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Art. 171

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Le imprese di assicurazione che nel quadro del ramo assicurativo B8 assicurano contro l’incendio cose situate in Svizzera (beni mobili e fabbricati) devono assicurare tali cose, al valore totale, anche contro i danni causati dagli elementi naturali.
  2. L’assicurazione risarcisce i danni causati dagli elementi naturali e consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nello smarrimento delle cose assicurate.

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