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Art. 198

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 69 LSA)

  1. Nella determinazione della solvibilità e nel relativo rapporto (SST di gruppo) i gruppi assicurativi devono basarsi per analogia sugli articoli 21–53b concernenti il SST.
  2. Essi devono indicare in che modo il proprio modello di gruppo è integrato nella gestione dei rischi affinché possano essere salvaguardati la stabilità finanziaria del gruppo e gli interessi degli assicurati.
  3. Le transazioni la cui conseguenza diretta è l’inadempimento dei requisiti in materia di solvibilità del gruppo devono essere notificate alla FINMA.

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