0.741.619.136Bilateral International Treaty1 feb 1954
0.741.619.136
RU 1954 333
Traduzione
Conchiuso il 17 dicembre 1953
Data dell’entrata in vigore 1° febbraio 1954
(Stato 24 maggio 2023)
Il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie1da una parte,
e
il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania dall’altra,
hanno convenuto quanto segue circa i trasporti professionali di persone e di cose con autoveicoli:
(1). Le imprese che si occupano del trasporto occasionale con torpedoni e che hanno la loro sede in uno dei due Stati contraenti non hanno bisogno di un’autorizzazione speciale per eseguire escursioni e noleggi sul territorio dell’altro Stato contraente, sempre che le seguenti condizioni previste nell’accordo sulla «libertà della strada» siano adempiute:
(2). I vettori sono tenuti a portar con sé soltanto un permesso del Paese di residenza che li autorizzi a varcare il confine per circolare nell’altro Stato contraente. Il permesso è rilasciato ai vettori svizzeri soltanto se essi offrono le necessarie garanzie personali e se la loro impresa adempie le condizioni prescritte in materia di sicurezza e di capacità di trasporto; ai vettori germanici esso è rilasciato solo se essi possiedono l’autorizzazione prevista nella legislazione tedesca.
(3). La durata di validità del permesso non deve oltrepassare la fine dell’anno civile.
(4). Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente, a domanda, informazioni circa i permessi rilasciati.
(1). Per qualsiasi altro trasporto occasionale (turistico), eseguito con torpedoni che non adempiono le prescrizioni del § 1, è necessaria l’autorizzazione dell’altro Stato contraente. (2). Il vettore deve presentare la domanda d’autorizzazione, in due esemplari (secondo il modulo previsto nell’Allegato 1), all’autorità competente del suo Paese. L’autorizzazione potrà essere concessa solo con il consenso del Paese di residenza.
(1). Le limitazioni previste nel § 1, primo capoverso, lettere a e b, non sono applicabili ai trasporti eseguiti con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, a trasportare fino a nove persone, conducente compreso. I trasporti occasionali con vetture da turismo sono tuttavia autorizzati solo se il vettore è in possesso di un permesso a norma delle leggi e prescrizioni nazionali del suo Paese di residenza e se si astiene dal caricare nuovi viaggiatori nell’altro Stato contraente.2 (2). Il divieto di caricare nuovi viaggiatori nell’altro Stato contraente non si applica ai vettori residenti in una zona di 10 km dalle due parti del confine, sempreché si tratti di trasporti ordinati e da eseguire entro un raggio massimo di 5 km dall’una o dall’altra parte del confine, e i viaggiatori non siano depositati nell’altro Stato contraente.
(1). Per i servizi internazionali di linea, i vettori devono essere in possesso della concessione prevista nelle disposizioni legali di ciascuno dei due Stati contraenti e rilasciata dalle autorità competenti. (2). La concessione è rilasciata solo se le autorità competenti dei due Stati contraenti sono d’accordo sulla necessità e sull’opportunità di un servizio di linea, e sotto riserva di reciprocità. La stessa norma vale per la soppressione di una linea esistente. (3). Le domande concernenti l’istituzione di un servizio internazionale di linea devono essere presentate, per il percorso situato nell’altro Stato, all’autorità competente del Paese di residenza del richiedente; esse sono trasmesse immediatamente all’altro Stato contraente, con il parere dell’autorità superiore in materia di trasporti del Paese di residenza.
(1). Nei servizi internazionali di linea con torpedoni (veicoli destinati, per costruzione e attrezzatura, a trasportare oltre nove persone, conducente compreso), un trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa Parte contraente, effettuato da un vettore stabilito nella Confederazione Svizzera o nell’Unione europea, è autorizzato solo a norma del secondo capoverso nelle zone di frontiera ivi designate.
(2). Il trasporto nei servizi internazionali di linea con torpedoni secondo il primo capoverso è autorizzato solo nelle zone di frontiera:
(3). Le autorità competenti delle Parti contraenti fissano di comune accordo i perimetri, nella rispettiva zona di frontiera di cui al secondo capoverso, all’interno dei quali è autorizzato il trasporto nei servizi internazionali di linea con torpedoni. Esse assicurano il rispetto dei principi di reciprocità e di parità di trattamento dei trasportatori stabiliti nella Confederazione Svizzera e nell’Unione europea per l’accesso al mercato, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.
(1). Sono considerati servizi di linea in transito, nel senso del presente Accordo, i trasporti che partono da uno dei due Paesi per attraversare l’altro, a destinazione di un terzo Stato, senza che passeggeri siano caricati o depositati sul territorio del Paese attraversato. (2). Al rilascio di autorizzazioni valevoli per questi servizi di linea in transito è applicabile la legislazione nazionale del Paese attraversato. Le domande devono essere presentate all’autorità competente del Paese di residenza del richiedente; esse sono trasmesse immediatamente all’altro Stato contraente, con il parere dell’autorità superiore in materia di trasporti del Paese di residenza.
I vettori di imprese di trasporto delle merci che hanno la loro sede in uno dei due Stati contraenti devono essere in possesso di un permesso del loro Paese di residenza per eseguire, conformemente all’accordo sulla «libertà della strada», trasporti internazionali di merci in transito e altri.
Il permesso è rilasciato ai trasportatori svizzeri solo se essi offrono le necessarie garanzie personali e se le loro imprese adempiono le condizioni prescritte in materia di sicurezza e di capacità di trasporto; ai vettori germanici esso è rilasciato solo se essi possiedono l’autorizzazione prevista dalla legislazione germanica.
(1). Per ogni autocarro deve essere rilasciato un permesso speciale. Il numero dei permessi non deve superare un determinato contingente che è fissato per ciascun Stato contraente a 250. Per i rimorchi non è richiesto il permesso.
(2). I due Stati contraenti sono liberi di rilasciare siffatti permessi:
(3). Il numero dei permessi rilasciati contemporaneamente in ciascun Stato contraente non deve superare il numero di 250. Il numero dei permessi potrà essere fissato di nuovo in ogni tempo, secondo il bisogno.
Il permesso non è necessario nei seguenti casi:
All’atto del rilascio dei permessi, i vettori devono impegnarsi ad applicare le tariffe per il trasporto delle merci valevoli negli Stati contraenti.
E vietato ai vettori di uno Stato contraente di caricare merci nell’altro Stato contraente per trasportarle in una località dello stesso Stato.
Il presente Accordo non è applicabile ai trasporti eseguiti con autocarri autorizzati secondo le disposizioni concernenti il piccolo traffico di confine.
I vettori sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di polizia, di circolazione stradale e di dogana in vigore nello Stato contraente.
Le autorità competenti designate per l’esecuzione del presente Accordo sono:
nella Confederazione Svizzera :
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
nella Repubblica federale di Germania:
le autorità superiori in materia di trasporti nei diversi Stati (Länder) per il settore del trasporto di persone con autoveicoli e il Ministero federale per il digitale e i trasporti per il settore del trasporto di merci con autoveicoli.
Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano nel rispettivo territorio affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il I’ febbraio 1954 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 1954. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, purché non sia disdetto da uno Stato contraente entro il 30 settembre.
Bonn, 17 dicembre 1953
| Per il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, riservata l’approvazione del Capo del Dipartimento Joseph Haenni | Per il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania, riservata la sua approvazione Arthur Pukall |
|---|
secondo il § 2 dell’Accordo del 17 dicembre 1953 tra la Svizzera e la Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose con autoveicoli.
(Nome e sede dell’impresa)
Domanda l’autorizzazione di eseguire il
(data)
con il suo (suoi) veicolo(I)
(marca, targa d’immatricolazione)
non adempie le condizioni del § 1 dell’Accordo, secondo il quale
19
(firme del richiedente)
Notificazione d’autorizzazione
2. Il permesso deve accompagnare i trasporti per i quali esso è rilasciato. Il titolare deve presentarlo spontaneamente a ogni passaggio del confine, nonché a richiesta delle autorità competenti.
3. Il titolare del permesso deve osservare le prescrizioni dello Stato contraente in materia di polizia, di circolazione stradale e di dogana e conformarsi inoltre alle prescrizioni tariffali.
4. Per i trasporti in transito, possono essere utilizzate solo le strade internazionali riservate a tale scopo.
5. Il permesso può essere ritirato in ogni tempo.
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