colposa sulla persona del creditore. Ed ha escluso che questa incertezza potesse essere stata ingenerata da lei sulla scorta di un contratto non chiaro. 6. Ai sensi dell’art. 96 CO il debitore, tra le altre cose, può procedere al deposito giudiziale, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla persona del creditore. L’art. 168 CO è invece applicabile, quale norma speciale dell’art. 96 CO, se a seguito di una cessione è controverso a chi spetti il credito (cfr. DTF 143 III 102 consid. 2.1). Sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (cfr. DTF 134 III 348 consid. 5.1). In base alla dottrina non si è segnatamente in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore, qualora il debitore o il creditore possiedano un documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (cfr. Staehelin, Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972 p. 227; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 20 ad art. 96 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 96 CO), qualora vi sia solo incertezza sull’esistenza del debito (cfr. Schraner, op. cit., ibidem), oppure qualora l’insicurezza sulla persona del creditore sia stata provocata dal debitore (segnatamente redigendo un contratto non chiaro, cfr. Staehelin, op. cit., ibidem; Weber, op. cit., n. 24 ad art. 96 CO). Atteso che l’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere ammessa solo in presenza di seri dubbi che non possano essere chiariti dal debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr.”
Auch in Streitigkeiten um Arbeitslohn kann nach Art. 168 OR richterliche Hinterlegung angeordnet werden. Das Gericht kann Zahlungen zur Hinterlegung anweisen, wenn die Frage, wem der Lohn zusteht, streitig ist; der hinterlegte Betrag kann anschliessend entsprechend der gerichtlichen Entscheide verteilt werden.
“– e un abbonamento per i mezzi pubblici. B. I due aspiranti giornalisti hanno cominciato a lavorare, in seguito ad accordi intercorsi tra RE 1 e la società __________, presso quest'ultima inizialmente per 2 giorni e poi dal 1° gennaio 2017 a tempo pieno per un salario mensile netto di fr. 2800.– ciascuno. __________ versava tale stipendio a RE 1, che a sua volta retribuiva alle condizioni dei menzionati contratti del 4 ottobre 2016 CO 1 e __________ H__________ __________. Quest'ultimi hanno disdetto i contratti con RE 1 per il 30 aprile 2017, data in cui hanno concluso un contratto di lavoro “in organico” con __________ in qualità di praticanti con un salario annuo lordo di fr. 36 400.– ciascuno. C. In seguito a una “controversia sorta in merito alla titolarità del diritto a ricevere il salario versato” da __________, l'8 giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha autorizzato quest'ultima a depositare nel senso dell'art. 168 CO fr. 24 800.– (fr. 3100.– primi 4 mesi del 2017 x 2) e dal mese di maggio 2017 fr. 5400.– (fr. 2700.– mensili x 2; inc. SO.2017.2011). Con sentenza unica del 5 giugno 2018 il medesimo Pretore ha poi parzialmente accolto le petizioni inoltrate da CO 1 e __________ H__________ __________ contro RE 1, accertando che ciascuno di loro aveva un credito di fr. 14 000.– nei confronti della convenuta e ha liberato in loro favore dal deposito giudiziale complessivi fr. 27 000.–. La rimanenza dell'importo depositato (fr. 24 800.–) è invece stata liberata in favore di RE 1 poiché fino al 30 aprile 2017 quest'ultima era, quale unico partner contrattuale di __________, la creditrice della somma litigiosa. Egli ha invece ritenuto che, dopo aver disdetto il contratto con la convenuta ed essere stati assunti con un nuovo contratto da __________, gli attori avevano maturato un diritto al salario nei confronti di quest'ultima (inc. SE.2017.392/393). La seconda Camera civile del Tribunale di appello ha, con sentenza 27 settembre 2019, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato da RE 1 (inc.”
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