0.274.183.721Bilateral International Treaty27 gen 1938
0.274.183.721
CS 12 314; FF 1934 III 315 ediz. ted. 343 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 30 marzo 1934
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19342
Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 dicembre 1937
Entrata in vigore il 27 gennaio 1938
(Stato 27 gennaio 1938)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Ellenica,
allo scopo di regolare i rapporti d’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Grecia, hanno risolto di conchiudere una Convenzione ed hanno a questo scopo nominato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:3
In materia civile o commerciale, la notificazione di atti emananti dalle autorità di uno degli Stati Contraenti e destinati a persone che risiedono nel territorio dell’altro Stato si farà a domanda di un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato richiedente, diretta all’autorità designata dallo Stato richiesto. La domanda indicherà l’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto, e dovrà essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta o in lingua francese.
L’autorità alla quale è diretta la domanda invierà al rappresentante diplomatico o consolare l’atto constatante che la notificazione è stata fatta o indicante il fatto che l’ha impedita. In caso di incompetenzaratione loci , essa trasmetterà d’ufficio la domanda all’autorità competente e ne informerà il rappresentante diplomatico o consolare.
La notificazione sarà fatta per cura dell’autorità competente dello Stato richiesto. Eccettuati i casi previsti al capoverso secondo del presente articolo, detta autorità potrà limitarsi a fare la notificazione consegnando l’atto al destinatario, se questo si dichiara disposto ad accettarlo.
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta farà la notificazione nelle forme prescritte dalla legislazione interna per le notificazioni analoghe, o in una forma speciale se questa non è contraria alla sua legislazione.
Nel caso in cui la notificazione avvenga conformemente al capoverso precedente, l’atto da notificare dovrà sempre essere accompagnato da una traduzione legalizzata nella lingua dell’autorità richiesta.
La prova della notificazione si fa per mezzo, sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto da cui risulti il fatto, la forma e la data della notificazione.
In materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissione rogatoria all’autorità competente dell’altro Stato per chiedergli di fare, nella sua giurisdizione, sia un atto di procedura, sia altri atti giudiziari.
Il rappresentante diplomatico o consolare dello Stato richiedente trasmetterà la commissione rogatoria all’autorità designata dallo Stato richiesto. Egli vi aggiungerà una traduzione nella lingua dell’autorità richiesta. Questa traduzione dovrà essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiedente o di quello richiesto.
L’autorità alla quale viene mandata la commissione rogatoria invierà al rappresentante diplomatico o consolare gli atti che constatano l’esecuzione della commissione o gli indicherà i motivi per cui l’esecuzione non si è potuta fare. In caso di incompetenzaratione loci, essa trasmetterà d’ufficio la commissione rogatoria all’autorità competente e ne informerà immediatamente il rappresentante diplomatico o consolare.
L’autorità giudiziaria cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata ad eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione di una commissione rogatoria delle autorità del suo paese. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario ove si tratti della comparsa personale di parti in causa.
Per quanto concerne la procedura da seguire nell’esecuzione della commissione rogatoria, l’autorità richiesta applicherà le leggi del suo paese. Essa potrà tuttavia, accogliendo la domanda dello Stato richiedente, procedere in conformità di norme speciali, allorchè questa procedura non è contraria alla legislazione dello Stato richiesto.
L’autorità richiedente sarà informata, se lo chiede, della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinchè la parte interessata sia in grado di assistervi.
Tutte le difficoltà che potessero sorgere da una notificazione chiesta dal rappresentante diplomatico o consolare, o da una commissione rogatoria trasmessa da questo rappresentante, saranno regolate per via diplomatica.
L’esecuzione di una notificazione o di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata, se lo Stato sul territorio del quale essa avrebbe dovuto aver luogo la giudica di tal natura da portar pregiudizio alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico. Inoltre, l’esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere ricusata se l’autenticità del documento non è accertata o se, nel territorio dello Stato richiesto, questa esecuzione non entra nelle attribuzioni del potere giudiziario.
Per l’esecuzione delle notificazioni e delle commissioni rogatorie non potranno essere riscosse spese o tasse di qualsiasi natura.
Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso:
Ciascuno degli Stati Contraenti avrà facoltà di far eseguire le notificazioni dai suoi rappresentanti diplomatici o consolari, direttamente e senza uso di coercizione, ai suoi cittadini che si trovano nel territorio dell’altro Stato. In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, sarà proceduto in conformità delle disposizioni dell’articolo 1.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli atti di ratificazione e produrrà i suoi effetti ancora sei mesi dopo la disdetta che potrà aver luogo in ogni tempo.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto ad Atene, in doppio esemplare, il 30 marzo 1934.
| C. C. Jenny | D. Maximos |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 54 1 ↩
Tra la Svizzera e la Grecia è attualmente applicabile anche la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131 ). ↩
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