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Art. 187

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 41 cpv. 2 lett. b e 46 cpv. 1 lett. b LSA)

  1. Gli intermediari assicurativi devono godere dell’esercizio dei diritti civili.
  2. Non godono di buona reputazione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 lettera b LSA in particolare se nei loro confronti, nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione o nei confronti delle persone che partecipano direttamente o indirettamente con più del 10 per cento all’intermediario assicurativo:
    1. è stata pronunciata una condanna penale per fatti incompatibili con l’attività di intermediazione assicurativa e la cui iscrizione nel casellario giudiziale non è stata cancellata;
    2. esistono attestati di carenza di beni che sono in relazione con un comportamento incompatibile con l’attività di intermediazione assicurativa.

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