Torna alla legge

Art. 17

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il mandatario generale rappresenta l’impresa di assicurazione estera di fronte alla FINMA e a terzi in ogni affare concernente l’esecuzione della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni. Egli ha in particolare gli obblighi e le attribuzioni seguenti:
    1. acquisto o alienazione, per conto dell’impresa di assicurazione, di elementi patrimoniali per la prestazione o il mutamento della cauzione o del patrimonio vincolato secondo le istruzioni dell’impresa di assicurazione o le disposizioni della FINMA;
    2. conservazione degli atti e tenuta dei libri e registri presso la sede dell’insieme degli affari svizzeri (art. 19);
    3. rilascio di dichiarazioni vincolanti alle autorità dei registri e dei registri fondiari, in esecuzione degli atti giuridici enunciati alla lettera a;
    4. rilascio di dichiarazioni riguardanti le tariffe e altri documenti d’assicurazione da utilizzare in Svizzera.
  2. Egli rappresenta l’impresa di assicurazione innanzi ai tribunali svizzeri e alle autorità d’esecuzione e fallimento e accetta validamente notificazioni e comunicazioni fatte all’impresa di assicurazione.
  3. Nelle sue competenze non rientrano dichiarazioni concernenti:
    1. l’estensione dell’autorizzazione;
    2. la rinuncia all’autorizzazione;
    3. le modifiche del piano d’esercizio dell’impresa di assicurazione, con riserva del capoverso 1 lettera d;
    4. il conto annuale concernente l’insieme degli affari dell’impresa di assicurazione;
    5. il trasferimento volontario del portafoglio svizzero delle assicurazioni.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.