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Art. 180

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. I danni causati dagli elementi naturali non soggetti all’obbligo di assicurazione secondo l’articolo 172 non rientrano nella statistica.
  2. Su domanda motivata la FINMA può esonerare un’impresa di assicurazione dall’obbligo di fornire i dati all’ufficio di statistica o, dietro richiesta motivata dell’ufficio di statistica, escludere i dati di un’impresa di assicurazione.
  3. Esonero ed esclusione dalla partecipazione alla statistica secondo il capoverso 2 non dispensano dall’obbligo di partecipare alle spese secondo l’articolo 181.

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