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Art. 172

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Non rientrano nell’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali i danni a:
    1. costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;
    2. camper, roulotte, imbarcazioni e aeromobili, compresi i loro accessori;
    3. veicoli a motore usati come deposito di merci, sistemati sotto una tettoia o all’aperto;
    4. ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e pali (esclusa la rete locale);
    5. cose che si trovano su cantieri;
    6. serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine;
    7. impianti atomici ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 20031sull’energia nucleare (LENu).
  2. Per cantiere si intende l’intera area sulla quale si trovano beni mobili che sono in relazione con un’opera, anche prima dell’inizio e dopo la fine dei lavori.

Footnotes

  1. RS 732.1

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