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Art. 40

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 9a e 9b LSA)

  1. La determinazione del SST copre tutte le voci del bilancio SST e i rischi che ne derivano.
  2. Nella determinazione del capitale previsto devono essere integralmente considerate la riassicurazione e la retrocessione dei rischi nel quadro del trasferimento di rischi quantificato. A tal fine, il rischio di perdita deve essere considerato nella modellizzazione e il capoverso 3 deve essere osservato per analogia.
  3. Gli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che non rientrano nelle disposizioni di cui al capoverso 2 e agli articoli 37 e 38, in particolare le garanzie ricevute, possono essere considerati per ridurre il capitale previsto solo alle seguenti condizioni:
    1. sono giuridicamente vincolanti e applicabili;
    2. la loro modellizzazione rispetta i principi di valutazione e di quantificazione dei rischi del SST;
    3. le eventuali interazioni tra l’impresa di assicurazione e le controparti, risultanti in particolare da strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio nonché da rapporti di partecipazione, sono considerate nella modellizzazione;
    4. i diritti di scelta dell’impresa di assicurazione concordati per contratto sono modellizzati nel SST tenendo conto dell’opzione di esercizio più sfavorevole per il SST;
    5. l’abrogazione dei contratti o le modifiche dei contratti dopo la data di riferimento sono previamente sottoposte alla FINMA per approvazione;
    6. eventuali limitazioni dell’effetto di riduzione del rischio o del capitale sono quantificabili e opportunamente rappresentate nella modellizzazione.
  4. Gli strumenti di cui al capoverso 3 possono essere considerati complessivamente fino a un limite massimo pari al 50 per cento del capitale di base alla data di riferimento.
  5. Agli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applica per analogia il capoverso 3. Sono esclusi i diritti di scelta di cui al capoverso 3 lettera d, purché il loro esercizio soggiaccia all’approvazione da parte della FINMA.

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