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Art. 164

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Sono ammesse come imprese di gestione dei sinistri ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LSA unicamente le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l’assicurazione della protezione giuridica, nonché le società anonime o le cooperative che non forniscono prestazioni in relazione con la liquidazione dei sinistri in altri rami assicurativi che non siano la protezione giuridica.
  2. L’impresa di gestione dei sinistri deve avere la propria sede o una succursale in Svizzera.
  3. Le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo nonché della gestione e della rappresentanza dell’impresa di gestione dei sinistri non possono esercitare alcuna attività per conto di un’impresa di assicurazione multirami.
  4. Gli impiegati dell’impresa di gestione dei sinistri incaricati del trattamento dei sinistri non possono esercitare un’attività paragonabile per conto di un’impresa di assicurazione multirami.

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