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Art. 92

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 17 e 20 LSA)

  1. Gli investimenti collettivi di capitale possono essere computati al massimo al valore di mercato oppure, se i certificati di quote non sono quotati in borsa, al valore netto d’inventario.
  2. Nel caso di fondo a investitore unico i singoli titoli del patrimonio del fondo devono figurare nel patrimonio vincolato ed essere valutati analogamente agli investimenti diretti secondo le disposizioni della presente sezione.

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