0.631.253.224.1Multilateral International Treaty28 gen 1954
0.631.253.224.1
RU 1959 1135
Traduzione
Conchiuso a Strasburgo il 16 maggio 1952
Instrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 6 settembre 1952
Entrato in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1954
(Stato 15 febbraio 1975)
Gli Stati rivieraschi del Reno, e il Belgio, non riscuoteranno alcun dazio doganale, o altra tassa, sul gasolio adoperato ordinariamente come provvisione dei battelli naviganti sul Reno e sui suoi affluenti, o sulle vie d’acqua menzionate nell’articolo 2 dell’Atto di Mannheim1.
Questa esenzione si applica:
Il Belgio è vincolato, per il presente Accordo, rispetto alla Schelda fino ad Anversa e il Canale di Terneuzen fino a Gand.
La vigilanza sull’impiego del gasolio a bordo dei navigli, e l’acquisto del medesimo presso i depositi riconosciuti, sono disciplinati per le disposizioni applicabili in ciascuno Stato, senza discriminazione di bandiera.
Gli Stati rivieraschi del Reno, e il Belgio, non prenderanno, nè lasceranno prendere, nell’ambito della loro legislazione, alcuna misura, la quale abbia per scopo, o per conseguenza, un aumento o una diminuzione dei prezzi di vendita del gasolio destinato alla navigazione sul Reno, rispetto a quelli che si stabiliscono tra parti indipendenti secondo le leggi del mercato. Sulla determinazione del prezzo di questo gasolio non devono operare delle misure discriminatorie o preferenziali.
Gli Stati rivieraschi del Reno, e il Belgio, si presteranno assistenza affinchè l’approvvigionamento di gasolio per la Navigazione sul Reno sia operato secondo le disposizioni del presente accordo.
Le questioni che si presentassero circa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo saranno sottoposte alla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.
Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati rivieraschi del Reno, e dal Belgio, il più presto possibile.
Esso entrerà in vigore 30 giorno dopo la chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni presso la Segreteria della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.
Il presente Accordo potrà essere disdetto in ogni tempo da ciascuno degli Stati contraenti, mediante un preavviso di 1 anno a contare dal 1° luglio 1956.
Nondimeno, se la Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno, a querela d’un Governo, accertasse per la pluralità dei voti un’infrazione grave alle disposizioni dell’articolo 1 o 2 del presente Accordo, questo potrà, per eccezione, essere disdetto con preavviso di un mese, nel termine di trenta giorni a contare dalla risoluzione della Commissione Centrale, eccetto che nel decorso del medesimo non si sia desistito dall’infrazione.
L’Accordo potrà parimente essere disdetto con preavviso d’un mese, qualora la Commissione Centrale non abbia risolto sulla querela nel termine di 1 mese dal deposito della medesima, eccetto che nel decorso di esso non si sia desistito dall’infrazione.
Le disdette del presente Accordo saranno notificate alla Segreteria della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 13 gennaio | 1953 | 28 gennaio | 1954 |
| Francia | 17 novembre | 1952 | 28 gennaio | 1954 |
| Paesi Bassi | 29 dicembre | 1953 | 28 gennaio | 1954 |
| Germania | 1° dicembre | 1953 | 28 gennaio | 1954 |
| Svizzera | 6 settembre | 1952 | 28 gennaio | 1954 |
RS 0.747.224.101 ↩
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