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Art. 181

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Le imprese di assicurazione sopportano le spese necessarie per l’allestimento delle tariffe e delle statistiche.
  2. Esse mettono a punto un piano per la ripartizione delle spese e lo sottopongono per approvazione alla FINMA.
  3. Il piano viene approvato se prevede una ripartizione equilibrata delle spese.

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