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Art. 76a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 17 e 20 LSA)

  1. Gli elementi patrimoniali garantiti e la garanzia a loro copertura sono considerati come un’unità ai fini del patrimonio vincolato. Qualora un elemento patrimoniale sia attribuito a un patrimonio vincolato, anche la garanzia deve essergli attribuita.
  2. Diversi patrimoni vincolati devono essere separati per contratto in modo tale da escludere in qualsiasi momento una compensazione tra elementi dei patrimoni vincolati o tra un patrimonio vincolato e un patrimonio libero.
  3. La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione.

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