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Art. 198a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 69 LSA)1

  1. I gruppi assicurativi devono determinare la loro solvibilità mediante un SST di gruppo consolidato. A tal fine, il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati sulla base di un bilancio consolidato conforme al mercato (bilancio consolidato).2 1bis. Il gruppo assicurativo adempie i requisiti del SST di gruppo consolidato se la solvibilità di cui all’articolo 9 capoverso 2 LSA basata sul bilancio consolidato è sufficiente.3
  2. La FINMA può:
    1. emanare disposizioni che tengono conto della disponibilità e della trasferibilità del capitale all’interno del gruppo assicurativo;
    2. ordinare maggiorazioni del capitale previsto o riduzioni del capitale sopportante i rischi se la fungibilità è fortemente limitata e il modello non ne tiene sufficientemente conto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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