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Art. 176

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera, superano per un evento assicurato 25 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo. È riservata una riduzione maggiore secondo il capoverso 2.
  2. Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera superano per un evento assicurato 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.1
  3. I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono addizionati.
  4. I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
  5. Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell’evento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).

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