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Art. 16

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il mandatario generale dell’impresa di assicurazione estera ha il domicilio in Svizzera e assume la direzione effettiva della sede per l’insieme degli affari svizzeri.
  2. Egli deve disporre delle conoscenze necessarie per esercitare l’attività assicurativa.
  3. Il curriculum vitae di ogni nuovo mandatario generale e la procura della direzione vanno inviati alla FINMA prima della designazione.

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