0.142.116.364Bilateral International Treaty16 feb 1935
0.142.116.364
RO 1983 1086
Entrato in vigore il 16 febbraio 1935
(Stato 16 febbraio 1935)
Traduzione 1
Dopo gli scambi di vedute avvenuti tra i nostri due Governi in merito alla possibilità di sviluppare il movimento migratorio da un Paese all’altro e contribuire nel contempo, per quanto possibile, a favorire la libertà di lavoro per gli Svizzeri residenti nei Paesi Bassi e rispettivamente per gli Olandesi residenti in Svizzera, senza distinzione fra lavoratori dipendenti o no, ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che, in questo ordine di idee e con condizione di reciprocità, il Governo svizzero si propone di accordare il permesso di domicilio ai cittadini olandesi che hanno soggiornato o soggiorneranno regolarmente in Svizzera senza interruzione per cinque anni. Le assenze temporanee non superiori ai sei mesi verificatesi entro il termine del permesso di dimora non saranno considerate interruzioni del periodo di cinque anni. La durata dei soggiorni per motivi di studio di qualsiasi genere o per cure mediche non sarà presa in considerazione nel calcolo della residenza ininterrotta ai sensi del precedente capoverso. In casi del tutto eccezionali, in cui il soggiorno può essere autorizzato fin dall’inizio solo per uno scopo determinato e per ragioni particolari, il regime del permesso di dimora potrà essere prorogato oltre i cinque anni; tuttavia il permesso di domicilio sarà rilasciato al più tardi allo scadere di dieci anni. Per quanto concerne i cittadini olandesi che abitano in Svizzera da meno di cinque anni o che vi entrano, il Governo svizzero si propone, con condizione di reciprocità, di far rilasciare i permessi di dimora per lavoro, purché non si tratti di un ramo d’attività che lamenta una disoccupazione eccezionalmente intensa. Quanto precede non si applica ai cittadini olandesi ritenuti indesiderabili, sia dal punto di vista del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubbliche, della moralità e della salute pubbliche, sia perché rischiano di andare a carico dell’assistenza pubblica. L’ammissione dei giovani olandesi, di età inferiore ai trent’anni, venuti temporaneamente in Svizzera per una formazione professionale sarà particolarmente agevolata. L’Ufficio federale dell’Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro contatterà direttamente il Servizio dell’Assicurazione contro la disoccupazione e di collocamento olandese allo scopo di scambiarsi reciproche informazioni sulle possibilità del mercato del lavoro. Inoltre, l’Ufficio federale informerà gli uffici cantonali del lavoro che le domande di soggiorno formulate dai cittadini olandesi saranno trattate nella maniera indicata qui innanzi.
Dopo gli scambi di vedute avvenuti tra i nostri due Governi in merito alla possibilità di sviluppare il movimento migratorio da un Paese all’altro e contribuire nel contempo, per quanto possibile, a favorire la libertà di lavoro per gli Olandesi residenti in Svizzera e rispettivamente per gli Svizzeri residenti nei Paesi Bassi, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e no, ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo olandese si propone, in questo ordine di idee e con condizione di reciprocità, di far rilasciare in favore dei cittadini svizzeri che abitano nei Paesi Bassi regolarmente e senza interruzione da cinque anni almeno, i permessi di domicilio e di lavoro richiesti dalla legislazione olandese. Le assenze temporanee inferiori a sei mesi non saranno considerate interruzioni del periodo di cinque anni. Per quanto concerne i cittadini svizzeri che abitano nei Paesi Bassi da meno di cinque anni o che vi entrano, il Governo olandese si propone, con condizione di reciprocità, di far rilasciare, per quanto non si tratti di un ramo d’attività che lamenta una disoccupazione eccezionalmente intensa, i permessi di dimora come anche i permessi necessari onde permettere ai cittadini svizzeri di lavorare. Quanto precede non si applicherà ai cittadini svizzeri ritenuti indesiderabili, sia dal punto di vista del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, della moralità e della sanità pubbliche, sia perché rischiano di andare a carico dell’assistenza pubblica. Se il datore di lavoro non ha chiesto in tempo utile il permesso scritto previsto dalla legge, tale omissione non sarà un motivo sufficiente per rifiutare un permesso richiesto ulteriormente per un cittadino svizzero. L’ammissione di giovani Svizzeri, di età inferiore ai trent’anni, che si recano nei Paesi Bassi temporaneamente per una formazione professionale, sarà particolarmente agevolata. Il servizio olandese di assicurazione contro la disoccupazione e di collocamento contatterà direttamente l’Ufficio federale dell’Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro, allo scopo di scambiarsi reciproche informazioni in merito alle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Inoltre il servizio olandese informerà le associazioni dei datori di lavoro interessate e gli uffici comunali di collocamento che le domande di permesso, richieste per l’impiego dei cittadini svizzeri, saranno trattate nella maniera indicata qui innanzi.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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