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Art. 42

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 9a e 9b LSA)

  1. Le semplificazioni nella determinazione del SST sono ammesse, sempre che il loro effetto sul SST non sia ritenuto materiale.
  2. L’effetto sul SST è ritenuto materiale se: a. la totalità delle semplificazioni comporta: 1. una variazione relativa del quoziente SST di almeno il 10 per cento, o 2. il superamento verso l’alto o verso il basso di una soglia di intervento; oppure b è suscettibile di influenzare le decisioni o il giudizio dei destinatari dell’impresa di assicurazione o della FINMA.

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