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Art. 20

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 2 cpv. 4 lett. b LSA)1

  1. Imprese di assicurazione estere che dalla Svizzera esercitano l’attività esclusivamente all’estero devono provare che sono autorizzate a esercitare l’attività assicurativa nel proprio Stato di sede e che l’autorità di sorveglianza dello Stato di sede è d’accordo con l’istituzione di una succursale in Svizzera.2
  2. Sottostanno alla stessa sorveglianza delle succursali con attività in Svizzera.3
  3. Un’attività è considerata esercitata dalla Svizzera se stipulanti che hanno il proprio domicilio all’estero sono parte di un contratto assicurativo.4
  4. Le disposizioni concernenti il mandatario generale si applicano per analogia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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