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Art. 5c

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 11 cpv. 1 lett. b LSA)

  1. La FINMA può autorizzare l’esercizio di attività non connesse con l’attività assicurativa purché:
    1. non mettano in pericolo gli interessi degli assicurati;
    2. l’impresa di assicurazione gestisca i rischi associati; e
    3. non ostacolino eccessivamente la sorveglianza della FINMA.
  2. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali.

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