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Art. 76

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 17 e 20 LSA)

  1. L’impresa di assicurazione deve costituire il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Al riguardo applica il principio della prudenza imprenditoriale di cui all’articolo 69a .
  2. Deve elaborare e definire tali elementi patrimoniali in modo tale da poter dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. L’uso e la realizzabilità degli elementi del patrimonio vincolato a favore degli assicurati devono essere garantiti.

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