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Art. 19

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il mandatario generale conserva i documenti del portafoglio svizzero delle assicurazioni nella sede dell’insieme degli affari svizzeri e tiene i relativi libri e registri.
  2. A richiesta motivata e col consenso della FINMA, taluni atti possono essere conservati in un altro luogo.

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