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Art. 188

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 41 cpv. 2 lett. b e 46 cpv. 1 lett. b LSA)

  1. Gli intermediari assicurativi garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA mediante prescrizioni interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio.
  2. Devono osservare segnatamente i seguenti principi del governo d’impresa in un modo commisurato al rischio e adeguato alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi assicurativi da loro offerti:
    1. chiara attribuzione e documentazione di compiti, competenze e linee gerarchiche;
    2. chiara separazione tra attività operative e attività di controllo;
    3. documentazione delle decisioni sostanziali e dell’attuazione dell’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA;
    4. definizione di principi, processi e strutture al fine di osservare le prescrizioni legali, normative e interne;
    5. definizione di principi concernenti i comportamenti attesi da parte dei dipendenti e le capacità e le conoscenze necessarie per lo svolgimento della loro attività secondo l’articolo 43 LSA;
    6. integrazione di adeguati meccanismi di controllo, anche in riferimento a terzi coinvolti.

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