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Art. 175

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’avente diritto assume la seguente franchigia:
    1. nell’assicurazione della mobilia domestica: 500 franchi per ogni sinistro;
    2. nell’assicurazione dell’inventario agricolo: il 10 per cento dell’indennità dovuta per ogni sinistro, al minimo però 1000 franchi e al massimo 10 000 franchi;
    3. nell’assicurazione degli altri beni mobili: il 10 per cento del risarcimento per ogni sinistro, al minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi;
    4. nell’assicurazione di fabbricati:
    1. per quelli che servono esclusivamente da abitazione o a fini agricoli: il 10 per cento del risarcimento, al minimo però 1000 franchi e al massimo 10 000 franchi; 2. per quelli che servono ad altri fini: il 10 per cento del risarcimento, al minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi.
  2. Per i danni ai beni mobili e per quelli ai fabbricati si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia. Qualora un sinistro colpisca più fabbricati, appartenenti allo stesso stipulante, per i quali sono previste franchigie diverse, la franchigia è compresa tra un minimo di 2500 franchi ed un massimo di 50 000 franchi.

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