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Art. 93

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 17 e 20 LSA)

  1. Gli elementi per i quali non esiste alcuna regolamentazione ai sensi della presente sezione non possono essere computati nel patrimonio vincolato a un valore superiore al valore di mercato. La base dei valori di mercato utilizzati deve essere documentata.
  2. Devono essere dedotti eventuali impegni, sempre che:
    1. riducano il patrimonio finalizzato alla copertura degli impegni assicurativi; e
    2. abbiano un nesso economico con l’elemento patrimoniale corrispondente.
  3. Se gli investimenti non sono negoziati su un mercato regolamentato, il metodo utilizzato per determinare i valori di mercato deve essere documentato e dev’essere considerata l’incertezza di valutazione che ne risulta.1
  4. Se un investimento valutato secondo l’articolo 88 è garantito da derivati, il valore computabile combinato dei corrispondenti derivati e dell’investimento garantito non può superare il valore determinato conformemente all’articolo 88.
  5. Il limite massimo della valutazione di un patrimonio vincolato corrisponde in ogni caso complessivamente al ricavo della realizzazione previsto sulla base dei valori di mercato.

Footnotes

  1. Correzione del 26 feb. 2026 (RU 2026 95).

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